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Sentenza

Sentenza del 18/09/2025 n. 25570 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il riconoscimento del beneficio sulle accise previsto dall’art. 8, comma 10, lett. c), della L. n. 448/1998 per il gasolio da riscaldamento venduto, con applicazione dello sconto di Euro 0,12911 al litro, a clienti ubicati nelle zone ammesse. L’Ufficio aveva negato l’accredito/rimborso perché, presso il deposito commerciale di prelievo, non era stato istituito il deposito contabile, ritenendo compromessi i controlli fiscali. Dopo l’accoglimento del ricorso della società da parte della CTP di Livorno (sentenza n. 71/2019, pubblicata il 19 aprile 2019) e il rigetto dell’appello dell’Ufficio da parte della CTR Toscana (sentenza n. 657/05/2023, depositata il 7 luglio 2023), l’Agenzia ha proposto un unico motivo di cassazione: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 361/1999, sostenendo che l’adempimento relativo al deposito contabile fosse necessario per consentire i controlli previsti dal regolamento e che deposito contabile e conto deposito fossero istituti distinti. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia. Ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità, rilevando che il ricorso esponeva adeguatamente la questione di diritto. Nel merito, ha ritenuto decisivo che la fornitura di gasolio ai clienti aventi diritto e l’applicazione dello sconto fossero incontestate: il requisito del deposito contabile era quindi un adempimento formale e la sua omissione non poteva comportare la perdita del beneficio, in assenza di una disposizione primaria che subordinasse l’accredito a tale istituzione e considerati i principi europei di proporzionalità ed effettività. La verifica delle informazioni era comunque possibile sulla base dei registri disponibili. È rimasto quindi fermo il riconoscimento del diritto della società al rimborso dell’accisa reclamata. Spese del giudizio di legittimità compensate per il contrasto giurisprudenziale inconsapevole e l’evoluzione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 10, lett. c), L. n. 448/1998

    La società contribuente ha diritto ad ottenere il rimborso dell'accisa reclamata una volta che è incontestato l'avvenuto riconoscimento dello sconto ai soggetti indicati dall' art. 8 , comma 10, lett. c) L. n. 448 del 1998 non potendo introdurre il regolamento attuativo elementi che possano incidere, fino al punto di negarlo, il diritto del soggetto che ha praticato la riduzione del corrispettivo nella prospettiva di beneficiare della riduzione dell'accisa.

    Il beneficio è diretto a ridurre il costo del gasolio per gli utenti delle zone individuate dalla legge. Se la fornitura e l’effettiva applicazione dello sconto agli aventi diritto sono accertate, un requisito introdotto soltanto dal regolamento non può sopprimere il diritto del fornitore all’accredito o al rimborso.

  • Art. 1 del D.P.R. n. 361/1999

    Nel caso di specie, nessuna disposizione di fonte primaria condiziona l'operatività dell'accredito all'istituzione di un "deposito contabile" presso l'impianto di approvvigionamento, allorquando il titolare di quest'ultimo non sia anche il titolare del rapporto commerciale.

    Gli obblighi e i controlli previsti dal regolamento attuativo non consentono di negare l’accredito per la sola mancata istituzione del deposito contabile, quando la normativa primaria non configura tale adempimento come condizione del beneficio e i fatti sostanziali che ne fondano la spettanza sono verificabili.

  • Art. 1, comma 6, D.P.R. n. 361/1999

    Rilevano, infine, il comma 6 dell'art. 1, che prevede la possibilità di controlli sulle istanze di accredito, e l'art. 2, comma 1, che individua particolari termini per la presentazione delle istanze di accredito.

    La previsione dei controlli permette all’Amministrazione di verificare le istanze e i dati dichiarati; non trasforma, però, ogni adempimento contabile in una condizione sostanziale di accesso al beneficio né giustifica il diniego quando le informazioni necessarie sono comunque verificabili.

  • Art. 8, comma 13, L. n. 448/1998

    La norma legislativa non stabiliva in qual modo il beneficio (per così dire compensativo) dovesse essere attuato, rinviando a tal fine a un regolamento di attuazione successivo, salvo a precisare che a tal fine si poteva, occorrendo, ricorrere anche all'istituto del credito di imposta, art. 8 , comma 13, L. n. 448 del 1998 .

    La legge ha rimesso al regolamento le modalità attuative del beneficio e ha contemplato il ricorso al credito d’imposta; tale rinvio non autorizza il regolamento a introdurre condizioni che, incidendo sul diritto sostanziale, ne determinino la perdita in contrasto con la legge.

  • Direttiva 2003/96/CE

    In ragione del principio di proporzionalità, che deve essere rispettato non solo dalle istituzioni dell'Unione, ma anche dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell'Unione (sentenza del 2 giugno 2016, ROZ-SWIT, causa C-418/14, punto 20) per cui la violazione di requisiti formali non può rimettere in discussione la tassazione di prodotti energetici conformemente ai presupposti sostanziali previsti dalla direttiva 2003/96 (7 novembre 2019, Petrotel-Lukoil, causa C-68/18, punto 59).

    Nell’attuare la disciplina europea sulle imposte sui prodotti energetici, gli Stati devono rispettare proporzionalità ed effettività. La violazione di un requisito meramente formale non può prevalere sui presupposti sostanziali della tassazione né far perdere un beneficio quando l’effettivo impiego e la spettanza sono verificabili.

  • Art. 53 del D.P.R. n. 633/1972

    D'altronde, come evidenziato nel controricorso, l'Amministrazione, in sede di controllo, avrebbe potuto riscontrare tutte le informazioni richieste dal D.P.R. n. 361/1999 , risultando i dati sia dal registro di carico e scarico del depositario che dal registro di conto deposito tenuto dalla società ai sensi dell' art. 53 D.P.R. n. 633/1972 .

    Il registro di conto deposito può fornire, insieme al registro di carico e scarico del depositario, le informazioni necessarie ai controlli; la mancanza del deposito contabile non giustifica quindi il diniego se i dati rilevanti risultano comunque documentati e verificabili.

Massime di principio

  • Quando la spettanza sostanziale di un’agevolazione sulle accise è provata e non contestata, un’irregolarità meramente formale non comporta automaticamente la perdita del beneficio, soprattutto se la legge primaria non la prevede come condizione.
  • Le regole procedurali e contabili possono organizzare i controlli, ma non devono trasformarsi in condizioni che rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto riconosciuto dalla legge o dal diritto dell’Unione.
  • Per valutare la rilevanza di un’irregolarità occorre verificare se l’Amministrazione possa comunque controllare i presupposti sostanziali tramite la documentazione e i registri disponibili. Se le informazioni sono verificabili, il diniego può risultare sproporzionato.
  • La soluzione non elimina gli obblighi di documentazione né impedisce controlli e verifiche: distingue la violazione formale dalla mancanza dei requisiti sostanziali, che può invece giustificare il diniego.

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