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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20579/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva contestato davanti al Tribunale la legittimità di una sequenza di contratti di lavoro somministrato a termine intercorsi dal 2010 al 2014 con diverse agenzie per il lavoro, convenendo in giudizio l’azienda sanitaria utilizzatrice e una delle agenzie e chiedendo la declaratoria di nullità o annullabilità dei contratti e della loro reiterazione, nonché l’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo determinato con condanna al pagamento di differenze retributive e risarcimento del danno. In primo grado era stata accolta solo la domanda risarcitoria nei confronti dell’azienda utilizzatrice; in appello, invece, era stata dichiarata la decadenza dall’impugnazione dei contratti con le prime due agenzie e il ricorso originario era stato rigettato. In cassazione il lavoratore denunciava, con il primo motivo, la violazione delle norme processuali e sostanziali invocando l’asserita tardività e genericità dell’eccezione di decadenza sollevata dalla controparte, sostenendo che non fosse stato indicato il fatto generatore della decadenza. Con il secondo motivo sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente dichiarato la decadenza per non avere egli coinvolto anche i somministratori, ritenendo che l’impugnazione e la domanda fossero state rivolte solo verso l’utilizzatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché dagli atti emergeva che l’eccezione di decadenza era stata tempestivamente sollevata in primo grado e che, comunque, la deduzione della decadenza implicava di per sé il riferimento al decorso del tempo, desumibile dalla disciplina richiamata e dalla durata dei rapporti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non investiva la ratio decidendi della sentenza di appello: la corte territoriale aveva fondato la decisione sulla decadenza dall’impugnazione e dall’azione in relazione ai contratti anteriori, mentre la censura si appuntava su un argomento aggiuntivo relativo alla mancata evocazione in giudizio delle agenzie di somministrazione. È stata disposta la compensazione delle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale dedotta in violazione, senza che la Corte ne ravvisi una concreta lesione decisiva

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo rispetto alla ratio decidendi

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di lavoro

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle eccezioni sollevabili dal convenuto

  • art. 6 della legge n. 604 del 1966

    richiamato quale base della decadenza dall’impugnazione dei contratti

  • art. 32 della legge n. 183 del 2010

    richiamato quale base della decadenza dall’impugnazione dei contratti di lavoro

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, ma senza esito favorevole al ricorrente

  • artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamati nel motivo di ricorso a fondamento della censura sulla somministrazione di lavoro

  • artt. 42 e 43 CCNL del 24 luglio 2008

    richiamati nel motivo di ricorso a supporto della contestazione sulla somministrazione di lavoro

  • art. 92 c.p.c.

    base per la compensazione delle spese di lite, disposta per la complessità dell’accertamento e l’esito differente dei gradi di merito

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L’eccezione di decadenza è sufficientemente proposta quando la parte avversaria richiami tempestivamente la disciplina applicabile e la riferisca ai rapporti controversi, senza che sia necessaria una formulazione analitica del fatto generatore se questo è agevolmente desumibile dal contesto e dalla durata dei contratti.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non colpisca la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, ma si limiti a contrastare argomentazioni aggiuntive o secondarie.
  • Nel giudizio di legittimità non può ottenersi il riesame del merito attraverso la deduzione di violazioni processuali o sostanziali se la sentenza di merito è sorretta da una autonoma e decisiva statuizione di decadenza non specificamente confutata.
  • La mera deduzione dell’impugnazione di un rapporto di lavoro soggetto a termini di decadenza implica il riferimento al decorso del tempo quale elemento costitutivo della decadenza stessa, quando il quadro fattuale renda tale elemento immediatamente riconoscibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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