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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21186/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso IVA relativo ad annualità infrannuali e, in particolare, il calcolo degli interessi dovuti sul ritardo nell’erogazione del rimborso. La società aveva impugnato due dinieghi di rimborso concernenti le annualità 2007 e 2008; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi, mentre la CTR Toscana aveva accolto l’appello della contribuente. La CTR aveva ritenuto applicabile il termine di 20 giorni di cui all’art. 20, comma 4-bis, del D.M. n. 567/1993, individuando il dies a quo degli interessi nel 21° giorno successivo alla disposizione di pagamento e il dies ad quem nel momento dell’effettivo accredito sul conto della contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina sul rimborso IVA e sugli interessi (art. 78, comma 33, L. n. 413/1991; art. 20 D.M. n. 567/1993; art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972; artt. 44 e 44-bis D.P.R. n. 602/1973), sostenendo che la CTR avrebbe errato sia nel fissare la decorrenza iniziale degli interessi sia nel farli cessare solo all’accredito effettivo; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., censurando la ripartizione dell’onere probatorio, poiché la CTR aveva ritenuto spettasse all’Amministrazione dimostrare che il ritardo dipendeva da mancanza di fondi. La contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità della notifica del ricorso, avvenuta presso la parte e non presso il difensore via PEC.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità della notifica del ricorso, ritenendo che la notificazione eseguita alla parte personalmente, anziché al difensore, integri una nullità sanabile e comunque sanata dalla costituzione della resistente con controricorso. Nel merito ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che, in tema di rimborsi IVA infrannuali, gli interessi moratori decorrono secondo la disciplina speciale richiamata e che non trova applicazione la riformulazione introdotta dal D.Lgs. n. 175/2014 per i rimborsi erogati solo dal 1° gennaio 2015. La Corte ha inoltre ribadito che, nei rimborsi mediante conto fiscale, i crediti del contribuente cessano di produrre interessi dalla comunicazione della disposizione di pagamento al concessionario della riscossione, non dall’effettivo accredito sul conto. È stato quindi assorbito il secondo motivo sul riparto dell’onere della prova. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1, c.p.c.

    la nullità della notificazione può essere sanata con rinnovazione o con la costituzione della parte destinataria.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la costituzione della parte destinataria sana la nullità della notificazione anche nel giudizio di cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma utilizzata per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 78, comma 33, L. n. 413/1991

    disciplina speciale del conto fiscale e degli interessi sui rimborsi IVA; gli interessi moratori decorrono secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.

  • art. 20 D.M. n. 567/1993

    regola i termini per l’erogazione del rimborso tramite conto fiscale e la decorrenza degli interessi in caso di ritardo.

  • art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972

    nel sistema dei rimborsi IVA infrannuali gli interessi seguono la disciplina speciale e la sospensione della decorrenza per esigenze di controllo è compatibile con il diritto UE.

  • art. 44 D.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina dei rimborsi e dei relativi interessi.

  • art. 44-bis D.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina dei rimborsi e dei relativi interessi.

  • art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014

    la Corte afferma che la riformulazione normativa non si applica ai rimborsi erogati prima del 1° gennaio 2015.

  • art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 175/2014

    dispone espressamente l’applicazione della nuova disciplina solo ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

  • art. 2697 c.c.

    norma invocata sul riparto dell’onere della prova; il relativo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 267 TFUE

    la Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione è manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale.

  • art. 3 L. 13 marzo 1958, n. 204

    richiamato nel contesto della richiesta di rinvio pregiudiziale, che la Corte ritiene non necessario.

  • art. 183 della Direttiva 2006/112/CE

    letto alla luce del principio di neutralità fiscale, non osta alla disciplina nazionale che sospende la decorrenza degli interessi per esigenze di controllo entro termini ragionevoli.

Massime di principio

  • Nel sistema dei rimborsi IVA gestiti tramite conto fiscale, la decorrenza e la cessazione degli interessi sono regolate dalla disciplina speciale e dalla sequenza procedimentale prevista dalla normativa di settore, non da criteri ricavati in via analogica da altre ipotesi di pagamento.
  • Per i rimborsi IVA infrannuali, il termine iniziale degli interessi moratori è quello fissato dalla normativa speciale richiamata dalla Corte; la disciplina sopravvenuta del 2014 si applica solo ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2015 e non retroagisce.
  • Nei rimborsi effettuati mediante disposizione al concessionario della riscossione, i crediti del contribuente cessano di produrre interessi dalla comunicazione della disposizione di pagamento al concessionario, non dall’effettivo accredito sul conto del beneficiario.
  • La notificazione del ricorso per cassazione effettuata alla parte anziché al difensore integra una nullità e non un’inesistenza, ed è sanata dalla costituzione del destinatario con controricorso.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere respinta quando la questione proposta sia manifestamente infondata alla luce di principi già chiariti dalla giurisprudenza unionale e nazionale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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