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Sentenza

Sentenza del 17/09/2025 n. 25459 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2005, emessi nei confronti della società e dei soci per reddito da partecipazione. Contestata l’inattendibilità della contabilità, l’Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito, anche utilizzando una percentuale di ricarico ricavata dai dati del 2008. Dopo che la CTP di Latina aveva ridotto il ricarico e il reddito accertato, la CTR del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello principale dei contribuenti e accolto quello incidentale dell’Ufficio; la Cassazione, con ordinanza n. 14908 del 1° luglio 2014, aveva cassato tale decisione e rinviato per l’esame nel merito. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva confermato l’accertamento e compensato le spese. Le ricorrenti hanno quindi proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 2729 c.c., sostenendo che mancassero i presupposti per l’accertamento induttivo e che le irregolarità contestate fossero infondate o artificiose; 2) violazione dell’art. 39, per avere l’Ufficio applicato al 2005 la percentuale di ricarico ricostruita per il 2008; 3) violazione degli artt. 384 e 385 c.p.c., per la compensazione delle spese di tutti i gradi, nonostante la precedente cassazione con rinvio. L’Agenzia aveva dichiarato acquiescenza alla parte della sentenza di rinvio che aveva respinto il suo appello incidentale e aveva rideterminato gli importi pretesi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: le ricorrenti si sono limitate a riproporre la propria tesi, senza censurare specificamente la valutazione della CTR secondo cui la divaricazione tra costi e ricavi risultante dalla contabilità giustificava il ricorso all’accertamento induttivo. Il secondo motivo è stato rigettato: la percentuale di ricarico determinata per un’annualità diversa può essere utilizzata come elemento indiziario per ricostruire il reddito, purché l’inferenza sia razionale e prudente; nel caso concreto l’Ufficio aveva evidenziato l’omogeneità dei marchi commercializzati tra il 2005 e il 2008 e le ricorrenti non avevano allegato circostanze specifiche idonee a dimostrare differenze rilevanti. Il terzo motivo è stato rigettato: le spese si liquidano considerando l’esito complessivo della lite, sicché la vittoria in una singola fase di Cassazione non impedisce la compensazione quando l’esito globale sia diverso. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, a pagare all’Agenzia delle Entrate € 5.600,00 per spese, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Nel giudizio di rinvio l’Ufficio aveva già prestato acquiescenza al rigetto del proprio appello incidentale e rideterminato gli importi pretesi.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    L'ampia divaricazione tra costi e ricavi costituisce, infatti, una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 660 del 1973.

    Una significativa incongruenza tra costi e ricavi può giustificare la rettifica della dichiarazione e il ricorso all’accertamento induttivo. La decisione richiama inoltre il principio secondo cui la valutazione di complessiva inattendibilità delle scritture può fondare l’accertamento analitico-induttivo e, ricorrendo le condizioni previste dal comma 2, quello induttivo puro.

  • Art. 2729 c.c.

    È richiamato nel primo motivo insieme all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, ma la Corte dichiara inammissibile la censura senza svolgere una distinta interpretazione della disposizione.

  • Art. 2697 c.c.

    In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentuale media sulla base delle fatture prodotte, atteso che lo stesso contribuente le ritiene rappresentative della propria attività commerciale, al fine di ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, e che in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l'applicazione di percentuali diverse.

    Una percentuale di ricarico accertata in un anno può essere utilizzata, con criteri di razionalità e prudenza, come elemento indiziario per ricostruire il reddito di altri anni. Spetta al contribuente, che è nella posizione più vicina alla prova, dimostrare eventuali mutamenti del mercato o dell’attività idonei a giustificare percentuali differenti.

  • Art. 384 c.p.c.

    La disposizione è invocata dalle ricorrenti per contestare la compensazione delle spese dopo la cassazione con rinvio, ma la Corte rigetta la censura senza attribuire all’articolo una distinta interpretazione.

  • Art. 385 c.p.c.

    La Corte esclude che la precedente decisione di cassazione con rinvio imponesse, nel successivo giudizio, la liquidazione delle spese di legittimità in favore delle ricorrenti: le spese vanno considerate alla luce dell’esito globale della lite.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello previsto per il ricorso; la statuizione opera solo se il contributo è dovuto.

Massime di principio

  • Una forte incongruenza tra costi e ricavi può costituire un’anomalia sufficiente a giustificare un accertamento induttivo; per contestarlo in Cassazione occorre censurare in modo specifico la valutazione compiuta dal giudice di merito, non limitarsi a riproporre le difese già svolte.
  • Una percentuale di ricarico accertata per un’annualità diversa non è automaticamente inutilizzabile: può essere applicata ad altri anni se l’Ufficio giustifica l’omogeneità dei dati e delle condizioni commerciali e procede con criteri razionali e prudenti.
  • Il contribuente può contrastare l’uso di una percentuale di ricarico riferita a un altro anno provando circostanze concrete che distinguano i periodi, come cambiamenti del mercato, dei prodotti o dell’attività. Allegazioni generiche possono non bastare.
  • La liquidazione delle spese processuali considera l’esito complessivo della lite e non necessariamente quello di ciascuna singola fase; aver ottenuto la cassazione di una decisione non garantisce quindi il rimborso delle spese di legittimità.
  • In Cassazione, una censura che mira in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto o che non individua specifici errori nella motivazione impugnata può essere dichiarata inammissibile.

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