Cassazione Civile, Sentenza n. 5049/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato nulla l'ordinanza del Tribunale di Roma (che aveva annullato i provvedimenti disciplinari) per omessa integrazione del contraddittorio con il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti. Corbi deduceva in primo luogo la nullità della notifica della contestazione disciplinare (per indirizzo errato e per perdita della qualifica di direttore responsabile della testata) e chiedeva che tale questione fosse decisa prima e in via prioritaria; contestava inoltre che il Consiglio Regionale fosse litisconsorte necessario; infine deduceva vizi procedurali relativi alla lettura del dispositivo ex art.281 sexies c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, nel giudizio previsto dagli artt.63-65 della L.69/1963, il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti è litisconsorte necessario e la mancata sua integrazione nel contraddittorio determina la nullità dell'ordinanza di primo grado. Ha inoltre ritenuto che la contestazione sulla nullità della notifica richieda accertamenti di fatto (domicilio, residenza, perdita della qualifica) da svolgersi nel contraddittorio e non possa essere decisa summariamente ove non manifestamente infondata. Quanto al presunto vizio connesso alla lettura del dispositivo ex art.281 sexies c.p.c., la Corte ha ritenuto non invalidante il fatto che la motivazione sia stata depositata successivamente, confermando che la lettura del dispositivo in udienza integra l'atto decisionale e fa decorrere i termini per l'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge 3 febbraio 1963, n.69 (ordinamento della professione di giornalista)
Gli artt.63-65 disciplinano il rimedio giurisdizionale avverso le deliberazioni degli organi dell'Ordine; l'art.63, come modificato, prevede che le deliberazioni possano essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria e giustifica l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra Consiglio Nazionale e Consiglio Regionale, in quanto quest'ultimo è titolare della tenuta dell'albo e destinatario delle deliberazioni nazionali.
Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n.150
art.34, comma 31; rinvio all'art.27
Le modifiche hanno riformulato la disciplina delle controversie in materia di ordine professionale, introducendo il rito sommario di cognizione (con decisione con ordinanza) per le controversie sorte dopo le modifiche; la Corte ha però ritenuto che, ratione temporis, il procedimento doveva seguire il rito sommario e che l'erronea scelta del rito non ha comportato nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio.
Codice di procedura civile
art.102, art.276, art.281 sexies, art.354, art.414 e varie norme sul litisconsorzio (artt.268,307,331-333,343,371,371-bis,383)
Art.281 sexies: la lettura del dispositivo in udienza, anche se non accompagnata contestualmente dalla motivazione, costituisce atto decisionale dal quale decorrono i termini di impugnazione; norme sul litisconsorzio e sulle nullità (art.102 e seguenti) giustificano l'obbligo di integrare il contraddittorio con il Consiglio Regionale se questo è parte necessaria.
Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo
art.111 Cost.; artt.6 e 13 CEDU
Richiamate dal ricorrente in tema di ragionevole durata del processo e giusto processo per sostenere la priorità di un esame sommario della nullità della notifica; la Corte ha però ritenuto che tali principi non autorizzano a decidere sommariamente questioni che richiedono valutazioni di fatto e contraddittorio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. Un., sent. n.2932/1972; sent. n.1469/1982; Cass. n.643/2007; varie pronunce successive citate
Le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità hanno affermato che nel giudizio avverso deliberazioni del Consiglio Nazionale si realizza un litisconsorzio necessario con il Consiglio Regionale, in quanto l'azione giudiziaria deve essere proposta nei confronti dell'autorità che detiene l'amministrazione attiva dell'albo; tale giurisprudenza è stata applicata e confermata nella decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di deliberazioni dell'Ordine dei Giornalisti (art.63 L.69/1963) il Consiglio Regionale è, di regola, litisconsorte necessario: la sua mancata integrazione può rendere nulla la decisione di primo grado.
- La questione della nullità della notifica disciplinare, quando implichi accertamenti di fatto (domicilio, residenza, perdita di qualifica), richiede istruttoria e decisione nel contraddittorio e non può essere eliminata summariamente se non è manifestamente infondata.
- La scelta errata del rito (es. rito ordinario invece del rito sommario previsto dal D.Lgs.150/2011) non determina automaticamente la nullità della decisione, salvo che non risulti un concreto pregiudizio processuale derivante dalla scelta del rito.
- La lettura del dispositivo in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., anche se seguita al deposito successivo della motivazione, produce effetto decisorio e fa decorrere i termini per l'impugnazione; l'assenza immediata della motivazione non invalida automaticamente la decisione.
- Quando la difesa dell'impugnante si fonda su questioni connesse alla tenuta dell'albo (es. perdita della qualifica del direttore), il Consiglio Regionale ha interesse e diritto a partecipare al giudizio, per esercitare la sua autonoma difesa anche nel merito.
- I principi di ragionevole durata del processo e del giusto processo non autorizzano il giudice a decidere sommariamente questioni che richiedono accertamenti di fatto e il pieno contraddittorio.
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