Cassazione Civile, Ordinanza n. 20508/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti a tempo determinato stipulati da una lavoratrice con una società postale, riguardanti mansioni di portalettere. Dopo alterne vicende giudiziarie sulla validità di alcuni termini apposti ai contratti, una sentenza definitiva ha dichiarato nullo il termine del contratto stipulato dal 20.10.1998 al 30.1.1999, con ordine di riammissione in servizio e riconoscimento di un unico rapporto di lavoro dal 20.10.1998. La società ha quindi invitato la lavoratrice a riprendere servizio presso la sede indicata nel contratto dichiarato nullo, poi l’ha trasferita, in base a un accordo sindacale e alle esigenze organizzative aziendali, presso altra sede; la lavoratrice non ha preso servizio nella nuova destinazione, assentandosi senza giustificazione per un lungo periodo, e per tale ragione è stata licenziata per giusta causa. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento e, in cassazione, ha dedotto quattro ordini di censure: (1) violazione del giudicato esterno e degli effetti espansivi ex art. 336 c.p.c., sostenendo che il trasferimento intervenuto nel corso del rapporto non potesse essere travolto dalla cassazione della decisione che aveva riconosciuto l’esistenza del rapporto; (2) illegittimità del trasferimento per difetto delle ragioni tecnico-organizzative e per erronea interpretazione dell’accordo sindacale e dei doveri di buona fede; (3) illegittimità del licenziamento per giusta causa, insussistenza del fatto contestato, difetto di tempestività della contestazione e sproporzione della sanzione, oltre all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; (4) nullità dei trasferimenti e del licenziamento per causa illecita o motivo illecito determinante, con richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o in parte inammissibili tutti i motivi, osservando che la riammissione in servizio doveva avvenire nella sede originaria del contratto a termine dichiarato nullo, che il successivo trasferimento era sorretto da accertate esigenze aziendali, e che il rifiuto della prestazione nella nuova sede, protratto per oltre sessanta giorni, integrava una grave assenza ingiustificata legittimante il recesso. Ha inoltre escluso la prova di un motivo illecito o discriminatorio del licenziamento.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva ritenuto legittima la riammissione in servizio nella sede originaria del contratto dichiarato nullo, legittimo il trasferimento successivo in base alle esigenze organizzative accertate e legittimo il licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata protratta. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato in tema di giudicato esterno dedotto dalla ricorrente.
Richiamato in tema di efficacia del giudicato esterno dedotto dalla ricorrente.
Richiamato per l’onere della prova, in particolare sulla dedotta insussistenza del rapporto di mero fatto e del motivo illecito del licenziamento.
Richiamato insieme all’art. 116 c.p.c. come parametro di valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. come parametro di valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere l’inesistenza di un rapporto di mero fatto.
La Corte ribadisce l’effetto espansivo esterno della riforma/cassazione della sentenza presupposta sugli atti dipendenti, inclusa la ricostituzione del rapporto lavorativo e gli atti di trasferimento da essa dipendenti.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al luogo della prestazione lavorativa.
Richiamato per la disciplina del trasferimento del lavoratore e per affermare che il datore può disporre il trasferimento solo nel rispetto della norma; il rifiuto del lavoratore va valutato alla luce dell’art. 1460 c.c.
Richiamati per l’interpretazione dell’accordo sindacale del 14.7.2014.
Richiamato quale parametro di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto.
Richiamato quale parametro di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto.
Richiamato per la nozione di giusta causa di licenziamento.
art. 54, comma VI, lett. l), CCNL personale non dirigente Poste Italiane 30 novembre 2017
Richiamato quale previsione contrattuale che sanziona con licenziamento senza preavviso l’assenza arbitraria dal servizio superiore a sessanta giorni consecutivi.
Richiamato dalla ricorrente per la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto o licenziamento nullo.
Applicato dalla Corte nel senso che l’inadempimento datoriale non consente automaticamente al lavoratore di rifiutare la prestazione; il rifiuto è legittimo solo se conforme a buona fede e accompagnato da seria disponibilità a lavorare nella sede originaria.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità per frode alla legge o motivo illecito determinante; la Corte ne esclude la fondatezza per mancanza di prova del motivo illecito e per legittimità degli atti datoriali.
Richiamato dalla ricorrente per il risarcimento del danno da inadempimento.
Richiamato dalla ricorrente per il risarcimento del danno aquiliano asseritamente subito.
Richiamato dalla ricorrente per il danno non patrimoniale.
Richiamato dalla ricorrente per la tutela della persona del lavoratore e il risarcimento del danno.
Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno.
Richiamato dalla ricorrente per i criteri di liquidazione del danno.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’atto di ricostituzione del rapporto di lavoro eseguito in forza di una sentenza successivamente riformata o cassata resta travolto, insieme alla sentenza presupposta, per effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c.; non occorre un autonomo atto di recesso del datore di lavoro per far cessare gli effetti del ripristino.
- Quando sia accertata la nullità del termine apposto a un contratto di lavoro, il datore deve riammettere il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni previste dal contratto dichiarato nullo, salva la possibilità di un successivo trasferimento adottato nel rispetto dell’art. 2103 c.c. e sorretto da esigenze organizzative provate.
- Il lavoratore non può opporre automaticamente l’inadempimento datoriale per rifiutare la prestazione: l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è soggetta a un controllo di buona fede e richiede una seria e concreta disponibilità a rendere la prestazione nella sede originaria o comunque nella sede legittimamente dovuta.
- Nel licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione va valutata in senso relativo, tenendo conto della complessità dell’organizzazione aziendale e del tempo necessario per l’accertamento dei fatti; tale apprezzamento è rimesso al giudice di merito se congruamente motivato.
- La proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici della motivazione; l’assenza ingiustificata protratta e contraria a buona fede può integrare giusta causa quando sia prevista come tale anche dalla disciplina collettiva.
- La nullità del licenziamento per motivo illecito determinante richiede che il motivo illecito sia l’unica ed effettiva ragione del recesso; il motivo formalmente addotto deve risultare insussistente, e l’onere di provare il motivo illecito o discriminatorio grava sul lavoratore che lo allega.
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