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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33853/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999 emesso nei confronti di una società di persone. La società aveva impugnato l'atto e, dopo un primo esito favorevole in primo grado e un successivo ribaltamento in appello, la causa era stata già cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la commissione tributaria regionale ha poi ritenuto che l'Ufficio non avesse provato la fittizietà dell'intestazione di alcuni conti correnti dei soci né la riferibilità alla società dei movimenti bancari contestati. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe errato nell'imporle la prova della fittizietà dell'intestazione dei conti dei soci, nonostante risultasse documentato il transito di ingenti somme dal conto societario a quello personale dei soci e altri elementi indiziari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio già enunciato nel precedente giudizio rescindente secondo cui, in tema di accertamento nei confronti di società di persone, l'Ufficio può utilizzare i movimenti dei conti intestati ai soci solo se dimostra adeguatamente che quei movimenti siano in realtà riferibili ad operazioni della società. Ha quindi ritenuto che la sentenza di rinvio si fosse attenuta a tale principio, avendo accertato in fatto la mancanza di prova sulla fittizietà dell'intestazione e sulla riferibilità dei conti alla società. Ha inoltre osservato che, nella parte in cui mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, la censura era inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stata anche esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la peculiare posizione dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte rileva che la censura, pur formalmente formulata come violazione di legge, tendeva in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • artt. 32 e 37 d.P.R. n. 600 del 1973

    Regolano l'utilizzabilità delle risultanze dei conti correnti bancari ai fini dell'accertamento tributario; nel caso di conti intestati ai soci di società di persone, l'Ufficio può avvalersene solo se prova che i movimenti siano riferibili ad operazioni della società.

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato insieme alle norme sulle indagini bancarie come base dell'accertamento fondato sui movimenti dei conti.

  • art. 2697 c.c.

    Viene invocato per sostenere una diversa ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma invece che l'Ufficio deve fornire la prova della riferibilità alla società dei movimenti bancari risultanti sui conti dei soci.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nell'accertamento tributario nei confronti di una società di persone, i movimenti di conti correnti intestati ai soci possono essere valorizzati dall'Ufficio solo se sia dimostrata la sostanziale riferibilità di quei movimenti all'attività o alle operazioni della società.
  • La prova della fittizietà dell'intestazione del conto o, comunque, della riferibilità sostanziale dei movimenti al soggetto accertato grava sull'Amministrazione finanziaria quando intenda utilizzare quelle movimentazioni come presunzioni ai fini dell'accertamento.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare sotto l'apparente veste della violazione di legge una doglianza che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Il giudice di rinvio che si uniformi al principio di diritto enunciato in sede rescindente non incorre in violazione di legge se, all'esito del nuovo esame del fatto, ritenga non provata la riferibilità dei conti dei soci alla società.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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