Sentenza n. 3859/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura – UTG di Benevento prot. n. -OMISSIS-del 29.4.2026 che ha disposto la revoca della patente di guida, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida fondato su una condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente notificata il 1° maggio 2026, deducendo violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, erroneità o inesistenza dei presupposti, difetto di motivazione, eccesso di potere, arbitrarietà, sviamento e iniquità, nonché violazione degli artt. 41 e 97 Cost. e degli artt. 11 e seguenti TULPS. La revoca era stata adottata sul presupposto della condanna della Corte d'appello di Napoli per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, divenuta irrevocabile il 20 febbraio 2026, e dell'applicazione dell'art. 120, comma 2, codice della strada. La Prefettura ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha contestato nel merito le censure. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che l'amministrazione non avrebbe potuto limitarsi ad applicare automaticamente la condanna, senza valutare la sua personalità, l'attualità della pericolosità sociale, le circostanze concrete del reato e l'incidenza della revoca sulla libertà di circolazione e sul reinserimento lavorativo e sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018, la revoca della patente non costituisca più un atto vincolato, ma l'esito dell'esercizio di una potestà amministrativa discrezionale, rispetto alla quale il titolare vanta una posizione di interesse legittimo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 120, comma 2, codice della strada nella parte in cui imponeva al prefetto di disporre la revoca, sostituendo l'obbligo con una facoltà. L'amministrazione deve quindi svolgere una valutazione concreta e attuale, considerando, tra l'altro, la gravità dei reati, la condotta successiva alla condanna, eventuali nuove denunce o frequentazioni pericolose, il contesto familiare e riabilitativo, le esigenze lavorative connesse alla patente e il precedente uso del titolo. Nel caso concreto, il provvedimento era stato adottato ritenendo la revoca automaticamente necessaria e non conteneva alcuna valutazione della personalità del ricorrente né un giudizio attuale di pericolosità sociale. Il TAR ha pertanto ritenuto l'atto illegittimo, anche perché adottato in assenza di una motivazione congrua e adeguata alla disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale, e lo ha annullato. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 120, commi 1 e 2, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
"se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida"
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018, il verbo "provvede" deve intendersi sostituito da "può provvedere" con riferimento alle condanne per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 sopravvenute al rilascio della patente; la revoca non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale concreta e attuale.
Individua il reato in materia di stupefacenti la cui condanna aveva costituito il presupposto della revoca.
art. 3 Cost.
Impone il rispetto dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, incompatibili con l'automatismo della revoca della patente per una pluralità indifferenziata di condanne.
Richiede una motivazione adeguata del provvedimento prefettizio, inclusa la valutazione concreta delle circostanze rilevanti per l'esercizio del potere discrezionale.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio e sussistendo i presupposti di legge.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018, la revoca della patente prevista dall'art. 120, comma 2, codice della strada per una condanna sopravvenuta per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 non è automatica né vincolata: il prefetto esercita una potestà amministrativa discrezionale.
- La decisione prefettizia sulla revoca della patente deve fondarsi su una valutazione concreta e attuale dell'idoneità della condanna a evidenziare una pericolosità sociale incompatibile con il mantenimento del titolo di guida, ponderando anche la libertà di circolazione e le prospettive di reinserimento sociale e lavorativo dell'interessato.
- Tra i parametri rilevanti per l'esercizio del potere prefettizio rientrano la gravità degli episodi criminosi, le valutazioni contenute nella sentenza penale, la condotta successiva alla condanna, eventuali nuove denunce o frequentazioni pericolose, il contesto familiare e riabilitativo, le esigenze lavorative connesse al possesso della patente e le modalità del precedente utilizzo del titolo.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere deve essere applicata d'ufficio nei giudizi pendenti relativi ad atti adottati sulla base della disciplina dichiarata incostituzionale, anche se il ricorrente non ha dedotto uno specifico vizio di costituzionalità, purché abbia censurato l'applicazione della norma rilevante.
- È illegittima la revoca prefettizia della patente adottata senza una motivazione congrua e senza alcuna valutazione della personalità dell'interessato e dell'attualità della sua pericolosità sociale, quando l'atto sia stato emanato sul presupposto dell'automatica necessità della revoca.
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