Cassazione Civile, Ordinanza n. 31675/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla dedotta falsificazione di più polizze fideiussorie, ascritte all’operato di un subagente assicurativo e di altri soggetti collegati all’organizzazione distributiva. Le attrici originarie chiedevano il risarcimento dei danni ex artt. 2049 e 2043 c.c. per somme versate o crediti acquistati in operazioni commerciali garantite da polizze poi risultate false. La ricorrente, quale una delle originarie attrici e cessionaria del credito dell’altra, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che aveva rigettato le domande. Con il primo motivo ha censurato la Corte territoriale per violazione dell’art. 2049 c.c., degli artt. 2056 e 1227, primo comma, c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte di merito avesse errato nel subordinare la responsabilità del preponente alla verifica dell’affidamento incolpevole sulla polizza e dei poteri rappresentativi del subagente e dell’agente, come se la responsabilità ex art. 2049 c.c. presupponesse l’esistenza e l’affidamento su un valido documento contrattuale. Con il secondo motivo ha denunciato ulteriore violazione dell’art. 2049 c.c. e dell’art. 119 del Codice delle assicurazioni, lamentando che la Corte d’appello avesse introdotto requisiti non previsti dalla norma, come un rapporto di collaborazione diretta tra compagnia e subagente, la culpa in eligendo o in vigilando e la rilevanza delle finalità personali dell’autore materiale del falso. Con il terzo motivo ha dedotto l’omesso esame dell’avvenuta cessione del credito da una società all’altra, censurando il rilievo dato dalla Corte territoriale alla prova del pagamento della cessione. La Cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i primi due motivi quanto alle censure attinenti alla responsabilità ex art. 2049 c.c. sulla polizza falsa, mentre ha rigettato il terzo motivo; ha invece dichiarato inammissibili le doglianze relative a una delle polizze perché colpite da una ratio decidendi autonoma non efficacemente censurata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti della loro fondatezza, ha rigettato il terzo motivo e ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte. Ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione d’appello è stata quindi annullata limitatamente ai profili relativi all’erronea applicazione dell’art. 2049 c.c. e alla correlata valutazione della responsabilità dell’impresa assicurativa e dell’agenzia per il fatto del subagente; resta fermo che per una delle polizze le censure sono state dichiarate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, in presenza di una ratio autonoma non specificamente superata. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, per l’accoglimento sia pure parziale del ricorso.
Norme richiamate
La responsabilità dei preponenti per il fatto illecito dei preposti è responsabilità oggettiva per fatto altrui; richiede rapporto di preposizione, illecita condotta del preposto e nesso di occasionalità necessaria, senza che rilevino colpa in eligendo o in vigilando o la finalità esclusivamente personale del preposto, se l’illecito è stato reso possibile o agevolato dalle incombenze affidate.
È richiamato come titolo di responsabilità aquiliana invocato dalle attrici originarie per il risarcimento dei danni da falsificazione delle polizze.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla liquidazione del danno in materia aquiliana.
È richiamato quale regola generale sul concorso del fatto colposo del danneggiato, applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale; la Corte osserva che trova applicazione nei termini propri dell’accertamento causale e del concorso colposo.
Invocato per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio perché la domanda era stata comunque decisa.
art. 119 del Codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209 del 2005)
Richiamato in relazione alla responsabilità indiretta dell’impresa assicuratrice per l’operato del subagente nell’organizzazione distributiva.
Citato per l’intervento volontario del Fallimento nel giudizio di primo grado.
Richiamato con riferimento alla traslazione dell’azione civile in sede penale e alla conseguente estinzione della domanda civile della parte interessata.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Menzi onato in tema di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte esclude i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto dell’accoglimento parziale del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La responsabilità ex art. 2049 c.c. ha natura oggettiva per fatto altrui e non presuppone la prova di una colpa del preponente nella scelta o vigilanza del preposto.
- Ai fini dell’art. 2049 c.c. è decisivo il nesso di occasionalità necessaria: l’illecito deve essere stato agevolato, reso possibile o inserito nella normale estrinsecazione delle incombenze affidate, anche se il preposto agisce oltre i limiti delle mansioni o per finalità personali.
- Nel settore assicurativo, la responsabilità indiretta della compagnia per il fatto del subagente può configurarsi anche in presenza di autonomia operativa del subagente, se questi è inserito nell’organizzazione distributiva o se vi è apparenza di rapporto diretto idonea a consentire l’operazione illecita.
- Il danneggiato che agisca per il risarcimento da falso documento non è tenuto a fondare la domanda sull’affidamento contrattuale nel documento, ma la responsabilità del preponente va comunque verificata secondo i presupposti propri dell’illecito aquiliano e del nesso causale.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l’impugnazione che non colpisca tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse rispetto alle censure residue.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito in tema di prova della cessione del credito o di altri fatti storici, se il motivo mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
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