Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura negoziata per lavori di realizzazione di un marciapiede e conseguente aggiudicazione a un’altra impresa, motivata con un grave illecito professionale derivante da una precedente risoluzione contrattuale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione, gli atti di gara, la richiesta di integrazioni svolta in sede di soccorso istruttorio e la successiva aggiudicazione. La procedura, indetta con il criterio del minor prezzo per lavori appartenenti alla categoria OG3, riguardava la realizzazione di un marciapiede per la messa in sicurezza della SP 350. Nel DGUE l’impresa aveva dichiarato una precedente risoluzione in danno disposta da un Comune per grave inadempimento, precisando di averla contestata e di aver adottato misure di self-cleaning mediante il risarcimento del danno. La stazione appaltante aveva chiesto ulteriore documentazione sulle misure tecniche, organizzative e relative al personale adottate per prevenire il ripetersi di illeciti analoghi. L’impresa aveva prodotto documentazione relativa alla vicenda, ai pagamenti effettuati a titolo di penale e risarcimento e alla contestazione della risoluzione, ma era stata esclusa ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. 36/2023. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 95, 96, 98 e 101 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 12 e 23 della lettera d’invito, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e motivazione erronea, insufficiente e illogica. Ha sostenuto che la precedente risoluzione fosse stata trasformata in un automatismo espulsivo, senza considerare le peculiarità della vicenda, il risarcimento integrale, la collaborazione prestata, il carattere isolato dell’episodio, la contestazione della risoluzione e le misure organizzative adottate, consistenti nella riorganizzazione del team di commessa, nella sostituzione del responsabile e nell’introduzione di controlli di secondo livello. In corso di giudizio ha inoltre richiamato una transazione sopravvenuta con il precedente committente e la cancellazione dell’annotazione ANAC.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti dell’annullamento degli atti impugnati e della riedizione del potere. Il TAR ha riconosciuto che una precedente risoluzione per grave inadempimento, se adeguatamente provata e concretamente incidente sull’affidabilità dell’operatore, può integrare un grave illecito professionale. È quindi legittimo che la stazione appaltante apra il contraddittorio e chieda la dimostrazione delle misure di self-cleaning. Tuttavia, l’esclusione non può derivare automaticamente dalla precedente risoluzione: l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, proporzionata e motivata della gravità del fatto, della sua incidenza attuale sull’affidabilità dell’operatore, dei mezzi di prova e delle misure riparatorie e organizzative adottate. Nel caso esaminato la Provincia si è limitata a rilevare il pagamento delle somme dovute e l’assenza di ulteriori misure tecniche, organizzative o relative al personale, senza valutare unitariamente il risarcimento, la collaborazione documentale, la contestazione della risoluzione, l’unicità dell’episodio, la ricostruzione tecnico-economica della vicenda e l’incidenza attuale dei fatti sull’affidabilità dell’impresa. La motivazione non spiegava quali specifici profili dell’inadempimento continuassero a evidenziare un rischio di inaffidabilità né perché le misure adottate fossero sproporzionate o inidonee a ricostituire il rapporto fiduciario. Sono stati pertanto annullati la nota di esclusione, il verbale di gara nella parte relativa all’esclusione e alla proposta di aggiudicazione e la determinazione di aggiudicazione, quale atto consequenziale. L’amministrazione deve rinnovare la valutazione dell’affidabilità dell’impresa, considerando le misure riparatorie, organizzative e collaborative, la loro anteriorità o posteriorità rispetto alla procedura, il loro grado di concretezza e proporzionalità e l’attuale quadro documentale, comprese le sopravvenienze rilevanti, senza automatismi. Non è stata disposta direttamente l’aggiudicazione alla ricorrente, sebbene essa avesse offerto il miglior ribasso, poiché permaneva il potere-dovere della stazione appaltante di rivalutare il grave illecito professionale e il self-cleaning. La domanda risarcitoria è stata assorbita, essendo prioritaria la tutela in forma specifica mediante riedizione del segmento procedimentale viziato. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
La fattispecie di grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica e richiede una valutazione concreta dell’affidabilità dell’operatore.
art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023
Rilevano il risarcimento o l’impegno a risarcire il danno, la collaborazione con le autorità competenti e l’adozione di misure tecniche, organizzative e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti; tali misure devono essere valutate specificamente quanto a concretezza, tempestività, proporzionalità e idoneità.
art. 98, d.lgs. 36/2023
Disciplina la valutazione del grave illecito professionale e impone un apprezzamento individualizzato della gravità del fatto e dell’incidenza attuale sull’affidabilità dell’operatore.
art. 101, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione al soccorso istruttorio e alla richiesta di integrazioni documentali sulle misure di self-cleaning.
artt. 121, comma 1, lett. c) e d), 122 e 123 c.p.a.
Richiamati per le domande subordinate di declaratoria di inefficacia del contratto, subentro e applicazione di sanzioni alternative, non accolte perché non è stata disposta direttamente l’aggiudicazione.
art. 116 c.p.a.
Richiamato con riferimento al ricorso proposto dall’impresa per l’accesso alla documentazione relativa alla precedente vicenda contrattuale.
Massime di principio
- La precedente risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento può integrare un grave illecito professionale, ma non determina automaticamente l’esclusione dalla successiva gara: la stazione appaltante deve accertarne l’effettiva incidenza attuale sull’affidabilità dell’operatore.
- Nella valutazione del grave illecito professionale la stazione appaltante deve considerare complessivamente la gravità e l’attualità del fatto, la sua pertinenza rispetto alla commessa da affidare, i mezzi di prova e tutte le misure di self-cleaning rappresentate tempestivamente dall’operatore.
- Il risarcimento del danno non neutralizza automaticamente il precedente illecito, ma impone alla stazione appaltante di valutarlo insieme alla collaborazione dell’operatore, alla chiarificazione dei fatti e alle eventuali misure tecniche, organizzative e relative al personale.
- Un provvedimento di esclusione per grave illecito professionale è illegittimo quando si limita ad affermare genericamente l’insufficienza delle misure di self-cleaning senza indicare quali profili dell’inadempimento continuino a compromettere l’affidabilità dell’operatore e per quali ragioni le misure adottate siano inidonee a ricostituire il rapporto fiduciario.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione dell’affidabilità dell’operatore, pur esterno rispetto alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, comprende il controllo pieno sulla completezza dell’istruttoria, sulla coerenza del percorso logico e sulla sufficienza della motivazione rispetto ai parametri legali.
- Quando l’esclusione sia annullata per carenza di istruttoria e motivazione, il giudice non può disporre direttamente l’aggiudicazione se residua in capo alla stazione appaltante il potere di rinnovare la valutazione sull’affidabilità e sulle misure di self-cleaning.
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