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Sentenza

Sentenza del 17/09/2025 n. 25461 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento emessi per IVA e IRAP della VIBROMETAL Snc e, per trasparenza, per IRPEF dei soci, relativamente al 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo deducibili costi per Euro 74.175,00 e riducendo di conseguenza il reddito dei soci. In cassazione i contribuenti hanno contestato, con sei motivi, la validità della sottoscrizione degli avvisi, il disconoscimento degli ulteriori costi, la valutazione delle prove e la ripartizione dell’onere probatorio; con il settimo motivo hanno censurato la compensazione delle spese dei giudizi di merito. Hanno inoltre chiesto la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere definito il debito mediante rottamazione o accordo stragiudiziale.

La decisione

La Corte ha respinto l’istanza di cessazione della materia del contendere: la memoria era generica e non indicava gli estremi né il collegamento della definizione con gli avvisi impugnati; la schermata del sito ADER, priva di sigillo di ufficialità, non provava il pagamento o la definizione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta mancanza delle deleghe di sottoscrizione costituiva questione nuova, non introdotta nel giudizio di merito. Il terzo e il quinto sono stati dichiarati inammissibili perché denunciavano come omesso esame di fatto una pretesa omessa pronuncia su questioni giuridiche, sulle quali la CTR aveva comunque deciso implicitamente. Il sesto è stato dichiarato inammissibile: l’Ufficio aveva contestato la deducibilità dei costi, salvo quelli per Euro 74.175,00 già riconosciuti, e i ricorrenti non hanno indicato quale specifico passaggio della sentenza violasse il principio di non contestazione. Il secondo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili perché, trattandosi di componenti negativi, la prova dei costi spettava al contribuente e le censure chiedevano in sostanza una diversa valutazione dei fatti e delle prove, senza individuare un errore giuridico della CTR. È stato invece accolto il settimo motivo: il parziale accoglimento della pretesa, articolata in un unico capo, non configura reciproca soccombenza e non giustifica da solo la compensazione delle spese; nel caso concreto non risultavano altri presupposti di legge per compensarle. La sentenza è stata cassata limitatamente alle spese e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia-Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 92, comma 2, c.p.c.

    l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi) e non consentendo la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potrebbe giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, ma solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che, nel caso in esame, non ricorrono e non risultano neppure esplicitati.

    Il parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in un solo capo non costituisce reciproca soccombenza. La compensazione delle spese può essere disposta soltanto se ricorrono e sono esplicitati gli ulteriori presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Secondo Cass., Sez. U., 31.10.2022 n. 32061, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza

    La norma è richiamata dalla Corte, insieme all’art. 91 c.p.c., nel quadro della censura sulla compensazione delle spese. Il principio applicato è che il parziale accoglimento di un’unica domanda non consente di qualificare le parti come reciprocamente soccombenti.

  • Art. 91 c.p.c.

    Secondo Cass., Sez. U., 31.10.2022 n. 32061, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza

    La disciplina della condanna alle spese non permette di addossarle alla parte che ha ottenuto accoglimento della propria domanda per il solo fatto che l’accoglimento sia parziale; l’eventuale compensazione richiede gli specifici presupposti previsti dalla legge.

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986

    La Corte non ha deciso nel merito una distinta questione interpretativa della norma: ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla deducibilità dei costi, osservando che la prova dei componenti negativi grava sul contribuente e che il ricorso proponeva una diversa valutazione delle risultanze fattuali.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non era violato, poiché l’Amministrazione aveva contestato la sussistenza dei presupposti per dedurre i costi, fatta eccezione per i pagamenti per Euro 74.175,00, già riconosciuti dalla CTR. La censura è stata comunque dichiarata inammissibile perché non individuava lo specifico errore della sentenza.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha esaminato sotto il profilo della violazione di legge le censure relative alla sottoscrizione degli avvisi, alla deducibilità dei costi, all’onere probatorio e al principio di non contestazione; le ha dichiarate inammissibili per novità, difetto di specificità o perché dirette a ottenere una diversa valutazione dei fatti.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda l’omissione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la mancata pronuncia su questioni giuridiche o eccezioni; inoltre, nella vicenda le questioni giuridiche indicate erano state implicitamente decise dalla CTR.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è richiamata per la memoria depositata dai ricorrenti, ma la Corte non enuncia uno specifico principio interpretativo sul suo contenuto.

  • Art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura sulla validità della sottoscrizione perché la contestazione circa la mancata produzione delle deleghe non era stata ritualmente proposta nel giudizio di merito; non ha quindi deciso nel merito la questione.

  • Art. 2967 c.c.

    La norma è menzionata nella rubrica del quarto motivo, ma la Corte non la interpreta autonomamente: afferma che la prova dei componenti negativi di reddito grava sul contribuente e dichiara inammissibile la censura, che sollecitava una diversa valutazione degli elementi probatori.

  • Art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986

    La disposizione è indicata quale fondamento degli accertamenti IRPEF emessi per la stessa annualità nei confronti dei soci della società; la Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione della norma.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere provata con documentazione specifica e idonea, che consenta di collegare la definizione o il pagamento agli atti oggetto del giudizio. Una dichiarazione generica e una schermata informatica priva di adeguata attestazione non sono sufficienti.
  • Le questioni che si vogliono sottoporre al giudice di legittimità devono essere state proposte ritualmente nei precedenti gradi: non è possibile introdurre per la prima volta in cassazione una distinta contestazione sulla mancanza delle deleghe di firma.
  • Il vizio di omesso esame non serve a denunciare la mancata trattazione di argomenti giuridici o eccezioni; riguarda l’omissione di un fatto storico decisivo, mentre le questioni giuridiche possono risultare decise anche implicitamente.
  • Chi deduce costi o altri componenti negativi di reddito deve provarne i presupposti. In cassazione non basta contrapporre alla valutazione del giudice una diversa lettura delle fatture, delle bolle o degli altri elementi probatori: occorre indicare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale pertinente.
  • Il principio di non contestazione non opera quando l’Amministrazione abbia effettivamente contestato i presupposti della deduzione; il riconoscimento di singole somme non equivale a una mancata contestazione dell’intera pretesa.
  • Se una domanda è articolata in un unico capo, il suo accoglimento parziale non determina di per sé reciproca soccombenza. La compensazione delle spese richiede ulteriori presupposti di legge, che devono sussistere ed essere indicati dal giudice.

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