Cassazione Civile, Sentenza n. 5075/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2009 (IRES, IRAP e IVA) emessi dall'Agenzia delle Entrate che avevano localizzato la sede effettiva della società nel territorio italiano (Suzzara, Mantova). La ricorrente contestava: 1) nullità delle notifiche perché non eseguite presso la sede sociale o il legale rappresentante; 2) inversione dell'onere della prova e uso errato di presunzioni per localizzare la sede effettiva; 3) applicabilità ai fini IVA dei criteri civilistici del TUIR (art. 73); 4) sopravvenuta qualificazione come domanda nuova della censura sull'IRAP; 5) omessa valutazione della perdita (assenza di reddito) e omessa o apparente motivazione da parte della CTR rispetto alle prove fornite dalla società; 6) rimostranze con riferimento ai diritti di stabilimento (art. 49 e 54 TFUE).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di nullità della notifica, osservando che la tempestiva impugnazione degli avvisi produce effetto sanante ai sensi dell'art. 156 c.p.c., secondo consolidata giurisprudenza. Quanto al merito, la Corte ha confermato che la CTR e la CTP hanno correttamente individuato, su apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, la sede effettiva della società in Italia sulla base di elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti (corrispondenza, dati informatici, elaborati excel, p.v.c. della Guardia di Finanza, assenza di autonomia operativa della società estera, gestione diretta da parte del legale rappresentante Pigozzi, ritiro e deposito mezzi a Suzzara da parte degli autisti). Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 73 TUIR anche ai fini dell'IVA (art. 7 DPR 633/1972) e l'irrilevanza dei bilanci ai fini della ricostruzione induttiva dei ricavi in caso di omessa dichiarazione. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati vari motivi che impugnavano valutazioni di fatto e la motivazione della CTR (la motivazione è stata ritenuta desumibile implicitamente dal contesto e dal quadro probatorio). Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 8.000,00 oltre spese) e applica l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58, 59, 60, 140
Le disposizioni indicano i luoghi e i soggetti per le notifiche degli atti tributari (sede sociale o legale rappresentante). La Corte ha ritenuto che, anche se la notifica non fosse perfettamente conforme, la tempestiva impugnazione ha effetto sanante ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
codice di procedura civile, art. 156
Applicata quale regola di sanatoria della nullità della notifica quando il destinatario ha avuto piena conoscenza dell'atto (qui la tempestiva impugnazione è considerata sufficiente).
TUIR, art. 73
Individua il criterio per la determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche (sede legale, sede amministrativa, oggetto principale). La Corte ha confermato l'utilizzo di tali criteri per stabilire la sede effettiva ai fini IRES e IRAP.
d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633, art. 7
Per le persone giuridiche, ai fini IVA, la residenza/domicilio segue criteri analoghi (sede legale/sede effettiva). La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 7 per determinare la residenza IVA in base alla sede effettiva.
codice civile, art. 2697
Regola sull'onere della prova. La Corte ha precisato che i giudici di merito hanno formato la convinzione sulla base di prove indiziarie gravi, precisi e concordanti (praesumptio hominis) e non mediante presunzioni legali; l'eventuale critica sull'onere della prova attiene alla valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 e n. 5
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (falsa applicazione di norme, omessa o insufficiente motivazione, omesso esame di un fatto decisivo). La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi perché attinenti a valutazioni di fatto o contraddittori.
codice di procedura civile, art. 384
Permette alla Corte di decidere della questione anche senza ulteriori accertamenti di merito; utilizzata per decidere sulla questione IRAP già definita dai giudici di merito.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1
Definisce il presupposto dell'IRAP (esercizio abituale di attività organizzata nel territorio). La Corte ha ritenuto che, individuata la sede effettiva in Italia, l'IRAP sia correttamente applicabile.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 49 e 54
Richiamati dalla ricorrente in relazione al diritto di stabilimento; la Corte non ha ritenuto che tali diritti escludano l'accertamento nazionale quando la struttura estera è artificiosa e finalizzata ad ottenere vantaggi fiscali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228)
Prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza; la Corte ha applicato tale sanzione processuale alla ricorrente.
Massime di principio
- La tempestiva impugnazione di un atto tributario può sanare la nullità della notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando il destinatario ha comunque avuto piena conoscenza dell'atto.
- La determinazione della 'sede effettiva' di una società estera ai fini fiscali è questione di fatto: la Corte di merito può basarsi su elementi indiziari (corrispondenza, dati informatici, rapporti gestionali, verifiche della Guardia di Finanza, assenza di autonomia operativa all'estero) che, se gravi, precisi e concordanti, legittimano l'attribuzione della residenza fiscale in Italia.
- Le valutazioni probatorie dei giudici di merito (apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi) non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo violazione manifesta di norme processuali.
- Ai fini IVA, i criteri di residenza/domicilio sostanzialmente coincidono con quelli civilistici (art. 7 DPR 633/1972 e art. 73 TUIR): la sede effettiva rileva anche per l'IVA.
- La tutela europea (diritto di stabilimento) non impedisce accertamenti nazionali quando la struttura estera è qualificabile come artificiosa e finalizzata a eludere il fisco.
- La mancanza di esplicita argomentazione su un punto può essere considerata motivazione implicita se il contesto e il quadro probatorio consentono di desumere la decisione (criterio di deducibilità della motivazione).
- L'onere della prova rimane regolato dall'art. 2697 c.c., ma i giudici possono fondare la loro decisione su una serie di indizi concordanti senza ricorrere a presunzioni legali; la critica a tali accertamenti deve indicare elementi di fatto contrari già assunti in processo.
- Se l'amministrazione ricostruisce il reddito con metodo induttivo per omessa dichiarazione, le risultanze di bilancio possono risultare irrilevanti se non si censura la modalità induttiva adottata.
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