Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione parziale della sentenza del Tribunale di Venezia n. 59/2023, relativa all’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 59/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 febbraio 2023. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a costituire in favore dei docenti la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle somme spettanti in relazione agli anni scolastici lavorati. Nelle more del giudizio, alcuni ricorrenti hanno ottenuto l’integrale accredito, mentre per sei ricorrenti l’Amministrazione è rimasta inadempiente, totalmente o parzialmente, per gli importi indicati nel ricorso: € 1.500,00, € 2.000,00, € 500,00, € 1.500,00, € 2.500,00 e € 1.000,00. Il Ministero, benché regolarmente notificato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ai ricorrenti che avevano ottenuto nelle more l’integrale accredito delle somme, poiché la pretesa risultava interamente soddisfatta. Per i sei ricorrenti rimasti insoddisfatti, ha ritenuto sussistenti le condizioni per il giudizio di ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: il titolo era passato in giudicato, era stato notificato all’Amministrazione e risultava non eseguito. Il ricorso è stato quindi accolto e il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito delle somme dovute, aggiornate tenendo conto di eventuali pagamenti parziali sopravvenuti. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato un commissario ad acta, individuato nel direttore generale pro tempore competente del Ministero, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È richiamato quale disposizione applicabile alle condizioni dell’azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di attribuzione riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica richiamate nella sentenza posta in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione, totale o parziale, di una sentenza passata in giudicato consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione debitrice l’adempimento entro un termine determinato, anche aggiornando l’importo dovuto in relazione ai pagamenti parziali intervenuti nelle more.
- Quando l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo sancito dal giudicato durante il giudizio di ottemperanza, la posizione del relativo ricorrente deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è possibile nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di sostituirsi all’amministrazione nell’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
- La nomina a commissario ad acta di un dirigente o direttore generale già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice non comporta, per ciò solo, la liquidazione di un compenso commissariale.
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