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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36006/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda di progressione verticale nel pubblico impiego regionale. Un dipendente della Regione Puglia aveva ottenuto, all'esito di una procedura concorsuale interna poi travolta da pronunce di illegittimità costituzionale sulle norme regionali che ne costituivano il fondamento, un nuovo inquadramento con decorrenza giuridica anticipata rispetto alla decorrenza economica fissata al 1 marzo 2005. Il lavoratore ha chiesto le differenze retributive tra la data di decorrenza giuridica del superiore livello e quella dell'effettivo inquadramento economico, sostenendo: 1) che dal 1 giugno 1999 avrebbe già svolto mansioni corrispondenti alla qualifica rivendicata e che il contratto individuale e il CCNL avrebbero dovuto essere interpretati in tal senso; 2) che, poiché la retrodatazione giuridica sarebbe stata al 1999, alla data di entrata in vigore della norma statale di salvaguardia del 2011 sarebbe maturata la decennalità richiesta dall'art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011; 3) che una comunicazione datoriale avrebbe mostrato che la stessa amministrazione aveva inteso applicare la disciplina di salvaguardia anche alla sua posizione. La Corte d'appello aveva invece escluso il diritto alle differenze retributive, ritenendo che, caduto il concorso originario, la posizione discendesse solo da successive norme regionali di salvaguardia con effetti ex nunc e che mancassero i presupposti per applicare la disciplina statale richiamata, perché non si trattava di procedure di reclutamento e non risultava un periodo decennale di effettivo svolgimento delle mansioni superiori. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e delle norme statali e regionali sulla salvaguardia delle procedure, nonché omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la giurisprudenza sul risarcimento da tardiva assunzione in esito a concorso fosse pertinente, poiché qui non si discuteva di risarcimento ma di differenze retributive e, soprattutto, il diritto al superiore inquadramento non derivava più dal concorso originario, ormai caducato, bensì da successive discipline di salvaguardia. Ha ritenuto non decisivo l'assunto secondo cui il lavoratore avrebbe svolto mansioni superiori fin dal 1999, perché si trattava di un fatto contrastante con l'accertamento di merito e comunque non autosufficientemente indicato quanto alla sua deduzione nei gradi precedenti; inoltre l'interpretazione del contratto individuale non era univoca nel senso sostenuto dal ricorrente. Quanto ai motivi fondati sulla disciplina statale di salvaguardia, la Corte ha affermato che l'art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011 si riferisce alle procedure di reclutamento già salvate dall'art. 45, comma 12, d.lgs. 80/1998, mentre la vicenda in esame concerneva una progressione verticale interna e non un reclutamento; inoltre la retrodatazione giuridica non può di per sé fondare effetti economici retroattivi in assenza dell'effettivo svolgimento delle relative mansioni. È stato anche escluso che una comunicazione interna della PA potesse ampliare il significato della norma o attribuire al datore pubblico disponibilità sulla disciplina dell'inquadramento. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'interpretazione del contratto individuale di lavoro e della decorrenza dell'inquadramento; la Corte ha ritenuto che il dato contrattuale non fosse univoco nel senso prospettato.

  • art. 5 CCNL di comparto

    Invocato dal ricorrente come base contrattuale della pretesa; non ritenuto idoneo a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso la decisività e rilevato profili di novità/non autosufficienza.

  • art. 44 Statuto Regione Puglia

    la Giunta Regionale spetta di deliberare «in materia di liti attive e passive»

    È stata ritenuta necessaria l'autorizzazione della Giunta per resistere in giudizio, ma il difetto è stato sanato dalla delibera di ratifica depositata dalla Regione.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte ha affermato che, nel testo novellato applicabile immediatamente, il deposito telematico dei documenti relativi all'ammissibilità del controricorso è sufficiente senza ulteriore notifica alle altre parti.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 149/2022

    Richiamato per l'applicabilità immediata della nuova disciplina processuale nel giudizio di legittimità.

  • art. 45, comma 12, d.lgs. 80/1998

    «sono portate a compimento le procedure di reclutamento ...»

    Norma di salvaguardia relativa alle procedure di reclutamento già avviate; la Corte l'ha ritenuta non direttamente pertinente alla progressione verticale interna oggetto di causa.

  • art. 16, comma 8, d.l. 98/2011

    «i provvedimenti in materia di personale ... sono nulli di diritto ...»

    Norma che prevede la nullità degli atti di personale fondati su disposizioni poi dichiarate costituzionalmente illegittime e il ripristino della situazione preesistente, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato come possibile salvezza degli effetti delle prestazioni di fatto effettivamente svolte, ma non come base per riconoscere retroattivamente retribuzioni in assenza del relativo svolgimento.

  • art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011

    «non si applica alle procedure già fatte salve ... successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali»

    La Corte ha interpretato la norma come riferita a procedure di reclutamento e a rapporti consolidati per un decennio; non applicabile a progressioni verticali interne non qualificabili come reclutamento.

  • art. 1 L. Regione Puglia 28/2011

    «in via eccezionale e all'esclusivo fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa ... i dipendenti ... interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati»

    Richiamata come disciplina regionale transitoria di salvaguardia, poi dichiarata illegittima, senza efficacia idonea a fondare pretese economiche retroattive oltre l'effettivo svolgimento delle mansioni.

Massime di principio

  • La retrodatazione giuridica dell'inquadramento, quando sia prevista come fictio iuris in una disciplina di salvaguardia, non comporta automaticamente la retroattività degli effetti economici, i quali restano collegati al concreto svolgimento della prestazione lavorativa corrispondente.
  • Le norme di salvaguardia per procedure di reclutamento già avviate non sono estensibili analogicamente a progressioni verticali interne che non abbiano natura di reclutamento.
  • In presenza di censure fondate su fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica allegazione e di autosufficienza, indicando dove quei fatti siano stati dedotti nei precedenti gradi di giudizio; altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • La comunicazione o la scelta applicativa del datore di lavoro pubblico non può alterare il significato oggettivo della norma né attribuire effetti economici che la disciplina non consente.
  • Quando una procedura concorsuale o selettiva è travolta da declaratoria di illegittimità costituzionale, vengono meno il suo fondamento e gli effetti che da essa direttamente discendevano, salvo i soli effetti già concretamente consolidati da specifiche discipline di salvaguardia o da prestazioni di fatto effettivamente rese.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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