Cassazione Civile, Sentenza n. 5176/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria relativa all'omesso versamento di ritenute da parte dell'A.S.L. per l'anno 2009. L'A.S.L. aveva chiesto la revisione/autotutela dell'atto di ripresa a tassazione e, dopo diniego (o silenzio-rifiuto) e successivi esiti sfavorevoli nei gradi di merito e nella revocazione straordinaria, aveva riproposto nuova istanza di autotutela; tale diniego veniva impugnato e accolto in entrambi i gradi di merito in favore dell'A.S.L. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR, deducendo violazioni e vizî di motivazione e di diritto in relazione ai limiti dell'esercizio dell'autotutela e alla pretesa efficacia derogatoria del giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo, accolto congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della parte contribuente (A.S.L.). La Corte ha ritenuto che il potere di autotutela dell'Amministrazione sia discrezionale e limitato dai principi del giudicato e della stabilità dei rapporti, ammettendo la necessità di elementi sopravvenuti, eccezionali e rilevantissimi per superare un giudicato. Compensate integralmente le spese dei gradi di merito, la Corte ha condannato la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
Strumenti di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione utilizzati per censurare vizî di motivazione, violazioni di norme e errori di diritto e di fatto nelle decisioni di merito.
Richiamato nel contesto della censura per omessa pronuncia su eccezione preliminare; la Corte ricorda la regola sulla motivazione e su quando si può ritenere implicita la risoluzione di una domanda.
art. 2-quater, primo comma, d.l. n. 564/1994
Norma che regola l'istanza di riesame/autotutela nel contenzioso tributario; la sentenza richiama la giurisprudenza che considera l'istanza di autotutela come una sollecitazione discrezionale non sempre impugnabile.
art. 2, secondo comma, d.m. 37/1997
Norma richiamata dalla CTR e dalle parti in relazione alla disciplina della revisione amministrativa; nella decisione è considerata nel quadro dei limiti all'autotutela.
Norma sul contenzioso tributario richiamata nelle doglianze; contestualizzata nella materia dei mezzi e delle forme di impugnazione degli atti tributari.
Norma sul giudicato; richiamata per sostenere il principio della stabilità dei rapporti e i limiti nei quali l'amministrazione non può rimuovere atti che siano ormai definiti.
Potere generale di provvedere dell'Amministrazione; la Corte ricorda che l'autotutela è possibile ma subordinata a motivazione rafforzata se incide sul giudicato.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Prevede la nullità dell'atto adottato in violazione o elusione del giudicato; utilizzata per sottolineare i limiti dell'autotutela rispetto a atti già definiti.
art. 30, quarto comma, d.lgs. n. 104/2010
Richiamato in relazione alla nullità dell'atto di autotutela che violi o eluda il giudicato; conferma la necessità di elementi sopravvenuti molto rilevanti.
art. 113 Cost.
Principio del ricorso giurisdizionale contro provvedimenti amministrativi; la Corte riequilibra questo principio con la necessità di stabilità del giudicato.
art. 97 Cost.
Principio di legalità dell'azione amministrativa, richiamato per ricordare che l'autotutela deve rispettare i limiti derivanti dalla legge e dal giudicato.
Consente la definizione del ricorso per cassazione quando non residuano ulteriori accertamenti di fatto; la Corte ha deciso ex art. 382 c.p.c. senza rinvio.
Corte Cost. n. 181/2017
Giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare che il silenzio su istanza di autotutela non costituisce atto impugnabile di per sé, poiché la revisione non è atto dovuto.
Cass. V, n. 18604/2019 e altre pronunce di Cassazione citate
Giurisprudenza della Cassazione che conferma l'inammissibilità dell'impugnazione del diniego di autotutela quando l'istanza sia mera sollecitazione al potere discrezionale dell'Amministrazione e sottolinea i limiti alla revisione degli atti già definiti con giudicato.
Massime di principio
- L'autotutela amministrativa è potere discrezionale e non obbligatorio: la sua omissione o il suo diniego non sempre sono impugnabili come atto amministrativo.
- Il giudicato e la stabilità dei rapporti costituiscono limiti forti all'esercizio dell'autotutela: per incidere su un giudicato occorrono elementi sopravvenuti, eccezionali e rilevantissimi.
- Non è sufficiente lamentare errori di calcolo o quantificazione per ottenere la rimozione di provvedimenti già definiti: tali profili sono normalmente deducibili in sede ordinaria di giudizio.
- La Corte richiede una "motivazione rafforzata" quando l'autotutela mira a superare un giudicato; atti che eludono il giudicato sono nulli.
- In sede giurisdizionale di merito il giudice non è tenuto a confutare espressamente tutte le eccezioni o a esaminare ogni prova prodotta: è sufficiente una motivazione logica e coerente che evidenzi gli elementi decisivi.
- Quando non residuano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere il ricorso ex art. 382 c.p.c. senza rinvio.
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