Cassazione Civile, Ordinanza n. 15526/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva acquistato, con atto di cessione notificato all'Agenzia, l'intero credito IVA indicato da altra società nella dichiarazione annuale. La cessionaria aveva poi inviato un atto di messa in mora, ritenendolo sostanzialmente istanza di rimborso. L'Ufficio aveva successivamente emesso un provvedimento espresso di rimborso solo parziale. La società aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di messa in mora; in giudizio l'Agenzia aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso perché l'atto non sarebbe stato una vera domanda di rimborso e, comunque, perché non era stato impugnato il successivo provvedimento espresso di diniego parziale. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia e motivazione apparente su eccezioni relative alla notificazione del diniego espresso e alla sua tardiva produzione; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sulla natura dell'atto di messa in mora e del silenzio-diniego; violazione dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 sulla tardività del documento prodotto dall'Agenzia; violazione dell'art. 1264 c.c. e delle norme sul rimborso IVA per il profilo della cessione del credito e della legittimazione della cessionaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo sia l'omessa pronuncia sia un vizio decisivo di motivazione, perché la CTR aveva comunque fondato la decisione anche sulla mancata impugnazione del diniego espresso entro sessanta giorni e la motivazione poteva essere integrata dalla Cassazione. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la ratio decidendi, dato che la CTR aveva posto a base della decisione sia la non configurabilità dell'atto di messa in mora come istanza di rimborso sia, in via autonoma, la mancata impugnazione del diniego espresso. Ha rigettato il quinto motivo ritenendo corretta l'utilizzazione in appello del documento già presente nel fascicolo di primo grado, ancorché tardivamente prodotto. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di interesse, trattandosi di considerazioni sul merito rese ad abundatiam e non costituenti ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
La cessione del credito, ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto, era richiamata dalla ricorrente; la Corte non vi ha riconosciuto rilievo decisivo, rilevando che la questione sulla legittimazione della cessionaria non costituiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
L'atto di messa in mora non è stato ritenuto, nella specie, idoneo a integrare un'autonoma istanza di rimborso capace di far sorgere un silenzio-diniego impugnabile.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il provvedimento espresso di diniego doveva essere impugnato nel termine di sessanta giorni dalla notifica; la mancata impugnazione è stata posta a base dell'inammissibilità del ricorso.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado, se acquisita al fascicolo, può essere utilizzata in appello, in forza delle regole del processo tributario e del richiamo delle norme sul giudizio di primo grado.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato, con conseguente acquisizione automatica nel giudizio di impugnazione della documentazione ivi contenuta.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza ai fini della censura di motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto tuttavia che la questione potesse essere superata mediante correzione/integrazione della motivazione.
Richiamato ai fini del vizio di motivazione della sentenza.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva comunque affrontato le questioni rilevanti.
La Corte ha richiamato il potere di correggere o integrare la motivazione della sentenza impugnata, anche in presenza di errori processuali o motivazione apparente, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che giustificano la correzione della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/72
Richiamato dalla ricorrente in relazione al presupposto del rimborso IVA; la censura è stata dichiarata inammissibile o priva di incidenza sulla ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del rimborso IVA; la censura non ha inciso sull'esito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice di appello può utilizzare documenti già acquisiti al fascicolo di primo grado, anche se tardivamente prodotti in quella fase, perché il fascicolo resta inserito nel fascicolo d'ufficio e la documentazione ivi contenuta si considera automaticamente acquisita nel grado successivo.
- La denuncia di omessa pronuncia o di motivazione apparente non può essere accolta quando la sentenza di merito contiene comunque una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggerne il dispositivo.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure che investe considerazioni rese ad abundantiam e non decisive ai fini della decisione.
- L'impugnazione del provvedimento espresso di diniego del rimborso deve avvenire nel termine di legge; la mancata impugnazione del diniego autonomo rende irrilevante la contestazione del solo silenzio-rifiuto.
- La Corte di cassazione può integrare o correggere la motivazione della sentenza impugnata, anche in presenza di un vizio motivazionale o processuale, quando non siano necessari nuovi accertamenti di fatto e la questione giuridica sia comunque definibile sulla base degli atti.
- La cessione del credito, di per sé, non consente di superare i limiti processuali relativi all'impugnazione dell'atto amministrativo né rende decisiva, in cassazione, una censura che non incida sulla ratio effettivamente posta a base della decisione.
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