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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20504/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal comando di una docente della scuola primaria presso il Dipartimento della protezione civile e dalla successiva immissione, su domanda, nel ruolo speciale non dirigenziale della Protezione civile. La lavoratrice chiedeva: a) il riconoscimento, già durante il comando, di un superiore inquadramento nella categoria A, fascia economica F2, o in subordine F1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri, con conseguenti differenze sul salario accessorio per il periodo di comando; b) in via conseguente, il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo successivo all’immissione in ruolo. Sosteneva che il proprio inquadramento fosse stato erroneamente effettuato come impiegata amministrativa e non come insegnante, che i conteggi sul trattamento accessorio fossero stati specificamente allegati e non contestati, e che l’amministrazione dovesse valorizzare sia la professionalità pregressa nel comparto scuola sia i titoli di studio posseduti, applicando la disciplina generale sulla mobilità e sull’inquadramento del personale transitato tra amministrazioni. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la procedura fosse regolata da una disciplina speciale (art. 14 d.l. n. 195/2009) e che mancassero allegazioni sufficienti sulle mansioni effettivamente svolte e sulla professionalità specifica rilevante ai fini del corretto inquadramento. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: violazione di norme processuali e sostanziali per il mancato riconoscimento del corretto inquadramento e del salario accessorio; erronea esclusione dell’applicabilità della disciplina generale sulla mobilità ex d.lgs. n. 165/2001; errata qualificazione in fatto della posizione ricoperta dalla ricorrente e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la fattispecie rientrasse in una procedura speciale di reclutamento del personale in comando presso la protezione civile, distinta dalla mobilità ordinaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, e che l’inquadramento dovesse restare ancorato alla posizione già posseduta nell’amministrazione di provenienza. Ha inoltre rilevato che i motivi di ricorso non si confrontavano realmente con la doppia ratio decidendi della sentenza d’appello, miravano in sostanza a una nuova valutazione del fatto e non integravano un valido vizio di omesso esame. È stata compensata tra le parti la spese del giudizio di legittimità; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატizionale.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 195/2009 conv. in L. n. 26/2010

    norma speciale che disciplina il personale in comando presso la protezione civile e la procedura straordinaria di trasferimento nei ruoli speciali; l’inquadramento va correlato alla posizione posseduta e alla specifica professionalità rilevante nel contesto della protezione civile, non alla mobilità ordinaria.

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    non applicabile alla fattispecie, perché riguarda la mobilità ordinaria verso posti vacanti, mentre qui si trattava di una procedura speciale di reclutamento per rendere operativa una nuova struttura.

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto come violato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto.

  • art. 416 c.p.c.

    dedotto come violato, ma senza incidere su una valida critica della ratio decidendi.

  • art. 2099 c.c.

    richiamato nei motivi, ma non utile a superare la qualificazione speciale del rapporto ai fini dell’inquadramento.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato nei motivi, ma non ritenuto applicabile nei termini invocati dalla ricorrente per determinare l’inquadramento nel ruolo speciale.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’assunto sull’inquadramento, ma senza esito favorevole.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di cui al n. 5 non consente di rimettere in discussione argomentazioni, elementi istruttori o il complessivo materiale di causa; la doglianza ex n. 6 richiede specificità nella trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    la mancata contestazione specifica dei fatti produce relevatio ab onere probandi, ma spetta al giudice di merito apprezzarne l’esistenza e il valore.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda il personale transitato in un ruolo speciale istituito da una disciplina ad hoc, la qualificazione del rapporto e l’inquadramento non possono essere ricondotti automaticamente alla mobilità ordinaria prevista per i posti vacanti nelle amministrazioni pubbliche.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione su una duplice ratio decidendi, il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con entrambe le rationes in modo specifico e puntuale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per censurare la mera interpretazione difensiva degli atti di causa.
  • La deduzione di non contestazione o di errori di fatto richiede specificità nell’indicazione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Nelle procedure speciali di stabilizzazione o reclutamento, il criterio di inquadramento può essere ancorato alla professionalità pertinente rispetto al servizio svolto nel settore di destinazione, senza che il titolo di studio o la qualifica dell’amministrazione di provenienza assumano di per sé valore dirimente.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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