Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20517/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una docente aveva convenuto in giudizio l’amministrazione scolastica deducendo di aver stipulato più contratti a termine e di aver subito una disparità di trattamento rispetto ai docenti a tempo indeterminato. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva riconosciuto solo gli incrementi retributivi; in appello il Ministero aveva contestato la decisione, mentre la lavoratrice aveva proposto appello incidentale per ottenere il riconoscimento dell’anzianità dal primo contratto. In Cassazione il Ministero ha dedotto: 1) violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell’art. 485 d.lgs. 297/1994, sostenendo la presenza di ragioni oggettive che escluderebbero l’abuso e limiterebbero il servizio non di ruolo nei limiti dell’art. 485; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che i contratti riguardavano supplenze su organico di fatto; 3) violazione dell’art. 2948 c.c. per avere la Corte d’appello applicato la prescrizione decennale anziché quella quinquennale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo. Il primo è stato ritenuto inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità: l’art. 485 d.lgs. 297/1994 deve essere disapplicato, in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro, quando il computo dell’anzianità secondo quella norma dia un risultato inferiore rispetto a quello spettante a un docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, e ciò anche se manca il titolo abilitante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato dove la circostanza delle supplenze su organico di fatto fosse stata allegata e provata nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato invece accolto: la domanda del lavoratore pubblico contrattualizzato che rivendichi, in base al principio di non discriminazione, il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato soggiace alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., con decorrenza dal giorno di insorgenza dei singoli crediti o, per quelli maturati alla cessazione del rapporto, da tale momento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    impone il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e può comportare la disapplicazione della disciplina interna incompatibile sul computo dell'anzianità

  • art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994

    va disapplicato quando il criterio legale di riconoscimento dell'anzianità del docente a termine produce un trattamento inferiore rispetto al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato

  • art. 360-bis c.p.c.

    rende inammissibile il motivo quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata

  • art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.

    si applica la prescrizione quinquennale ai crediti retributivi rivendicati dal dipendente pubblico contrattualizzato in chiave non discriminatoria; il termine decorre dalla maturazione del singolo credito o dalla cessazione del rapporto per i crediti finali

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la tutela antidiscriminatoria del lavoratore a tempo determinato può imporre la disapplicazione della disciplina interna sul riconoscimento dell'anzianità quando il suo effetto sia meno favorevole rispetto a quello previsto per il dipendente comparabile a tempo indeterminato.
  • L'assenza del titolo abilitante non esclude, di per sé, l'applicazione del principio di parità di trattamento nella ricostruzione dell'anzianità di servizio del docente a termine poi immesso in ruolo.
  • La domanda con cui il lavoratore a termine rivendica il medesimo trattamento retributivo del lavoratore stabile è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista per i crediti periodici, decorrente dalla singola maturazione del credito o, per quelli di fine rapporto, dalla cessazione del rapporto.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile quando denuncia un fatto decisivo senza indicare specificamente dove tale fatto sia stato allegato e provato nei precedenti gradi di giudizio.
  • È inammissibile il motivo che contrasta con un orientamento di legittimità già consolidato senza offrire elementi idonei a indurre la Corte a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.