Cassazione Civile, Ordinanza n. 36000/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Le ricorrenti avevano agito per far accertare che il servizio di help desk telefonico, formalmente appaltato da una società informatica a un'impresa terza, fosse in realtà un'interposizione illecita di manodopera ai sensi della normativa previgente e del d.lgs. n. 276/2003. Sostenevano che la committente avesse di fatto diretto e controllato l'attività degli operatori, imponendo livelli di gestione, software personalizzato, formazione, presidio operativo, orari e direttive, con conseguente domanda di declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la committente, oltre alla regolarizzazione previdenziale e all'inquadramento contrattuale richiesto. Con il ricorso per cassazione denunciavano violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando l'omessa applicazione della corretta regola di diritto sulla distinzione tra appalto lecito e somministrazione lecita e il malgoverno delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente costruito come violazione di legge e vizi motivazionali, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Ha inoltre richiamato il principio per cui, anche nella disciplina dell'appalto e dell'interposizione di manodopera, non è decisiva la mera utilizzazione di mezzi o software del committente se permane un'apprezzabile autonomia organizzativa dell'appaltatore, con gestione dei dipendenti e assunzione del rischio d'impresa. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamati dalla ricorrente come norme processuali asseritamente violate, ma la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà diretta a sollecitare una rivalutazione del merito
richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali dedotte in violazione
artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003
la Corte ha ribadito che la disciplina codifica la distinzione tra appalto genuino e somministrazione di lavoro, valorizzando autonomia organizzativa dell'appaltatore e rischio d'impresa
legge n. 1369/1960
richiamata come disciplina previgente dell'interposizione vietata di manodopera, superata dal nuovo assetto normativo ma utile come riferimento interpretativo
art. 1, comma 3, legge n. 1369/1960
evocato quale presunzione di appalto di manodopera quando i mezzi fossero dell'appaltante; la Corte ne precisa il ridimensionamento nella giurisprudenza e il superamento nel d.lgs. n. 276/2003
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
richiamato come norma che definisce l'appalto genuino e codifica il criterio della relatività degli indici di qualificazione, caso per caso
richiamato per gli elementi tipici dell'appalto: organizzazione e direzione dei mezzi e assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio quando i giudici di merito abbiano già compiuto un accertamento di fatto congruamente motivato, specie in presenza di doppia conforme.
- Ai fini della qualificazione di un contratto come appalto genuino o interposizione illecita di manodopera, non è decisiva la sola circostanza che alcuni mezzi o strumenti operativi siano forniti dal committente: occorre verificare se permanga un'autonoma organizzazione dell'appaltatore e un effettivo potere direttivo e gestionale sui propri dipendenti.
- La liceità dell'appalto va valutata in concreto e caso per caso, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio, secondo il principio di relatività degli indici qualificatori.
- Nell'appalto cd. leggero, in cui l'attività si risolve prevalentemente nella prestazione di lavoro, l'autonomia organizzativa dell'appaltatore può risultare dall'effettiva gestione del personale e dall'assunzione del rischio economico dell'impresa, senza necessità che l'appaltatore sia titolare di tutti i mezzi materiali impiegati.
- La presenza di direttive o controlli del committente è rilevante solo se integra un intervento direttamente dispositivo e gerarchico sui lavoratori dell'appaltatore; il mero coordinamento funzionale dell'attività non basta a trasformare l'appalto in somministrazione illecita.
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