Cassazione Civile, Ordinanza n. 20517/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una docente aveva convenuto in giudizio l’amministrazione scolastica deducendo di aver stipulato più contratti a termine e di aver subito una disparità di trattamento rispetto ai docenti a tempo indeterminato. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva riconosciuto solo gli incrementi retributivi; in appello il Ministero aveva contestato la decisione, mentre la lavoratrice aveva proposto appello incidentale per ottenere il riconoscimento dell’anzianità dal primo contratto. In Cassazione il Ministero ha dedotto: 1) violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell’art. 485 d.lgs. 297/1994, sostenendo la presenza di ragioni oggettive che escluderebbero l’abuso e limiterebbero il servizio non di ruolo nei limiti dell’art. 485; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che i contratti riguardavano supplenze su organico di fatto; 3) violazione dell’art. 2948 c.c. per avere la Corte d’appello applicato la prescrizione decennale anziché quella quinquennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo. Il primo è stato ritenuto inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità: l’art. 485 d.lgs. 297/1994 deve essere disapplicato, in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro, quando il computo dell’anzianità secondo quella norma dia un risultato inferiore rispetto a quello spettante a un docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, e ciò anche se manca il titolo abilitante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato dove la circostanza delle supplenze su organico di fatto fosse stata allegata e provata nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato invece accolto: la domanda del lavoratore pubblico contrattualizzato che rivendichi, in base al principio di non discriminazione, il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato soggiace alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., con decorrenza dal giorno di insorgenza dei singoli crediti o, per quelli maturati alla cessazione del rapporto, da tale momento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
impone il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e può comportare la disapplicazione della disciplina interna incompatibile sul computo dell'anzianità
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
va disapplicato quando il criterio legale di riconoscimento dell'anzianità del docente a termine produce un trattamento inferiore rispetto al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato
rende inammissibile il motivo quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata
si applica la prescrizione quinquennale ai crediti retributivi rivendicati dal dipendente pubblico contrattualizzato in chiave non discriminatoria; il termine decorre dalla maturazione del singolo credito o dalla cessazione del rapporto per i crediti finali
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la tutela antidiscriminatoria del lavoratore a tempo determinato può imporre la disapplicazione della disciplina interna sul riconoscimento dell'anzianità quando il suo effetto sia meno favorevole rispetto a quello previsto per il dipendente comparabile a tempo indeterminato.
- L'assenza del titolo abilitante non esclude, di per sé, l'applicazione del principio di parità di trattamento nella ricostruzione dell'anzianità di servizio del docente a termine poi immesso in ruolo.
- La domanda con cui il lavoratore a termine rivendica il medesimo trattamento retributivo del lavoratore stabile è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista per i crediti periodici, decorrente dalla singola maturazione del credito o, per quelli di fine rapporto, dalla cessazione del rapporto.
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando denuncia un fatto decisivo senza indicare specificamente dove tale fatto sia stato allegato e provato nei precedenti gradi di giudizio.
- È inammissibile il motivo che contrasta con un orientamento di legittimità già consolidato senza offrire elementi idonei a indurre la Corte a mutarlo.
Come è indicizzato
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