Sentenza del 18/09/2025 n. 25631 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva irrogato a Edlo Energy una sanzione pari al 25% delle somme ritenute indebitamente dedotte, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012, contestando l’inesistenza oggettiva di operazioni di acquisto di energia elettrica all’ingrosso da Green Network Luce e Gas Spa e dei ricavi collegati. La contribuente aveva impugnato la sanzione deducendo carenza di motivazione, insussistenza della violazione e sproporzione. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello e annullato l’atto. In cassazione l’Agenzia ha contestato, con il primo e il terzo motivo, la valutazione e l’omesso esame degli indizi di fittizietà: tra questi, le compravendite circolari con saldo fisico e finanziario sistematicamente pari a zero, l’assenza di consegne o pagamenti e la mancata spiegazione di una concreta finalità economica. Con il secondo motivo ha censurato la decisione sui costi, ritenuti dalla CTR fiscalmente neutri. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di riunione, poiché i procedimenti riguardavano atti di accertamento diversi ed erano già trattati nella stessa udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR non avesse valutato complessivamente gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio e avesse così violato i criteri di valutazione della prova e il riparto dell’onere probatorio. La sentenza della CTR Lombardia n. 2203/2021 è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha deciso definitivamente se le operazioni fossero inesistenti né ha confermato direttamente la sanzione: tali questioni dovranno essere riesaminate in rinvio.
Norme richiamate
In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
L’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, a sostegno dell’inesistenza oggettiva; una volta contestate le operazioni su tale base, il contribuente deve provarne l’effettività. La sola fattura, la regolarità contabile o la tracciabilità dei pagamenti non bastano, secondo il principio enunciato dalla Corte.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro tracciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), anche se preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e a un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento.
Gli indizi devono essere valutati sia singolarmente per individuarne la rilevanza, sia soprattutto nel loro insieme: il giudice non può isolare o ignorare elementi senza una valutazione sintetica del quadro probatorio. La presunzione può fondarsi su una probabilità ragionevole, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
Art. 8, comma 2, D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012
In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
La disposizione è richiamata in relazione alla sanzione applicata per l’indebita deduzione di costi collegati a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Cassazione non decide in via definitiva sulla sanzione, ma impone al giudice del rinvio di riesaminare la contestazione alla luce della corretta valutazione degli indizi e del riparto dell’onere probatorio.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure sono esaminate come motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per omesso esame di fatti decisivi e controversi. La Corte accoglie i motivi primo e terzo e, per effetto di tale accoglimento, dichiara assorbito il secondo.
Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall' art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall' art. 19 , lett. f), del D.Lgs. n. 40 del 2006 , possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico.
Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia e uniformità possono essere perseguite anche trattando nella stessa udienza cause riunibili davanti allo stesso giudice; nel caso concreto ciò ha giustificato il rigetto della richiesta di riunione, essendo già prevista la trattazione congiunta e riguardando le controversie atti di accertamento diversi.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può fondare la contestazione su presunzioni semplici; non è necessario che ogni singolo indizio, considerato isolatamente, sia decisivo.
- Il giudice deve esaminare gli indizi nel loro complesso e nel contesto concreto. Non è sufficiente richiamare il funzionamento generale del settore o valorizzare solo gli elementi favorevoli al contribuente, senza confrontarli con il quadro indiziario dell’Ufficio.
- Se l’Amministrazione ha fornito elementi presuntivi idonei a contestare l’effettività delle operazioni, il contribuente deve offrire prova concreta dell’effettiva esecuzione: fatture, scritture formalmente regolari e pagamenti tracciabili, da soli, non dimostrano che l’operazione sia realmente avvenuta.
- Schemi di transazioni circolari, sistematicamente compensati e privi di movimentazioni effettive di energia o denaro, possono concorrere a fondare una presunzione di fittizietà, ma devono essere valutati insieme agli altri elementi e alle spiegazioni specifiche delle parti.
- La Cassazione può controllare che il giudice di merito abbia applicato correttamente i criteri giuridici della prova presuntiva; l’annullamento per errata valutazione non equivale però a una decisione definitiva sull’inesistenza delle operazioni o sulla debenza della sanzione.
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