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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16947/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 1998, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per omessa fatturazione e omesso versamento di ritenute per lire 5.700.000. I contribuenti impugnavano l'atto, deducendo in sostanza che l'accertamento fosse contraddittorio e illegittimo perché fondato sull'assunto di utili non dichiarati della società, mentre la pretesa avrebbe dovuto semmai riguardare altre società del gruppo o comunque non la società ricorrente, che si assumeva avere svolto solo funzione di tramite. Dopo un primo giudizio di merito, la causa era stata già cassata con rinvio per vizio di motivazione, in relazione alla possibile simulazione di utili distribuiti ai soci sotto forma di restituzione di finanziamenti infruttiferi e al collegamento tra società facenti capo alla stessa famiglia. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva ritenuto sussistente il collegamento tra le società e non reali i finanziamenti infruttiferi dei soci, respingendo l'appello. Con il ricorso per cassazione i contribuenti proponevano tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 392 c.p.c., per omessa pronuncia nel giudizio di rinvio sull'eccezione di contraddittorietà e illegittimità dell'avviso di accertamento; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla medesima eccezione e sulla mancanza di prova di utili conseguiti dalla società; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non avrebbe previamente contestato il conseguimento di maggiori utili, presupposto necessario per accertare le omesse ritenute sugli utili.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR del rinvio aveva comunque esaminato la questione degli utili occulti e della coerenza economica dell'operazione, accertando una manovra elusiva consistente nella simulata concessione di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci, poi rimborsati in luogo della distribuzione di utili. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dal primo. Il terzo motivo è stato considerato in parte assorbito e comunque infondato, poiché la sentenza di rinvio aveva dato conto che la manovra elusiva presupponeva necessariamente utili non dichiarati, costituenti la provvista in nero, così integrando la motivazione dell'avviso anche sotto il profilo del presupposto impositivo. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione questioni già definitivamente precluse dalla cassazione, ma le questioni di merito non coperte da giudicato potevano essere riproposte; nel caso concreto la Corte ha comunque ritenuto che la CTR avesse affrontato la questione sostanziale relativa agli utili occulti.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza di rinvio, pur con formule diverse, aveva affrontato la questione della pretesa illegittimità dell'avviso e della sussistenza degli utili non dichiarati.

  • art. 2697 c.c.

    L'eccezione sull'onere della prova è stata respinta perché la CTR aveva accertato la sussistenza della manovra elusiva e degli utili non dichiarati, ritenendo così integrato il presupposto della pretesa fiscale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 56

    Richiamato come norma sostanziale relativa alla tassazione degli utili dissimulati, nella ricostruzione dell'originario motivo di ricorso esaminato nella precedente cassazione con rinvio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27

    Richiamato come norma sulla ritenuta d'acconto sui dividendi, rispetto alla quale l'Ufficio assumeva l'elusione mediante simulazione di restituzione di finanziamenti infruttiferi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, l'omessa pronuncia può essere esclusa quando la sentenza di rinvio abbia comunque esaminato e deciso, anche implicitamente, la questione sostanziale dedotta, sicché non è sufficiente una divergenza lessicale rispetto alle argomentazioni delle parti.
  • Quando l'accertamento fiscale è fondato sulla simulazione di finanziamenti infruttiferi dei soci in luogo della distribuzione di utili, il giudice può ritenere sufficiente la dimostrazione della manovra elusiva e delle anomalie economiche dell'operazione per affermare l'esistenza di utili non dichiarati.
  • La censura per violazione dell'onere della prova non è accoglibile se il giudice di merito ha già accertato, con motivazione logicamente coerente, la provvista occulta e il nesso tra i versamenti e l'ipotizzata distribuzione di utili.
  • Nel giudizio di cassazione con rinvio, le questioni coperte da giudicato implicito o interno non sono più discutibili; quelle non coperte possono essere riproposte, ma il loro esame è precluso se il giudice di rinvio le ha sostanzialmente assorbite nella motivazione sul punto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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