Cassazione Civile, Ordinanza n. 04968/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
Il ricorrente aveva opposto il decreto con cui l'ente gestore gli aveva ingiunto il rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Giarre e il pagamento di una somma per canoni/morosità. In primo e secondo grado l'opposizione era stata rigettata. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: (1) sosteneva l'abrogazione o inapplicabilità dell'art. 32 del r.d. n. 1165/1938 agli alloggi assegnati ai sensi della legislazione regionale siciliana e, in particolare, agli alloggi c.d. ex GESCAL, deducendo che la Corte d'appello non avesse motivato sull'eccezione di abrogazione; (2) invocava la prevalenza della legge regionale siciliana n. 15/1986, in quanto espressione di competenza legislativa esclusiva regionale in materia di edilizia residenziale pubblica; (3) contestava la determinazione del canone, assumendo che dovesse applicarsi la disciplina della legge n. 392/1978 e che nel contratto mancassero elementi normativamente necessari ai fini del calcolo; (4) denunciava l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla controparte perché priva dell'attestazione di autenticità del procuratore, richiamando il CAD e gli artt. 2702 e 2719 c.c.; (5) eccepiva l'assenza di un valido atto di messa in mora idoneo a interrompere la prescrizione, sostenendo che le lettere inviate dall'ente non fossero state ricevute e non contenessero i requisiti dell'atto interruttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di specificità e, comunque, infondati, rilevando che il ricorrente non aveva confrontato le censure con la motivazione della sentenza impugnata; nel merito ha richiamato il principio secondo cui il procedimento previsto dall'art. 32 del r.d. n. 1165/1938 è un procedimento ingiuntivo speciale per gli IACP e non una mera intimazione di sfratto, sicché le successive innovazioni legislative e la normativa regionale invocata non incidono sulla sua applicabilità, trattandosi di materia processuale non rimessa alla competenza regionale. Anche il terzo, il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per la medesima carenza di specificità; per il quarto è stato inoltre evidenziato il mancato puntuale assolvimento dell'onere di indicazione dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165
La norma disciplina un procedimento ingiuntivo speciale, adattato agli IACP, che consente di ottenere contestualmente l'ordine di pagamento e, in caso di inottemperanza, il rilascio dell'alloggio; la Corte esclude che sia stata abrogata dalle successive fonti richiamate dal ricorrente.
art. 20 l.r. Sicilia 25 marzo 1986, n. 15
Il ricorrente la invocava come norma regionale che rinvierebbe alla disciplina della locazione comune; la Corte ritiene che non incida sulla procedura processuale speciale prevista per gli IACP.
art. 21 l.r. Sicilia 25 marzo 1986, n. 15
Era richiamata dal ricorrente come unica procedura applicabile per il rilascio e l'ingiunzione di pagamento; la Corte non aderisce a tale tesi.
art. 84 l. 27 luglio 1978, n. 392
Era invocato per sostenere l'abrogazione delle precedenti norme in materia di locazione; la Corte non ne accoglie la rilevanza demolitoria rispetto al procedimento ex art. 32 r.d. n. 1165/1938.
art. 86 l. 27 luglio 1978, n. 392
Richiamato dal ricorrente nel quadro della pretesa abrogazione della disciplina speciale; la Corte non ne riconosce l'efficacia invocata.
art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
Richiamato dal ricorrente come procedimento applicabile in caso di morosità; la Corte non ne fa discendere l'abrogazione della disciplina speciale.
Invocato nel primo motivo; la Corte non esamina il merito della censura per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte rileva che la doglianza deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve indicare specificamente le norme violate e le affermazioni della sentenza che si pongono in contrasto con esse.
Il richiamo al vizio di omessa pronuncia non può supplire al difetto di specificità della censura.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiede la puntuale indicazione dei documenti su cui il motivo si fonda; la Corte rileva l'inadempimento rispetto al quarto motivo.
art. 21 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Era invocato per contestare il valore della documentazione prodotta dalla controparte; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato in tema di efficacia probatoria delle scritture private; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato in tema di copie fotografiche e attestazione di conformità; la Corte non decide sul punto nel merito.
Richiamato nel quinto motivo sulla mora e sulla messa in mora; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato per l'interruzione della prescrizione; la Corte non affronta il merito per difetto di specificità.
Invocato in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione; la Corte non ne esamina l'applicazione concreta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci violazione di legge è necessario un confronto specifico tra le norme asseritamente violate e le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; la mera riproposizione di tesi già sostenute nei gradi di merito non soddisfa l'onere di specificità dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- La deduzione di omessa pronuncia non può essere utilizzata per aggirare il difetto di autosufficienza del ricorso: se si lamenta il mancato esame di un motivo di appello, occorre riprodurre in ricorso il contenuto integrale della censura non esaminata.
- In tema di edilizia residenziale pubblica degli IACP, il procedimento speciale previsto dall'art. 32 del r.d. n. 1165/1938 ha natura ingiuntiva e consente di ottenere insieme il pagamento e, in caso di mancata ottemperanza, il rilascio dell'alloggio; le successive discipline legislative richiamate dalla parte non ne escludono l'applicabilità ai rapporti locativi derivanti da assegnazione di alloggi ERP.
- Le questioni relative al regime processuale delle azioni a tutela dei crediti e del rilascio degli alloggi non sono devolute alla competenza legislativa regionale, sicché la normativa regionale non può incidere sulla disciplina processuale speciale statale.
- Quando si deduce l'utilizzabilità di documenti prodotti in giudizio, il ricorrente deve indicare in modo puntuale quali documenti siano contestati e dove essi si trovino nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
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