Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 151/2023, relativa all’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti a tempo determinato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 151/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 marzo 2023, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a costituire in loro favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante l’accredito delle somme spettanti per gli anni scolastici lavorati. Nel corso del giudizio, alcuni ricorrenti hanno ottenuto l’integrale accredito delle somme dovute; per gli altri, indicati nella memoria del 9 giugno 2026, il Ministero non ha provveduto oppure ha effettuato accrediti solo parziali. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito. I ricorrenti hanno quindi dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo risultante dal giudicato e chiesto l’adozione delle misure necessarie alla sua esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per i ricorrenti che, nelle more, avevano ottenuto l’integrale accredito delle somme spettanti. Quanto alle restanti posizioni, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e non risultava eseguita, in tutto o in parte. Ha pertanto accolto il ricorso e condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito delle somme indicate nel titolo, aggiornate tenendo conto degli eventuali pagamenti parziali intervenuti. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’incarico. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie e nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti ad esse assimilabili.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Richiamato dal TAR quale disposizione applicabile ai presupposti dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, della cui attribuzione il giudicato impone l’esecuzione.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica richiamate dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione costituisce titolo per imporre l’esecuzione dell’obbligo accertato, quando l’Amministrazione non abbia adempiuto integralmente e l’inadempimento non sia contestato o risulti dagli atti.
  • Quando l’Amministrazione abbia eseguito integralmente il giudicato nei confronti di alcuni ricorrenti durante il processo, rispetto a tali posizioni deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; il giudizio può invece proseguire per le posizioni rimaste ineseguite o solo parzialmente eseguite.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’esecuzione in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
  • In presenza di pagamenti o accrediti parziali intervenuti nelle more del giudizio, l’ordine di esecuzione deve essere parametrato all’importo residuo dovuto in base al giudicato, tenendo conto delle prestazioni già eseguite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.