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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36036/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce dall’opposizione proposta avverso un preavviso di fermo amministrativo notificato per il recupero di contributi, sanzioni e interessi dovuti alla Cassa forense per annualità pregresse. L’opponente ha sostenuto di non avere mai ricevuto la notifica della cartella richiamata nel preavviso, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e la decadenza dall’azione di riscossione, e ha contestato nel merito l’assoggettamento a contribuzione di compensi asseritamente estranei all’attività forense. In appello la decisione di rigetto è stata confermata. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione delle regole sulla contestazione della conformità delle copie, per non avere la Corte valorizzato il disconoscimento della copia della relata di notifica e per non avere imposto la produzione dell’originale; 2) violazione delle norme sulla notifica ex art. 140 c.p.c. e disciplina speciale, per avere ritenuto perfezionata la notifica nonostante la doglianza sulla tempistica della compiuta giacenza; 3) violazione della disciplina della notificazione tramite agenzia privata, per avere ritenuto regolare un deposito presso la casa comunale eseguito da soggetto privato; 4) violazione della disciplina della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali forensi; 5) violazione della disciplina sostanziale della contribuzione forense, per avere incluso redditi non collegati all’esercizio della professione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo e il terzo, e ha dichiarato superfluo l’esame del quarto e del quinto perché la pretesa contributiva era divenuta incontestabile in ragione dell’esito sui primi motivi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il disconoscimento della copia fotostatica di un atto deve essere specifico e circostanziato; una contestazione generica non è sufficiente a spostare l’onere di produzione dell’originale. Ha poi ritenuto inammissibili le censure sulla notifica perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla completezza degli adempimenti notificatori e sul fatto che l’agenzia privata aveva svolto solo attività materiali, senza funzioni certificative. Poiché la validità della notifica rendeva definitiva la pretesa, la Corte ha ritenuto assorbite le doglianze su prescrizione e debenza del contributo. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con declaratoria dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all’originale richiede un disconoscimento chiaro, specifico e circostanziato; non bastano formule generiche o di stile.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente non ha superato il filtro della specificità della contestazione, sicché non si è spostato l’onere di produrre l’originale in capo alla controparte.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno del disconoscimento della copia, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata perché il disconoscimento era generico.

  • art. 140 c.p.c.

    La notifica è stata ritenuta rituale perché compiuta tramite deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa, secondo il procedimento previsto dalla norma.

  • art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890

    La doglianza sulla compiuta giacenza è stata giudicata non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 26, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per contestare la notifica della cartella; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non coglieva la motivazione decisiva.

  • d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    Richiamato per contestare l’intervento dell’agenzia privata di recapito; la Corte ha ribadito che il soggetto privato può svolgere solo attività materiali e di recapito, non funzioni certificative.

  • artt. 3 e 4 L. 20 novembre 1982, n. 890

    La doglianza sulla notificazione tramite agenzia privata è stata ritenuta inammissibile e comunque non conforme ai limiti delle attività consentite ai recapitori privati.

  • art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione alla notificazione della cartella di pagamento e alla regolarità del procedimento notificatorio.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335

    La censura sulla prescrizione quinquennale è stata assorbita, poiché il ricorso è stato respinto/inammissibile nei motivi pregiudiziali sulla notifica.

  • artt. 10 e 11 L. 20 settembre 1980, n. 576

    Richiamati per contestare l’assoggettamento a contribuzione di redditi estranei all’attività forense; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali che hanno regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per dare atto della riserva di deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.

  • art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Richiamato dall’opponente come fondamento dell’eccezione di decadenza nella riscossione contributiva.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal primo giudice per affermare la ritualità della notifica eseguita mediante mezzo notificatore.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata per le censure di violazione di legge e di vizio processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale è inefficace se formulato in modo generico: occorre indicare specificamente il documento contestato e le difformità dedotte.
  • Quando la sentenza di merito fonda il rigetto sulla completezza del procedimento notificatorio, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura un profilo non decisivo o non corrispondente alla ratio decidendi.
  • Le agenzie private di recapito possono svolgere solo attività materiali di trasmissione e consegna della documentazione; non possono svolgere funzioni certificative o adempimenti riservati al notificante pubblico.
  • Se la validità della notifica rende definitiva la pretesa, le ulteriori censure di merito sulla prescrizione o sull’an debeatur possono restare assorbite.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProveNotificazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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