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Sentenza

Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per grave illecito professionale, nonché atti conseguenti, inclusa l’aggiudicazione ad altra impresa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione da una procedura negoziata, disposta ai sensi degli artt. 95, comma 1, lettera e), e 98 del d.lgs. 36/2023, in ragione della precedente risoluzione per grave inadempimento di un contratto d’appalto. Ha dedotto che la stazione appaltante avesse attribuito alla risoluzione un’efficacia sostanzialmente automatica, senza valutare adeguatamente la specificità e l’unicità dell’episodio, la contestazione della risoluzione, il risarcimento del danno, la collaborazione prestata e le misure di self-cleaning adottate. Ha inoltre censurato l’ammissione dell’aggiudicataria, sostenendo che un soggetto apicale fosse stato interessato da una condanna per turbativa d’asta non dichiarata, e ha dedotto nei confronti della medesima impresa un ulteriore profilo di inaffidabilità collegato a un contenzioso civile per danno da inquinamento ambientale. Infine, ha contestato l’ammissione della seconda classificata per una vicenda penale relativa al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anch’essa asseritamente non dichiarata. Le amministrazioni e le controinteressate hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, sostenendo che la riammissione non avrebbe determinato automaticamente l’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, affermando che l’impresa esclusa conserva un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’esclusione, anche quando l’utilità perseguita sia strumentale e consista nella riedizione della fase procedimentale, nel ricalcolo della soglia di anomalia e nella riformulazione della graduatoria. Ha accolto il primo motivo, rilevando che una precedente risoluzione per grave inadempimento può integrare un grave illecito professionale, ma non determina automaticamente l’esclusione. La stazione appaltante deve svolgere una valutazione concreta, proporzionata e motivata della gravità del fatto, della sua attualità, dell’incidenza sull’affidabilità dell’operatore, dei mezzi di prova e delle misure di self-cleaning. Nel caso concreto, la Provincia aveva dato atto del risarcimento, ma non aveva valutato unitariamente tale elemento con la collaborazione prestata, la contestazione della risoluzione, l’unicità dell’episodio e gli ulteriori elementi rappresentati dall’impresa; inoltre, aveva motivato genericamente sull’assenza di misure tecniche, organizzative o relative al personale. Sono stati pertanto annullati l’esclusione, il verbale di gara nella parte relativa all’estromissione e gli atti successivi presupponenti, compresa l’aggiudicazione. L’amministrazione deve rinnovare le operazioni a partire dal segmento procedimentale viziato, considerando anche il quadro documentale attuale, comprese la transazione intervenuta e la cancellazione dell’annotazione ANAC, senza automatismi. Il TAR ha escluso che la ricorrente abbia diritto all’aggiudicazione diretta o allo scorrimento della graduatoria, poiché la graduatoria e la soglia di anomalia erano state formate su una platea incompleta. Ha ritenuto infondati, ai fini conformativi, i motivi rivolti contro le controinteressate: la condanna di primo grado seguita da declaratoria di prescrizione non integra il titolo richiesto per l’esclusione automatica e non imponeva una dichiarazione; il contenzioso civile per danno ambientale non costituiva mezzo adeguato di prova di un grave illecito professionale attuale; la sentenza di patteggiamento non era equiparata dal nuovo Codice a una condanna definitiva o a un decreto penale irrevocabile e, comunque, il periodo legale di rilevanza era decorso. Le domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento sono state assorbite. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    La causa di esclusione non automatica per grave illecito professionale richiede una valutazione concreta dell’affidabilità dell’operatore e non opera automaticamente per il solo fatto della precedente risoluzione contrattuale.

  • art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Le misure di self-cleaning, consistenti nel risarcimento o nell’impegno a risarcire, nella collaborazione con le autorità e nell’adozione di misure tecniche, organizzative e relative al personale, devono essere valutate specificamente quanto a concretezza, tempestività, proporzionalità e idoneità.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante deve motivare individualmente la gravità del fatto, la sua incidenza attuale sull’affidabilità dell’operatore e l’adeguatezza delle misure riparatorie, sulla base dei mezzi di prova disponibili.

  • art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2023

    L’esclusione automatica presuppone una condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; non bastano una sentenza penale di primo grado seguita da prescrizione o, secondo la decisione, una sentenza di patteggiamento.

  • art. 96, comma 10, lett. c), punto 1), d.lgs. 36/2023

    Per i fatti riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 98, comma 3, lett. g), il periodo di rilevanza dell’illecito decorre dagli atti processuali indicati dalla norma o dai provvedimenti cautelari anteriori all’esercizio dell’azione penale; decorso il periodo, il fatto non conserva attitudine espulsiva attuale.

  • art. 120 c.p.a.

    L’impresa esclusa può impugnare immediatamente l’esclusione e conserva interesse all’annullamento anche se la riammissione non comporta automaticamente l’aggiudicazione.

  • art. 121, comma 1, lett. c) e d), c.p.a.

    La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto è rimasta assorbita in conseguenza dell’annullamento e della rinnovazione della procedura.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di subentro è rimasta assorbita, non essendo predeterminabile l’esito della riedizione della procedura.

  • art. 123 c.p.a.

    La richiesta di sanzioni alternative è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • La precedente risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento può costituire grave illecito professionale, ma non determina automaticamente l’esclusione dalla successiva gara: la stazione appaltante deve accertarne concretamente la gravità, l’attualità e l’incidenza sull’affidabilità dell’operatore.
  • Le misure di self-cleaning tempestivamente adottate e rappresentate dall’operatore devono essere valutate anche nella procedura in corso. L’amministrazione deve esaminare unitariamente risarcimento, collaborazione, chiarimento dei fatti e misure tecniche, organizzative e relative al personale, motivando specificamente perché esse non eliminino i dubbi residui sull’affidabilità.
  • L’esclusione per grave illecito professionale ha funzione non sanzionatoria, ma mira a tutelare l’affidamento della stazione appaltante sulla futura esecuzione della specifica commessa; pertanto, la motivazione deve individuare il concreto rischio contrattuale ancora attuale e il nesso tra il precedente illecito e la gara in corso.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione dell’affidabilità professionale, pur esterno alle scelte discrezionali dell’amministrazione, comprende la verifica della completezza dell’istruttoria, della coerenza del percorso logico e della sufficienza della motivazione rispetto ai parametri legali.
  • L’impresa esclusa ha interesse attuale all’annullamento dell’esclusione anche se la riammissione non conduce necessariamente all’aggiudicazione: l’utilità può consistere nella riedizione della fase viziata, nel ricalcolo della soglia di anomalia e nella riformulazione della graduatoria.
  • L’annullamento dell’esclusione, quando la graduatoria sia stata formata su una platea incompleta, non comporta né l’aggiudicazione diretta né lo scorrimento della graduatoria, ma impone la rinnovazione delle operazioni dal segmento procedimentale viziato.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionaleCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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