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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36003/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una vicenda di progressione verticale e successivo inquadramento nel personale della Regione Puglia. Una dipendente regionale aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive per il periodo febbraio 2004-dicembre 2009, sostenendo di aver maturato il diritto alla progressione nella categoria D6 in base all'art. 7 del contratto decentrato integrativo, assumendo che la decorrenza giuridica del suo inquadramento superiore risalisse al 1.6.1999 e che, quindi, avesse maturato l'anzianità necessaria. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado, valorizzando il fatto che il concorso interno fosse stato travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale di riferimento e che la progressione fosse quindi sorretta solo dalla normativa di salvaguardia, con effetti ex nunc; aveva inoltre escluso l'applicabilità delle norme statali di salvezza e sanatoria, ritenendo non maturati gli effetti giuridici decennali richiesti. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e dell'art. 5 CCNL di comparto, sostenendo che il contratto individuale e la precedente adibizione alle mansioni avrebbero comportato il diritto alle differenze retributive e al passaggio D5/D6; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'allegato A alla determina del 2005 da cui emergerebbe il possesso della categoria D4 già prima del contratto individuale; 3) violazione dell'art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011, assumendo che la decorrenza giuridica dal 1999 avesse fatto maturare la decennalità richiesta dalla norma; 4) omesso esame della comunicazione datoriale che avrebbe richiamato la sanatoria legislativa, interpretandola come estensibile alla posizione della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha anzitutto ritenuto sanato il profilo relativo alla costituzione in giudizio della Regione, in quanto il difetto di autorizzazione era stato ratificato. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a rimettere in discussione un punto già coperto da giudicato tra le parti, ossia che l'anzianità economica nella posizione D5 decorresse solo dal marzo 2005 e non dal 1999. Ha poi ritenuto il secondo motivo generico e non autosufficiente, perché non riportava il contenuto della determina invocata e, comunque, non era pertinente rispetto all'oggetto del contendere, incentrato sul preteso passaggio D5/D6. Quanto ai motivi fondati sulla normativa di salvezza degli effetti delle procedure concorsuali e sulle disposizioni successive che disciplinano l'effetto delle sentenze di incostituzionalità sui rapporti di lavoro pubblici, la Corte ha ricordato che tali norme non erano applicabili al caso concreto, sia perché la questione era già stata definita da un precedente giudicato inter partes, sia perché la disciplina invocata non consente di attribuire effetti retroattivi a un inquadramento economico non consolidato nei termini richiesti. Ha infine escluso che la comunicazione interna dell'amministrazione potesse ampliare il significato della norma o vincolare l'ente in senso favorevole alla ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 44 Statuto della Regione Puglia

    necessità dell'autorizzazione a resistere

    La Regione può promuovere o resistere alle liti solo previa autorizzazione della Giunta; il difetto è però sanabile mediante successiva ratifica.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione è sufficiente il deposito telematico dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o del controricorso, senza necessità di notifica alle altre parti, per effetto della conoscibilità tramite fascicolo informatico.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve rispettare specificità e autosufficienza, riportando gli elementi documentali rilevanti su cui si fonda la censura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro dedotto per le censure di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il parametro dedotto per le censure di omesso esame di fatti decisivi, che però devono essere specificamente indicati e decisivi rispetto alla controversia.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Richiamato quale criterio di interpretazione del contratto individuale di lavoro.

  • art. 5 CCNL di comparto

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla progressione economica e al conseguente trattamento retributivo.

  • art. 45, comma 12, d.lgs. 80/1998

    sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi

    Consente il completamento delle procedure di reclutamento già avviate, senza interferenza delle sopravvenute regole di reclutamento.

  • art. 16, comma 8, d.l. 98/2011

    i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni ... sono nulli di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale

    Le promozioni e gli inquadramenti fondati su norme poi dichiarate illegittime sono colpiti da nullità di diritto, con ripristino della situazione precedente, salvi gli effetti delle prestazioni di fatto ex art. 2126 c.c.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato come clausola di salvezza delle prestazioni effettivamente eseguite nonostante la nullità dei provvedimenti di inquadramento.

  • art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011

    non si applica alle procedure già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ... successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali

    La norma esclude l'applicazione dell'art. 16, comma 8, d.l. 98/2011 solo per procedure già salvate e poi definite con contratti individuali che abbiano consolidato effetti giuridici decennali; nel caso concreto tale presupposto è escluso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i propri precedenti anche mediante rinvio ai sensi di questa disposizione.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 149/2022

    Rende immediatamente applicabile la disciplina processuale novellata al procedimento.

  • art. 1 L. Regione Puglia 28/2011

    in via eccezionale e all'esclusivo fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità degli uffici regionali

    Disposizione di salvaguardia poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • In presenza di un giudicato tra le stesse parti su un punto decisivo della vicenda lavorativa, la parte non può ottenere in un successivo giudizio un risultato incompatibile con quell'accertamento, neppure sotto la veste di differente decorrenza economica o di diversa qualificazione dell'anzianità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato su documenti non trascritti o non specificamente illustrati è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, soprattutto quando il documento è richiamato per dedurne un contenuto decisivo non riprodotto nel ricorso.
  • Le norme che disciplinano gli effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale sui rapporti di lavoro pubblici operano secondo i presupposti espressamente previsti dal legislatore e non possono essere estese in via interpretativa per attribuire effetti retroattivi a inquadramenti o progressioni non consolidati nei termini richiesti dalla legge.
  • La comunicazione o scelta dell'amministrazione datrice di lavoro non può da sola ampliare l'ambito applicativo di una norma di sanatoria né attribuire effetti sostanziali che la legge non prevede, specie in materia di inquadramento del personale pubblico.
  • Quando una questione è già definita da giudicato inter partes, restano assorbite o comunque non decisive le censure che presuppongano l'esistenza di effetti giuridici ormai esclusi da quell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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