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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5078/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione al verbale per violazione dell'art.142, comma 8 C.d.S. (eccesso di velocità: 86 km/h in zona con limite 70 km/h). Il ricorrente deduceva che la strada (Via XX Settembre) fosse stata erroneamente qualificata come "strada urbana di scorrimento" e che le strisce rilevate indicassero invece una carreggiata unica; di conseguenza l'installazione dell'apparecchio fisso per il rilevamento della velocità non era legittima secondo la disciplina vigente (art.2 C.d.S. e norme regolamentari).

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: le strisce affiancate continue, secondo l'art.139 DPR 495/92, servono a separare i sensi di marcia in strade a carreggiata unica, quindi Via XX Settembre era una strada a carreggiata unica e non una strada urbana di scorrimento. Essendo venuta meno la caratteristica prevista per legittimare l'installazione dell'apparecchio automatico (ex D.L. n.121/2002, art.4, con rinvio alla classificazione dell'art.2 C.d.S.), l'opposizione è stata accolta e il verbale annullato. La Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c. e ha condannato il Comune di Bresso al pagamento delle spese dei vari gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Codice della Strada - art.2, comma 3, lett. c

    la strada urbana a scorrimento veloce è caratterizzata dall'avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici

    La Corte richiede la presenza delle caratteristiche minime indicate per qualificare una strada come "a scorrimento veloce"; in assenza di tali caratteristiche la classificazione non è corretta e l'installazione dell'apparato non è legittima.

  • Codice della Strada - art.3, comma 1, n.7

    definizione di "carreggiata": la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli

    La nozione di carreggiata comprende l'intera sezione percorribile; il giudice di merito non poteva qualificare come doppia carreggiata una strada che presenta strisce affiancate continue tipiche della carreggiata unica.

  • D.P.R. 495/1992 - art.139, comma 6, lett. a

    le strisce affiancate continue ... sono necessarie per separare i sensi di marcia nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia

    La presenza di strisce affiancate continue indica che si tratta di una carreggiata unica con separazione dei sensi di marcia e non di due carreggiate indipendenti.

  • D.P.R. 495/1992 - artt. 138, 141

    Queste disposizioni distinguono le strisce di separazione dei sensi di marcia dalle strisce di margine della carreggiata; la loro interpretazione ha supportato la conclusione che la segnaletica osservata corrisponde a carreggiata unica.

  • D.L. n.121/2002 - art.4

    Il provvedimento prefettizio che autorizza l'installazione fissa degli apparecchi per il rilevamento della velocità è legittimo solo se riguarda strade che, secondo la classificazione di legge (art.2 C.d.S.), sono effettivamente 'a scorrimento veloce'.

  • Codice di Procedura Civile - art.384

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la controversia nel merito ai sensi di questa norma.

  • Codice della Strada - art.142, comma 8

    Norma violata contestata nel verbale (eccesso di velocità): la censura centrale non riguardava la dinamica dell'infrazione ma la legittimità dell'apparecchiatura usata per il rilevamento.

Massime di principio

  • La qualificazione di una strada come "urbana di scorrimento" dipende dalle caratteristiche oggettive previste dall'art.2 C.d.S.; non può prescindersi dalla lettura letterale della norma.
  • La segnaletica orizzontale ha valore probatorio nella distinzione tra carreggiata unica e carreggiate indipendenti: strisce affiancate continue indicano separazione dei sensi di marcia su carreggiata unica (DPR 495/1992, art.139).
  • L'installazione di apparecchiature fisse per il rilevamento della velocità, autorizzata da provvedimenti prefettizi ai sensi del D.L. 121/2002, è legittima solo se la strada possiede le caratteristiche richieste dalla classificazione normativa.
  • Se l'apparato di rilevamento è stato posto su strada non conforme alla classificazione prescritta, le sanzioni conseguenti possono essere annullate per illegittimità dell'installazione.
  • Il giudice può decidere nel merito senza ulteriori accertamenti (art.384 c.p.c.) quando la questione è di interpretazione giuridica e i fatti necessari risultano già dagli atti.
  • Spetta all'amministrazione comunale verificare la rispondenza della segnaletica e della classificazione stradale prima di installare strumenti automatici; la mancata difesa dell'ente in Cassazione non inficia il potere della Corte di accogliere il ricorso per errori di diritto.

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