Sentenza del 18/09/2025 n. 25617 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, contestando la detrazione dell’IVA su fatture per acquisti di energia elettrica ritenuti oggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, la società partecipava con Green Network e altri operatori a scambi circolari di energia, sempre compensati per quantità e corrispettivi, con saldo zero e senza riscontro nelle transazioni registrate dal Gestore del mercato elettrico; ciò indicava operazioni fittizie. La società sosteneva invece che si trattasse di ordinarie operazioni di trading “back to back”.
La decisione
La CTP di Brescia, riuniti i ricorsi, aveva accolto quelli della società con sentenza n. 760/2016; la CTR della Lombardia aveva confermato tale esito con sentenza n. 1522/2020, compensando le spese. In Cassazione, il primo motivo dell’Agenzia, relativo alla motivazione apparente o contraddittoria, è stato rigettato: la CTR aveva esposto ragioni comprensibili e la motivazione superava il minimo costituzionale. Sono stati accolti il secondo e il terzo motivo: il decreto penale di archiviazione non vincola il giudice tributario e i precedenti relativi ad altri contribuenti non giustificavano una conclusione automatica; la CTR avrebbe dovuto valutare complessivamente gli indizi dell’Ufficio secondo il ragionamento presuntivo, senza basarsi su una pretesa communis opinio. Il quarto motivo, sulla detrazione e neutralità IVA, è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 111, comma 6, Cost.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata attinge la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
In Cassazione la motivazione della decisione di merito è censurabile per nullità quando non raggiunge il minimo costituzionale, ad esempio perché apparente o incomprensibile; nel caso concreto, la motivazione della CTR era invece sufficiente e il motivo è stato rigettato.
Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.c. non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata nel processo tributario, giusta il disposto dell'art. 654 c.p.c., dell'art. 12 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. nella l. 10 agosto 1982, n. 516 e, in ultimo, dell'art. 21 bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Il decreto di archiviazione penale non produce giudicato nel processo tributario e non impedisce al giudice tributario di valutare autonomamente i fatti.
Il precedente reso in sede penale, quindi, non è in grado né di condizionare, né di limitare il ragionamento presuntivo che il giudice tributario avrebbe dovuto svolgere, ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Il giudice tributario deve valutare autonomamente gli indizi e può fondare la decisione su presunzioni, senza essere vincolato dall’esito di un procedimento penale concluso con archiviazione.
La norma è stata inclusa tra quelle invocate nel motivo accolto relativo alla valutazione della prova e degli indizi. La decisione impone al giudice di rinvio di esaminare il quadro probatorio addotto dall’Ufficio, senza tuttavia formulare un’automatica conclusione sull’inesistenza delle operazioni.
Art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972
La disposizione, invocata in relazione al diritto alla detrazione IVA, resta oggetto della controversia da riesaminare in rinvio alla luce dell’accertamento sull’effettività delle operazioni; la Cassazione non ha deciso nel merito la spettanza della detrazione.
Art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, convertito in l. 44/2012
La disposizione è richiamata tra le norme applicabili alla contestazione fiscale, ma la Cassazione non ne ha definito in questa sede l’applicazione concreta, avendo rinviato per il nuovo esame della causa.
La norma è richiamata dalla Corte per escludere che il decreto di archiviazione penale abbia autorità di giudicato nel processo tributario; il giudice tributario conserva autonomia nella valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Un decreto penale di archiviazione non vincola il giudice tributario e non impedisce una diversa valutazione fiscale dei fatti; l’esito penale può essere considerato, ma non sostituisce l’autonomo esame probatorio.
- Decisioni favorevoli ad altri contribuenti, anche su fatti analoghi, non determinano automaticamente l’esito di una controversia diversa, soprattutto se riguardano parti o periodi d’imposta differenti e non hanno efficacia vincolante nel giudizio.
- Quando la contestazione si fonda su presunzioni, il giudice deve esaminare gli indizi nel loro complesso e secondo la loro reciproca coerenza. Non è sufficiente superare gli elementi dell’Ufficio richiamando genericamente precedenti favorevoli o una pretesa opinione giurisprudenziale consolidata.
- Operazioni di acquisto e vendita reciprocamente compensate, con saldo sistematicamente pari a zero e senza riscontro nelle registrazioni del mercato, possono costituire elementi indiziari rilevanti; non provano da soli l’inesistenza, ma richiedono una valutazione complessiva e motivata.
- Il giudice di merito deve motivare in modo da rendere percepibile il percorso logico seguito. In Cassazione, però, non sono sufficienti contestazioni di mera insufficienza o contraddittorietà: il vizio deve compromettere il minimo costituzionale della motivazione.
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