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Sentenza

Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento di aggiudicazione approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana n. 2007 del 31 ottobre 2025, comunicato il 4 dicembre 2025, con riferimento esclusivo al lotto n. 5, con il quale è stata aggiudicata la «procedura aperta per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, suddivisa in n. 10 lotti»; - dei verbali di gara, relativamente al lotto n. 5, nei quali la Commissione Giudicatrice ha espresso i punteggi relativi alla qualità delle offerte; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi; - nonché per l’accertamento e la declaratoria ex art. 122 c.p.a., limitatamente al medesimo lotto n. 5, dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio; - in subordine, per la condanna dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro della ricorrente nel contratto eventualmente stipulato e, in ulteriore subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202502460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 5 della procedura aperta per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, unitamente ai verbali di gara relativi alla valutazione delle offerte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nel lotto n. 5, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'altra concorrente, deducendo che l'offerta aggiudicataria non rispettasse una caratteristica tecnica minima ed essenziale prevista dal capitolato. In particolare, il capitolato richiedeva, per il sistema di sutura meniscale per radici meniscali, una pinza monouso. La concorrente aggiudicataria aveva invece offerto una pinza passa-suture che poteva essere fornita sterile o non sterile e che, secondo la relativa scheda tecnica, doveva essere sterilizzata prima di ogni riutilizzo; la stessa stazione appaltante l'aveva qualificata come pinza pluriuso offerta in alternativa a quella monouso. La ricorrente ha quindi dedotto la difformità dell'offerta rispetto alla lex specialis, l'illegittima applicazione del principio di equivalenza, la lesione della concorrenza e l'imposizione alla stazione appaltante dei costi e degli oneri organizzativi di sterilizzazione. Ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione e dei verbali, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. La stazione appaltante ha eccepito il limite del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali e ha sostenuto l'equivalenza del prodotto offerto, anche in assenza di una specifica dichiarazione dell'operatore economico.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione relativa all'insindacabilità delle valutazioni della Commissione, affermando che anche le valutazioni tecnico-discrezionali sono sottoposte al sindacato di legittimità quando risultino affette da errori di fatto, palese illogicità o irragionevolezza, oppure siano prive di adeguata motivazione. Nel caso concreto, la questione riguardava una palese irragionevolezza: il capitolato qualificava le caratteristiche tecniche richieste come minime ed essenziali e imponeva una pinza monouso, mentre la scheda tecnica dell'offerta aggiudicataria descriveva un dispositivo riutilizzabile, sterile o non sterile, da sottoporre a sterilizzazione prima di ogni riutilizzo. Il TAR ha ritenuto che tale dispositivo non possedesse il requisito della monousabilità e che la difformità fosse stata peraltro riconosciuta dalla stessa stazione appaltante. È stata esclusa anche l'applicabilità del principio di equivalenza, poiché esso non consente di ammettere un bene totalmente difforme da quello espressamente richiesto dalla lex specialis. La pinza pluriuso comportava inoltre operazioni di pulizia, disinfezione, confezionamento e sterilizzazione, con necessità di attrezzature e personale dedicato, in contrasto con l'esigenza della stazione appaltante di ottenere una pinza monouso. Il ricorso è stato pertanto accolto e l'aggiudicazione e gli atti connessi sono stati annullati limitatamente al lotto n. 5. Non è stata adottata alcuna statuizione sull'inefficacia del contratto, poiché la stipula era stata già inibita in sede cautelare, né sul risarcimento, non essendone stati dedotti i presupposti. L'U.L.S.S. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, mentre le spese sono state compensate nei confronti della concorrente non costituita.

Norme richiamate

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto era stata proposta in via consequenziale, ma il TAR non ha adottato statuizioni perché la stipula era stata inibita in sede cautelare.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva dell'amministrazione e della memoria di replica della ricorrente.

Massime di principio

  • Le valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante nelle procedure di gara non sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, che può censurarle quando siano fondate su errori di fatto, manifestamente illogiche o irragionevoli, oppure insufficientemente motivate.
  • Quando la lex specialis qualifica determinate caratteristiche del bene come requisiti tecnici minimi ed essenziali, tali caratteristiche costituiscono condizioni di partecipazione e devono essere possedute dall'offerta, a pena di esclusione.
  • Un dispositivo riutilizzabile, anche se fornito sterile, non equivale a un dispositivo monouso quando la lex specialis richieda espressamente quest'ultimo, poiché il riutilizzo presuppone operazioni di pulizia, disinfezione e sterilizzazione non necessarie per un prodotto monouso.
  • Il principio di equivalenza consente di evitare esclusioni per difformità meramente descrittive o non sostanziali, ma non può legittimare l'ammissione di un bene totalmente difforme dalla caratteristica tecnica minima ed essenziale espressamente prescritta dalla lex specialis.
  • Nel valutare la conformità dell'offerta al fine dell'affidamento, la stazione appaltante deve considerare anche le esigenze organizzative ed economiche esplicitamente incorporate nella lex specialis, inclusa l'esigenza di non sostenere le operazioni di sterilizzazione di uno strumento pluriuso quando sia stata richiesta una pinza monouso.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusionePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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