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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35980/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente di banca impugnava il licenziamento disciplinare intimatole per una serie di operazioni bancarie ritenute anomale e asseritamente poste in essere con il suo visto in relazione a rapporti di clienti, tra cui l’acquisto di titoli con successivo trasferimento a soggetto diverso, l’utilizzo di carta prepagata, l’emissione di assegni circolari e la consegna di documentazione bancaria incompleta. La Corte d’appello aveva respinto il reclamo confermando il rigetto dell’impugnativa del licenziamento, ritenendo provati i fatti e integrata la giusta causa. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: (1) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento penale pendente sugli stessi fatti e di un giudizio civile di verificazione di scrittura; (2) violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte d’appello applicato la ragione più liquida limitandosi a esaminare il primo addebito; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per irrazionale valutazione delle prove; (4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova e uso delle presunzioni; (5) violazione degli artt. 2119, 2106, 1175, 1375 c.c., degli artt. 7 e 18 L. n. 300/1970 e dell’art. 6 L. n. 604/1966 sulla giusta causa e sull’onere probatorio datoriale; (6) omesso esame di fatti decisivi per mancata ammissione della prova testimoniale e mancata considerazione degli atti del procedimento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., rilevando che il processo penale e l’eventuale giudizio sulla scrittura vertevano su questioni non pregiudiziali in senso tecnico e che, comunque, la valutazione della giusta causa di licenziamento è autonoma rispetto al giudizio penale. Ha poi dichiarato infondate le censure sulla valutazione delle prove, sull’uso delle presunzioni e sull’onere della prova, ribadendo che la ricostruzione del fatto e la scelta delle prove appartengono al giudice di merito e che la clausola generale della giusta causa è sindacabile in cassazione solo per errori di diritto o di metodo, non per mera contrapposizione valutativa. Ha infine ritenuto non decisivo il dedotto vizio per mancata ammissione della prova testimoniale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria opera solo per pregiudizialità tecnica idonea a prevenire un conflitto di giudicati, non per questioni solo logicamente connesse.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure formalmente di violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni sulla mancata ammissione di prove o sulla mera valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La norma impone che la decisione si fondi su prove ritualmente acquisite, ma non consente di censurare in cassazione il merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice applichi un criterio legale di valutazione diverso da quello previsto, non quando si contestino le conclusioni tratte dalle prove.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare gli addebiti disciplinari grava sul datore di lavoro, che nel caso è stato ritenuto averlo assolto.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni consentono al giudice di risalire dal fatto noto al fatto ignoto secondo un ragionamento inferenziale basato sulla probabilità.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono legittime se fondate su indizi gravi, precisi e concordanti valutati secondo un criterio di ragionevole probabilità.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa è clausola generale da integrare secondo i valori dell’ordinamento; la concreta sussistenza della causa di recesso è valutazione di fatto del giudice di merito.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato nel quadro dei principi che regolano la sanzione disciplinare e la proporzionalità del recesso.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato quale parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro.

  • art. 7 L. n. 300 del 1970

    Richiamato come norma sulla procedura disciplinare e sulla contestazione dell’addebito.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    Richiamato dal ricorso nel contesto della tutela contro il licenziamento illegittimo.

  • art. 6 L. n. 604 del 1966

    Richiamato nel contesto dell’impugnazione del licenziamento e dei relativi oneri.

  • art. 27 Cost.

    Il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva vale per la pretesa punitiva statale e non si estende al licenziamento disciplinare.

  • art. 372 c.p.c.

    È precluso in cassazione il deposito di documenti nuovi non consentiti dalla norma.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da evitare un conflitto di giudicati; non basta la pendenza di un diverso processo sui medesimi fatti se la questione è solo logicamente connessa.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto, delle prove e della credibilità delle fonti istruttorie, attività riservate al giudice di merito.
  • In tema di licenziamento disciplinare, l’esistenza della giusta causa va valutata autonomamente dal giudice civile rispetto all’eventuale rilevanza penale del medesimo comportamento, senza attendere necessariamente l’esito del processo penale.
  • La clausola generale della giusta causa ex art. 2119 c.c. è sindacabile in cassazione solo per errori nell’individuazione dei parametri giuridici o nel metodo applicativo; la concreta ponderazione della gravità del fatto è apprezzamento di merito.
  • L’onere di provare la sussistenza degli addebiti disciplinari incombe sul datore di lavoro; una volta ritenuta provata la condotta contestata, la censura in cassazione non può limitarsi a proporre una lettura alternativa degli elementi istruttori.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili quando il passaggio dal fatto noto a quello ignoto sia fondato su un ragionamento di ragionevole probabilità secondo l’id quod plerumque accidit, non essendo richiesta una necessità logica assoluta.
  • Il vizio per mancata ammissione di una prova è deducibile in cassazione solo se la prova avrebbe potuto privare di fondamento la ratio decidendi mediante la dimostrazione certa di un fatto decisivo; altrimenti la censura è inammissibile o infondata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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