Cassazione Civile, Ordinanza n. 20519/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti: la Corte d'appello aveva riformato il primo grado e accertato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.1.2002 al 30.11.2010, condannando il datore di lavoro al pagamento di differenze retributive. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 41 Cost., 2476 c.c., 2479 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la subordinazione, mentre il rapporto sarebbe stato, al più, svolto alle dipendenze delle società di cui il ricorrente era amministratore e socio, non già della sua persona fisica. In sostanza, però, il motivo contestava la ricostruzione e la valutazione delle risultanze istruttorie operate dal giudice di merito, chiedendo una diversa lettura dei fatti e degli indici sintomatici della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, formalmente impostata come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla sussistenza della subordinazione, accertamento riservato al giudice di merito. È stato ribadito che in cassazione è sindacabile soltanto la corretta enunciazione dei criteri giuridici astratti e, nei limiti del vizio motivazionale, la ricostruzione fattuale; non è invece consentito un nuovo esame del merito o la sostituzione di una diversa lettura delle prove. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la censura non scalfisce l'accertamento di fatto sulla subordinazione
richiamato dal ricorrente per sostenere che il rapporto riguardasse le società amministrate, non la persona fisica
richiamato dal ricorrente nel tentativo di collegare la prestazione lavorativa alla compagine societaria
la violazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto ormai incontestata; non può essere usata per contestare la valutazione delle prove e dei fatti di merito
norma di riferimento per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; il relativo accertamento in concreto è giudizio di fatto rimesso al merito
richiamato quale possibile veicolo di sindacato sulla ricostruzione dei fatti, nei limiti del vizio motivazionale vigente pro tempore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile, quando ne ricorrano i presupposti processuali
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, quando dipende dalla valutazione degli indici fattuali della prestazione, costituisce tipicamente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio mediante la prospettazione di una lettura alternativa dei fatti, anche se astrattamente plausibile; è necessario dedurre un errore di diritto vero e proprio o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito è specificamente accettata; se invece la doglianza investe la selezione e il peso attribuito alle prove, il motivo è inammissibile.
- L'accertamento della subordinazione richiede una valutazione globale e unitaria di tutti gli indici sintomatici, non potendo un singolo elemento, isolatamente considerato, fondare o escludere la qualificazione del rapporto.
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