Cassazione Civile, Ordinanza n. 20518/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore, già dipendente del Registro Italiano Dighe e poi transitato nei ruoli del Ministero per effetto della soppressione dell’ente di provenienza, lamentava che dopo il passaggio non gli erano più state corrisposte alcune voci accessorie previste dalla contrattazione integrativa del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l’indennità di specificità organizzativa, l’indennità di utilizzo flessibile della professionalità e la polizza sanitaria. Sosteneva che, in base alla disciplina speciale sul trasferimento e alla conservazione dello stato giuridico ed economico, dovesse continuare ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, con mantenimento di tutte le voci accessorie percepite. Contestava inoltre l’interpretazione della Corte d’appello circa la natura non fissa e non certa di tali emolumenti ai fini dell’assegno ad personam e denunciava la violazione del divieto di reformatio in peius e delle norme sul trattamento economico del personale trasferito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell’ultrattività della contrattazione collettiva integrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo il passaggio del personale nei ruoli del Ministero, affermando che, una volta trasferite le competenze e il personale, la contrattazione di riferimento è quella del comparto di destinazione. Ha anche dichiarato inammissibili le censure dirette contro l’interpretazione delle clausole integrative da parte della Corte territoriale, perché formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificità e allegazione e senza dedurre una effettiva violazione dei canoni ermeneutici. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 175, d.l. n. 262/2006
La previsione della conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento non cristallizza in modo definitivo la contrattazione del comparto di provenienza, ma tutela la continuità del rapporto e il livello retributivo già acquisito.
L. n. 286/2006
Atto di conversione del d.l. n. 262/2006, richiamato per la soppressione del Registro Italiano Dighe e il trasferimento delle competenze e del personale.
art. 8 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa conservazione del trattamento economico precedente.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce la necessità di coordinare il trasferimento con il sistema generale del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contrattazione collettiva del pubblico impiego.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
Il trasferimento del personale è ricondotto a questa disciplina, che rinvia all’art. 2112 c.c.
art. 2112 c.c.
Il passaggio di personale comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa con applicazione immediata del nuovo assetto normativo e retributivo; l’ultrattività del contratto collettivo del cedente è solo limitata e non opera se il cessionario applica una propria disciplina.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come espressione del principio di parità di trattamento nel pubblico impiego, incompatibile con una ultrattività eccezionale e indefinita della contrattazione di provenienza.
art. 47, ottavo comma, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per evidenziare che i contratti integrativi hanno un regime diverso e decentrato rispetto ai contratti collettivi nazionali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non è censurabile in cassazione con riferimento ai contratti integrativi decentrati, la cui interpretazione resta riservata al giudice di merito salvo violazione dei canoni ermeneutici.
artt. 1362 e seguenti c.c.
L’interpretazione delle clausole contrattuali può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione insufficiente, non mediante mera contrapposizione tra interpretazioni possibili.
art. 366, n. 6 c.p.c.
Per dedurre l’erronea interpretazione di contratti integrativi occorre rispettare l’onere di specifica indicazione e trascrizione delle clausole rilevanti.
art. 369, n. 4 c.p.c.
Richiesto il deposito degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, compresi i contratti integrativi invocati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale pubblico verso una diversa amministrazione, la clausola di conservazione dello stato giuridico ed economico tutela la continuità del rapporto e il livello retributivo già maturato, ma non determina la perpetuazione della contrattazione collettiva del comparto di provenienza.
- L’eventuale applicazione transitoria della contrattazione del cedente ha natura eccezionale e non può essere presunta: deve risultare da una chiara previsione normativa o regolamentare; in mancanza, opera la contrattazione del comparto di destinazione.
- Ai fini della quantificazione di un assegno ad personam, possono essere considerati solo gli emolumenti aventi carattere di certezza, fissità e continuità; restano esclusi i trattamenti accessori condizionati a modalità concrete di svolgimento della prestazione o a specifiche funzioni.
- Le censure in cassazione contro l’interpretazione di contratti collettivi integrativi decentrati sono ammissibili solo se si deduce la violazione di specifici canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.
- Chi impugna l’interpretazione di un contratto integrativo deve indicare specificamente le clausole rilevanti, trascriverle o localizzarle nel fascicolo e spiegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai criteri legali di interpretazione.
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