Cassazione Civile, Ordinanza n. 36030/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pensione di vecchiaia e di supplemento di pensione in relazione alla gestione separata e alla contribuzione versata anche nell'AGO. La corte d'appello aveva ritenuto applicabili le regole della gestione separata, riconoscendo la decorrenza del trattamento e il supplemento di pensione; l'INPS ha impugnato con due motivi: primo, denunciando la violazione dell'art. 3 del D.M. 282/1996 perché la pensione di vecchiaia a carico della gestione separata era stata fatta decorrere prima della specifica domanda di computo dei contributi versati in altra gestione; secondo, denunciando la violazione dell'art. 7 L. 155/1981 e dell'art. 1 D.M. 282/1996 per aver riconosciuto il supplemento di pensione nonostante non fosse ancora decorso il termine dilatorio biennale dal riconoscimento della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo necessario che l'assicurato presenti una domanda specifica per esercitare la facoltà di computare nella gestione separata i contributi versati in altra gestione e ottenere così la pensione con il cumulo dei contributi; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e rinviato alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Il computo nella gestione separata dei contributi versati in altre gestioni ai fini della pensione richiede una domanda specifica dell'assicurato, contenente l'esercizio della facoltà di avvalersi del trasferimento/cumulo dei contributi; non basta una generica domanda di pensione.
art. 7 L. 155/1981
Richiamato dalla ricorrente come parametro per contestare il riconoscimento del supplemento di pensione; il relativo motivo è stato però assorbito.
Richiamato in relazione al supplemento di pensione e al termine dilatorio biennale; la Corte non si è pronunciata nel merito per assorbimento del secondo motivo.
È il parametro richiamato dal D.M. 282/1996 per le condizioni di esercizio dell'opzione/computo nella gestione separata.
Cass. n. 21361/2021
Precedente di legittimità al quale la Corte dà continuità, affermando la necessità della domanda specifica per il computo dei contributi in gestione separata.
Massime di principio
- Il computo dei periodi contributivi maturati in gestioni diverse nella gestione separata, ai fini del diritto e della misura della pensione, non opera automaticamente, ma richiede una domanda espressa dell'assicurato che manifesti l'opzione prevista dalla disciplina regolamentare.
- Una generica domanda di pensione non è sufficiente a determinare il trasferimento o il computo dei contributi accreditati presso altra gestione: occorre una richiesta specifica, dalla cui presentazione soltanto può decorrere l'utilizzazione di quei contributi per la liquidazione del trattamento.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza per violazione della regola sulla necessità della domanda specifica, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono questioni dipendenti o logicamente successive, come il rispetto di termini dilatori per il supplemento di pensione.
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