DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 171
Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina gli elenchi di idonei e le procedure per nominare e valutare direttori generali, amministrativi, sanitari e, se previsto, socio-sanitari degli enti del SSN. Stabilisce requisiti e criteri selettivi, durata degli incarichi da tre a cinque anni, verifiche e cause di decadenza, trasparenza e regole transitorie. Gli iscritti all’elenco nazionale del 16 dicembre 2022 sono prorogati fino al nuovo elenco e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Requisiti, selezione e conferimento degli incarichi apicali nelle aziende sanitarie del SSN
Selezione degli idonei alla nomina di direttore generale
Il decreto legislativo disciplina la selezione e il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle aziende ospedaliero-universitarie e alle regioni a statuto speciale e province autonome nel rispetto dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
Elenco nazionale e requisiti di accesso
Presso il Ministero della salute è istituito l’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale, aggiornato ogni due anni. L’iscrizione vale quattro anni, salve le disposizioni sulla cancellazione e sulla proroga. L’elenco è gestito con procedure informatizzate e pubblicato sul sito del Ministero. È inoltre prevista un’apposita sezione per gli idonei alla direzione generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore.
La selezione per titoli è svolta da una commissione nazionale di cinque componenti, nominata ogni due anni: un presidente designato dal Ministro della salute e scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili e avvocati dello Stato; un esperto designato dal Ministro; uno dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); e due dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome. I componenti sono nominabili una sola volta e operano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sono ammessi i candidati che, alla scadenza del termine per la domanda, non abbiano compiuto 65 anni e possiedano:
- laurea secondo il previgente ordinamento, laurea specialistica o magistrale;
- almeno cinque anni di esperienza dirigenziale nel settore sanitario oppure sette anni in altri settori, con autonomia gestionale e responsabilità diretta di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, nel settore pubblico o privato;
- attestato di formazione in sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria, fatti salvi gli attestati e i corsi salvaguardati dalla disciplina transitoria.
I corsi formativi sono organizzati dalle regioni, anche in ambito interregionale, con il possibile supporto di AGENAS e la collaborazione di università o altri soggetti accreditati. L’avviso pubblico indica i documenti da presentare; la partecipazione richiede il versamento di un contributo non rimborsabile di 30 euro, destinato a coprire i costi delle procedure e della gestione dell’elenco.
Valutazione e permanenza nell’elenco
La commissione assegna fino a 100 punti: un massimo di 60 per l’esperienza dirigenziale e di 40 per i titoli formativi e professionali. Per essere inseriti nell’elenco occorre conseguire almeno 70 punti. L’elenco è pubblicato in ordine alfabetico, senza indicare il punteggio.
Sono valutabili le esperienze di direzione svolte con incarico formale, autonomia organizzativa e gestionale e responsabilità diretta di risorse; non sono valutabili attività di mero studio, consulenza o ricerca. L’esperienza sanitaria può essere maturata in strutture autorizzate all’attività sanitaria, nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici e presso enti di regolazione o ricerca sanitaria. La commissione considera dimensione e tipologia delle strutture, risorse gestite e incarichi di coordinamento; valuta esclusivamente esperienze degli ultimi sette anni, estesi a dieci nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. In caso di incarichi sovrapposti si considera soltanto quello con il punteggio maggiore. I provvedimenti di decadenza o assimilabili intervenuti nel periodo valutabile comportano una decurtazione fino a 8 punti. Le esperienze sono conteggiate anche per frazioni d’anno, in proporzione ai giorni di durata.
Non possono essere reinseriti nell’elenco coloro che siano decaduti da un precedente incarico per violazione degli obblighi di trasparenza. I direttori generali decaduti per le altre cause previste possono essere reinseriti soltanto dopo una nuova selezione; i provvedimenti di decadenza sono comunicati al Ministero ai fini della cancellazione.
Conferimento degli incarichi di direttore generale
Le regioni possono nominare esclusivamente soggetti iscritti nell’elenco nazionale. Pubblicano sul proprio sito un avviso relativo all’incarico e raccolgono le manifestazioni d’interesse. Una commissione regionale, composta da esperti indicati da istituzioni scientifiche indipendenti e prive di conflitti d’interesse, tra cui un componente designato da AGENAS e uno dalla regione, valuta i candidati per titoli e colloquio e propone una rosa. Il presidente della regione sceglie, con riguardo alla coerenza dei requisiti con le caratteristiche dell’incarico. Non possono entrare nella rosa coloro che abbiano ricoperto per due volte consecutive l’incarico presso la stessa azienda o ente.
La nomina, la conferma e la revoca devono essere motivate e pubblicate sui siti istituzionali regionali e dell’azienda o ente interessato, insieme al curriculum del nominato e a quelli degli altri candidati della rosa. L’incarico dura non meno di tre e non più di cinque anni. Per le aziende ospedaliero-universitarie la nomina del direttore generale richiede l’intesa tra regione e rettore. In caso di commissariamento, il commissario è scelto tra gli iscritti nell’elenco nazionale.
