Cassazione Civile, Sentenza n. 5066/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia verteva sull'accertamento fiscale per gli anni 2007-2008: l'Agenzia aveva ritenuto la società fiscalmente residente in Italia (IRES, IRAP e IVA) per fenomeno di esterovestizione e aveva notificato gli avvisi in Italia. La ricorrente impugnava sostenendo (1) nullità delle notifiche per luogo/persona di notifica non corretti; (2) che la sede effettiva e la direzione erano in Repubblica Slovacca (art. 73 TUIR e Convenzione italo-slovacca) avendo sede, personale, mezzi, contratti e adempimenti in Slovacchia; (3) che ai fini IVA il domicilio doveva essere valutato secondo l'art. 7 DPR 633/1972 e che risultava corretta la posizione estera; (4) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, anche in relazione alle perdite della società. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazioni di norme processuali e tributarie e l'omesso esame di prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 8.000,00) e al contributo unificato previsto dalla normativa vigente. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che in realtà chiedevano la revisione di fatti e valutazioni di merito (sede effettiva, prova dell'attività effettiva in Slovacchia, rilevanza ai fini IVA), ha confermato che eventuali nullità della notifica sarebbero state comunque sanate ai sensi dell'art. 156 c.p.c. alla luce della giurisprudenza, e ha condiviso le risultanze dei giudici di merito sulla esterovestizione e sulla prevalente attività svolta in Italia.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Stabilisce regole per la determinazione del domicilio fiscale e per le modalità di notifica; la Corte evidenzia che, anche in presenza di notifica irregolare, la nullità può essere sanata ex art. 156 c.p.c. se l'atto è comunque noto o ritirato
Codice di procedura civile
artt. 140, 156, 157, 160, 115, 360
Art. 156 c.p.c. è richiamato come causa di sanatoria della notificazione; gli articoli citati regolano modalità di notifica, formalismi e i rimedi in Cassazione (art. 360 c.p.c. per i motivi di legittimità)
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alle regole processuali tributarie applicabili ai giudizi sull'impugnazione degli atti tributari
T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
Definisce la residenza fiscale delle società sulla base della sede della direzione effettiva; la Corte ribadisce che la verifica dell'effettività è questione di merito e non soggetta a nuova valutazione in Cassazione
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Individua regole per il domicilio ai fini IVA (sede legale e sede effettiva); la Corte ha ritenuto che la censura relativa all'IVA ripropone valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
artt. 43 e 48 (ora TFEU artt. 49 e 54)
Riferito al principio di libertà di stabilimento: la Corte richiama che lo stabilimento in altro Stato UE per mera elusione fiscale può essere qualificato come abuso se non sussiste effettività
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228)
Prevede l'obbligo di versamento di un importo a titolo di contributo unificato in presenza dei presupposti processuali, applicato dalla Corte nella pronuncia sulle spese
Convenzione tra Italia e Repubblica Slovacca
Richiamata per il criterio di individuazione della residenza in caso di doppia residenza: prevale la sede della direzione effettiva; anche qui la sua applicazione concreta richiede valutazioni di fatto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 13/01/2006, n. 590; Cass. 28/10/2016, n. 21865; Cass. 21/06/2019, n. 6697
Giurisprudenza citata per affermare che il ritiro dell'atto o la conoscenza dello stesso può sanare la nullità della notificazione e per consolidare l'orientamento che l'esterovestizione può essere ritenuta abuso anche nell'ambito dell'UE
Massime di principio
- La determinazione della sede effettiva di una società è una valutazione di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione non riesamina liberamente tali apprezzamenti ma verifica solo vizi di diritto o carenze motivazionali gravi.
- Una notifica formalmente nulla può essere sanata se il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto o lo ha ritirato (art. 156 c.p.c. e giurisprudenza consolidata).
- Ai fini IVA esistono regole proprie per il domicilio/sede, ma anche qui l'accertamento dell'effettività dell'insediamento estero richiede prova documentale e valutazione di merito.
- Lo stabilimento in altro Stato dell'UE costituisce libertà di stabilimento, ma può essere qualificato come abuso (esterovestizione) se l'insediamento è meramente formale e finalizzato ad eludere obblighi fiscali.
- In caso di contestazione di esterovestizione è essenziale produrre prove concrete dell'operatività effettiva all'estero: contratti, sede operativa documentata, personale e mezzi effettivamente allocati, contabilità e adempimenti fiscali locali.
- In Cassazione i motivi devono essere chiari, specifici e attinenti a questioni di diritto; censure confuse o che sollecitano una riconsiderazione dei fatti sono inammissibili.
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