Cassazione Civile, Ordinanza n. 07943/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione di una particella di proprietà privata, poi frazionata, sulla quale erano state realizzate opere stradali senza formale procedimento espropriativo. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva riconosciuto la natura pubblica delle strade e condannato il Comune al risarcimento del danno, liquidandolo sulla base del valore di mercato dell'area occupata. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; 2) ha censurato la liquidazione del danno perché la Corte d'appello non avrebbe considerato che le aree erano inserite nel programma di fabbricazione con destinazione viaria, quindi gravate da vincolo conformativo; 3) ha sostenuto che i proprietari avevano edificato abusivamente senza convenzione urbanistica, con conseguente vantaggio da compensare o detrarre dal risarcimento; 4) ha reiterato la censura sulla mancata considerazione del vincolo urbanistico e sulla motivazione apparente nella quantificazione del danno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di giurisdizione ormai coperto da giudicato implicito/esplicito, ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo per carenza di motivazione e per mancata corretta valutazione della natura del vincolo urbanistico e dei criteri di liquidazione del danno, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, n. 1; n. 3; n. 5
Le censure sono scrutinabili nei limiti propri dei motivi di ricorso; il difetto di giurisdizione non è più rilevabile quando sulla questione si sia formato il giudicato implicito o esplicito.
testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 149/2022
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, ma solo finché non si sia formato il giudicato sulla giurisdizione.
È richiamato dal ricorrente come base del preteso difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
È la norma evocata per la domanda risarcitoria da occupazione illegittima e per le censure sulla liquidazione del danno.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Le parti hanno depositato memoria nel procedimento camerale.
L. urbanistica n. 1150 del 1942
È il quadro normativo di riferimento per la disciplina degli strumenti urbanistici e dei vincoli urbanistici richiamati dalla Corte.
legge reg. Sicilia n. 71/1978, art. 14
È richiamata dal ricorrente per sostenere che l'edificazione sarebbe avvenuta senza convenzione e con assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria.
È citato per individuare la disciplina temporale applicabile al testo dell'art. 37 c.p.c. previgente.
Massime di principio
- Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario non è deducibile in cassazione quando la questione non sia stata tempestivamente posta nei precedenti gradi e si sia formato il giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione.
- Nei giudizi di risarcimento conseguenti a occupazione illegittima di suolo per opere pubbliche, ai fini della responsabilità va guardato al soggetto cui l'occupazione è giuridicamente riferibile alla data della domanda, non all'autore materiale della condotta.
- La qualificazione del vincolo urbanistico come conformativo o espropriativo non dipende in modo automatico dallo strumento urbanistico cui appartiene, ma dalla natura oggettiva del vincolo, dalla sua incidenza generale o particolare e dalla funzione impressa all'area.
- Quando la liquidazione del danno o dell'indennità dipende dalla disciplina urbanistica del suolo, il giudice deve individuare e motivare in modo specifico il criterio di stima applicabile, dando conto della natura del vincolo e dei parametri utilizzati; una motivazione meramente assertiva è insufficiente.
- Nel caso di aree destinate a viabilità o comunque incise da previsioni urbanistiche, il giudice deve verificare se tali previsioni abbiano carattere conformativo o espropriativo prima di determinare il valore del bene ai fini risarcitori o indennitari.
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