Obiettivi, valutazione e decadenza dei direttori generali
Al momento della nomina, le regioni assegnano al direttore generale obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, rapportati alle risorse disponibili, e obiettivi di trasparenza. Questi ultimi devono favorire la comprensione e la consultazione dei dati da parte dei cittadini, con particolare riguardo ai bilanci, alle spese e ai costi del personale, presentati in forma aggregata e analitica; gli obiettivi sono aggiornati periodicamente, ferma l’autonomia gestionale del direttore.
La valutazione tiene conto del conseguimento degli obiettivi regionali e dell’efficienza, efficacia, sicurezza e ottimizzazione dei servizi; dell’equilibrio economico-finanziario e di bilancio; della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, della riduzione delle liste d’attesa, della corretta trasmissione dei flussi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del Programma nazionale esiti e dell’appropriatezza prescrittiva; degli obblighi di trasparenza e degli altri adempimenti di legge. Le regioni trasmettono ad AGENAS una relazione biennale sulle valutazioni e sui relativi esiti.
Trascorsi 24 mesi dalla nomina, la regione verifica entro i successivi 90 giorni i risultati aziendali e il raggiungimento degli obiettivi, sentito il sindaco o la Conferenza dei sindaci e, per le aziende ospedaliere, la Conferenza prevista dalla normativa sanitaria. In caso di esito positivo la regione conferma l’incarico con provvedimento motivato; in caso negativo dichiara la decadenza immediata e risolve il contratto, previa contestazione e contraddittorio. La stessa garanzia procedurale vale per gli altri procedimenti di valutazione.
La regione può disporre la decadenza e risolvere il contratto, con provvedimento motivato e previa contestazione e contraddittorio, entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, in presenza di gravi e comprovati motivi, grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi, manifesta violazione di legge o regolamenti, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità o degli obblighi di trasparenza. Nei casi previsti è acquisito il parere della Conferenza competente, che si pronuncia entro dieci giorni; decorso inutilmente il termine, la procedura può proseguire. Il parere può essere omesso nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci e, per le aziende ospedaliere, la Conferenza competente possono chiedere alla regione la revoca in caso di manifesta mancata attuazione del Piano attuativo locale. Nelle valutazioni e decadenze relative alle aziende ospedaliere, la Conferenza è integrata dal sindaco del comune capoluogo della provincia in cui ha sede l’azienda.
Alla scadenza, o in caso di decadenza o mancata conferma, la regione procede a una nuova nomina secondo le procedure previste. In caso di decadenza o mancata conferma può riutilizzare la rosa di una selezione svolta non più di tre anni prima, purché i candidati siano ancora iscritti nell’elenco nazionale. Restano ferme le ulteriori disposizioni richiamate dal decreto in materia di decadenza e di piani di rientro.
Direttori amministrativi, sanitari e socio-sanitari
Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, se previsto dalla legislazione regionale, il direttore dei servizi socio-sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali degli idonei, anche di altre regioni. Gli elenchi sono formati tramite avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, svolta da una commissione regionale composta da esperti di istituzioni scientifiche indipendenti e senza conflitti d’interesse, e sono aggiornati ogni due anni. La valutazione riguarda titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera; restano fermi i requisiti stabiliti dalla normativa sanitaria per i direttori amministrativo e sanitario.
Gli incarichi hanno durata da tre a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti, o dei principi di buon andamento e imparzialità, il direttore generale può dichiarare la decadenza e risolvere il contratto, con provvedimento motivato, previa contestazione e contraddittorio, procedendo alla sostituzione secondo le procedure previste.
Inconferibilità, incompatibilità e regime transitorio
Agli incarichi di direttore generale, amministrativo, sanitario e socio-sanitario si applicano le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità.
Fino alla costituzione dell’elenco nazionale e degli elenchi regionali continuano ad applicarsi le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto. Se l’elenco regionale non è ancora costituito, per gli incarichi di direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario la regione attinge agli elenchi regionali già disponibili.
Per i soggetti iscritti nell’elenco nazionale pubblicato il 16 dicembre 2022, come successivamente integrato e modificato, la validità dell’iscrizione è prorogata fino alla pubblicazione dell’elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027. Il decreto prevede inoltre, per gli iscritti nell’elenco pubblicato il 1° aprile 2020, proroghe fino all’aggiornamento dell’elenco e comunque entro i termini indicati dalle successive disposizioni di legge.
Disposizioni finanziarie e coordinamento normativo
La partecipazione alle commissioni nazionali e regionali è gratuita e non dà diritto a gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti. L’attuazione avviene con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo il contributo di partecipazione alla selezione nazionale.
Dalla data di istituzione dell’elenco nazionale sono abrogate le disposizioni indicate del decreto legislativo n. 502 del 1992, relative al conferimento e alla valutazione degli incarichi. I riferimenti normativi alle disposizioni abrogate si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto; restano invece ferme le altre disposizioni dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 espressamente salvaguardate, nei limiti della loro compatibilità.
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