Cassazione Civile, Ordinanza n. 20516/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività come operatore agricolo a tempo determinato presso un ente pubblico, con successione di contratti e un numero variabile di giornate lavorative dal 1999, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dall’uso abusivo e reiterato del termine nei rapporti a tempo determinato. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’ente. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; dal testo emerge però che la Corte decide solo su un profilo preliminare, relativo alla tempestività del deposito telematico del ricorso ex art. 369 c.p.c. Il ricorrente aveva dedotto di avere tentato un primo deposito entro il termine, ma che la busta telematica era stata scartata per errore E0606, e chiedeva la rimessione in termini. La Corte ha rilevato che l’errore gli era stato comunicato in tempo utile per ripetere il deposito entro il termine, sicché il deposito successivo, avvenuto oltre il termine, non poteva giustificare la rimessione in termini per mancanza di causa non imputabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché il deposito telematico dell’atto era da considerare come mai avvenuto a seguito dello scarto per errore E0606 e il successivo deposito era stato effettuato oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. La richiesta di rimessione in termini è stata respinta, poiché il ricorrente aveva avuto tempo sufficiente per rimediare all’errore e la tardività dipendeva da inerzia della parte, non da causa non imputabile. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
entro venti giorni dal perfezionamento della relativa notifica
il termine per il deposito del ricorso per cassazione è perentorio; il deposito telematico scartato dal sistema non equivale a deposito effettuato, sicché il nuovo deposito deve avvenire entro il termine, altrimenti il ricorso è improcedibile.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di declaratoria di improcedibilità ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Cass. SU 25 marzo 2019, n. 8312
richiamata solo per distinguere la diversa e più ristretta area di applicazione dell’improcedibilità relativa al difetto della copia autentica della sentenza impugnata.
CEDU, sentenza 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia
richiamata per escludere che una decisione su fattispecie diversa incida sul caso in esame.
Massime di principio
- Nel deposito telematico di un atto processuale, se la busta viene scartata dal sistema con errore che impedisce l’acquisizione dell’atto, il deposito deve considerarsi come non effettuato.
- Quando l’errore di deposito telematico è comunicato in tempo utile e il termine processuale non è ancora scaduto, la parte ha l’onere di riattivarsi immediatamente per ripetere il deposito.
- La rimessione in termini non può essere concessa se la tardività del deposito dipende da inerzia della parte e non da una causa non imputabile.
- Ai fini dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, il rispetto del termine di deposito ex art. 369 c.p.c. resta imprescindibile anche quando il primo tentativo di deposito sia stato formalmente avviato ma non perfezionato per scarto tecnico.
Come è indicizzato
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