Cassazione Civile, Sentenza n. 5082/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia in una causa di divisione giudiziale. Il ricorrente impugnava una sentenza di primo grado appellabile direttamente in Cassazione senza che ricorressero le condizioni previste per il c.d. ricorso per saltum (ossia sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, ovvero sentenze appellabili del tribunale quando le parti concordano per omettere l'appello). Il vizio è dunque di natura processuale: mancanza del presupposto di proponibilità del ricorso per cassazione rispetto a una decisione di primo grado appellabile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, quantificate in complessivi € 1.700,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge. È stato altresì rilevato il presupposto processuale per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Consente il ricorso per cassazione solo contro sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, ovvero contro le sentenze appellabili del tribunale quando le parti concordano per omettere l'appello; impedisce la cassazione diretta di una sentenza di primo grado appellabile salvo le ipotesi del ricorso per saltum.
Cass. n. 4495/2000
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui l'art. 360 cod. proc. civ. limita la proponibilità del ricorso per cassazione, chiarendo i presupposti del ricorso per saltum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'obbligo, in determinate situazioni processuali, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per tale eventuale addebito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la determinazione dell'ammontare del contributo unificato; la Corte ha rimandato all'applicazione di tale comma per la quantificazione se dovuto.
Massime di principio
- Non è proponibile ricorso per cassazione contro una sentenza di primo grado appellabile salvo che non sussistano i requisiti del ricorso per saltum (sentenza pronunciata in grado d'appello o in unico grado o accordo delle parti per omettere l'appello).
- Prima di proporre ricorso per cassazione verificare sempre il grado in cui la decisione è stata pronunciata e se sono stati esperiti i rimedi di impugnazione ordinari (appello).
- Se si intende omettere l'appello e rivolgersi direttamente alla Cassazione, occorre valutare e documentare la sussistenza delle condizioni tassative per il ricorso per saltum; l'assenza di tali condizioni comporta l'inammissibilità e la condanna alle spese.
- In caso di inammissibilità del ricorso, è possibile essere condannati alle spese del giudizio di cassazione e, se previsti i presupposti, al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
- È utile, prima della impugnazione in Cassazione, ottenere parere processuale per valutare la strategia (appello vs ricorso per cassazione) e per evitare addebiti di spese e contributi aggiuntivi.
Testo integrale
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