Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata convocazione del lavoratore e del datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno, nonostante l'istanza presentata dopo l'annullamento giudiziale della revoca del nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già titolare di un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato il 26 aprile 2023, aveva ottenuto dal TAR l'annullamento del provvedimento prefettizio del 27 novembre 2024 che ne disponeva la revoca. In data 23 giugno 2025 aveva chiesto allo Sportello Unico per l'Immigrazione di essere convocato, insieme al datore di lavoro, per la stipula del contratto di soggiorno. L'Amministrazione, con nota del 26 giugno 2025, aveva rappresentato che l'efficacia dei nulla osta già emessi era sospesa in attesa della conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche previste dall'art. 22 del testo unico immigrazione. Il ricorrente ha qualificato l'inazione amministrativa come violazione del giudicato e ha chiesto l'ottemperanza della sentenza precedente, domandando che fosse ordinata la convocazione. Il Ministero dell'Interno si è costituito senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha riqualificato la domanda ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., ritenendo che la sentenza precedente di annullamento della revoca del nulla osta avesse natura auto-esecutiva e non fosse quindi suscettibile di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. La domanda è stata convertita in azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, in base al combinato disposto dell'art. 22, comma 6, del testo unico immigrazione e dell'art. 35 del d.P.R. n. 394/1999, lo Sportello Unico fosse tenuto a convocare il lavoratore e il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta e del visto, per la stipula del contratto di soggiorno. Poiché la convocazione non era stata effettuata e la nota del 26 giugno 2025 aveva carattere meramente interlocutorio, essa non costituiva adempimento dell'obbligo di provvedere. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine alla Prefettura di Venezia - Sportello Unico per l'Immigrazione di provvedere sull'istanza del 23 giugno 2025 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nulla sulle spese, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione del compenso del difensore è stata riservata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, c.p.a.
Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.
La disposizione consente al giudice di riqualificare e convertire l'azione proposta quando gli elementi sostanziali della domanda corrispondono a un diverso rimedio processuale.
artt. 112 e ss. c.p.a.
L'ottemperanza presuppone un provvedimento giudiziale non auto-esecutivo o comunque un'attività amministrativa necessaria per dare attuazione al giudicato; una sentenza di annullamento avente natura auto-esecutiva non è suscettibile di tale azione.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è esperibile per ottenere che l'amministrazione provveda su un'istanza rimasta senza effettiva definizione.
art. 87 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è trattata con rito camerale.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
A seguito del rilascio del nulla osta e del visto, lo Sportello Unico per l'Immigrazione è tenuto a convocare il lavoratore e il datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno.
art. 35 d.P.R. 394/1999
La disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, concorre a fondare l'obbligo dello Sportello Unico di convocare lavoratore e datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno dopo il rilascio del nulla osta e del visto.
Massime di principio
- Quando la domanda proposta come ottemperanza riguarda una sentenza di annullamento avente natura auto-esecutiva e mira, in realtà, a ottenere una decisione amministrativa su un'istanza non definita, il giudice può riqualificarla d'ufficio come azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.
- La mera comunicazione interlocutoria con cui l'amministrazione rappresenta l'esistenza di verifiche o sospensioni procedimentali non integra l'adempimento dell'obbligo di provvedere sull'istanza del privato, se non contiene una determinazione effettiva sulla richiesta.
- Dopo il rilascio del nulla osta e del visto per lavoro subordinato, lo Sportello Unico per l'Immigrazione è tenuto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 35 del d.P.R. n. 394/1999, a convocare il lavoratore e il datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno.
- L'azione avverso il silenzio può essere accolta quando l'amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento espresso sull'istanza del privato entro il termine ragionevole e la risposta resa abbia carattere soltanto interlocutorio.
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