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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33186/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento catastale emessi in relazione a dichiarazioni DOCFA presentate per un parco eolico. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e respinto l'appello incidentale delle contribuenti, ritenendo corretta la tassazione della torre eolica nella rendita catastale, la metodologia di stima adottata dall'Agenzia e la possibilità di emettere nuovi avvisi dopo autotutela. Le ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) violazione delle norme sulla mediazione/reclamo e sull'autotutela, sostenendo che l'annullamento d'ufficio dei primi avvisi e il perfezionamento della mediazione avrebbero reso intangibile il rapporto; 2) violazione della disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, assumendo che la torre eolica dovesse essere esclusa dalla stima diretta perché componente funzionale al processo produttivo; 3) e 4) vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, lamentando l'omessa considerazione di dati comparativi e di altri accertamenti relativi ad impianti analoghi; 5) violazione della medesima disciplina catastale per l'inclusione tra i costi rilevanti della consulenza tecnica e dello sviluppo del progetto; 6) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la CTR addossato alle contribuenti un onere probatorio che spettava all'Ufficio; 7) violazione della disciplina sulla stima catastale, perché la rendita era stata determinata con un metodo indiretto basato su una percentuale del valore complessivo pregresso dell'impianto e su studi non prodotti in giudizio. La Corte ha accolto il secondo e il settimo motivo, ritenendo che la torre eolica e, più in generale, le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo debbano essere escluse dalla stima diretta ai fini della rendita catastale; ha assorbito gli altri motivi e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame e rideterminazione delle rendite, anche sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il settimo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi al principio per cui, nella determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, non vanno computate le torri e le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo. Il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis

    La mediazione tributaria è richiamata come istituto pregiurisdizionale relativo all'impugnazione di specifici atti; non determina, di per sé, l'intangibilità del rapporto se l'Amministrazione esercita l'autotutela nei limiti consentiti.

  • d.l. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, conv. in l. 30 novembre 1994, n. 656

    L'autotutela tributaria è potere discrezionale dell'Amministrazione, esercitabile anche in malam partem e anche nel corso del giudizio, salvo decadenza o giudicato.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale... sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

    La norma esclude dalla stima diretta le componenti funzionali allo specifico processo produttivo; per gli impianti eolici la torre e le altre componenti impiantistiche funzionali alla produzione di energia non vanno computate nella rendita.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244

    La disposizione è ritenuta non abrogata, neppure tacitamente, dalla L. n. 208/2015; continua a rilevare per la determinazione della rendita catastale degli impianti eolici secondo i criteri tecnici richiamati dalla circolare n. 6/T del 2012.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28

    In caso di stima indiretta, il valore può essere determinato secondo il valore venale del bene o il costo di ricostruzione, ma sempre escludendo le componenti impiantistiche sottratte al computo normativo.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo delle ricorrenti denuncia un'errata ripartizione dell'onere della prova; la decisione finale non si fonda su questo profilo, essendo assorbito dall'accoglimento dei motivi di diritto sulla stima catastale.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato per contestare l'utilizzo delle prove e la valutazione del materiale istruttorio; anche questo profilo resta assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, la verifica deve concentrarsi sulla funzione delle componenti rispetto al processo produttivo: tutto ciò che è funzionale alla produzione di energia va escluso dalla stima diretta, anche se strutturalmente connesso al suolo o al fabbricato.
  • Per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la distinzione decisiva non è tra elemento stabilmente infisso e elemento amovibile, ma tra componente immobiliare rilevante e componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo.
  • La torre dell'aerogeneratore non può essere isolata come mero elemento di sostegno imponibile se, nella concreta struttura dell'impianto eolico, concorre unitariamente al processo di produzione dell'energia; non è consentito scindere la funzione di sostegno dalla funzione produttiva.
  • La L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, non ha abrogato i criteri tecnici già recepiti dalla L. n. 190/2014, comma 244, per la stima catastale degli impianti eolici; la rendita va quindi rideterminata escludendo torri e aerogeneratori e applicando, se del caso, i criteri di stima compatibili con tale esclusione.
  • In tema di autotutela tributaria, l'Amministrazione può sostituire l'atto impugnato anche in corso di giudizio, nei limiti della non intervenuta decadenza e dell'assenza di giudicato, perché il potere di autotutela è permanente e finalizzato alla corretta esazione del tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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