Cassazione Civile, Ordinanza n. 05522/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di rettifica IMU 2018 relativo a più immobili di proprietà della contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso solo in parte, riconoscendo il beneficio dell’abitazione principale per uno degli immobili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e amministrativi, sostenendo che l’avviso fosse privo dell’indicazione del classamento, della rendita catastale e dei moltiplicatori usati per il calcolo dell’imposta, oltre che errato nella classe attribuita a numerosi immobili; dall’altro lato la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per non aver risposto in modo adeguato alle censure formulate. Nel corso del giudizio gli eredi hanno anche chiesto la disapplicazione delle sanzioni amministrative, per morte della contribuente e conseguente intrasmissibilità agli eredi.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle sanzioni irrogate con l’avviso IMU, perché non trasmissibili agli eredi ai sensi della disciplina sulle sanzioni amministrative. Per il resto ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non riproduceva il contenuto dell’avviso impugnato; inoltre la Corte ha osservato che, secondo la giurisprudenza richiamata, la motivazione dell’avviso era comunque sufficiente se il contribuente era posto in grado di conoscere la pretesa e contestarne an e quantum. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza di appello non presentava una motivazione soltanto apparente, avendo raggiunto il minimo costituzionale richiesto e potendo ritenersi implicitamente disattesi gli argomenti difensivi non esaminati espressamente. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sulla motivazione degli atti tributari è richiamata per affermare che l’avviso è legittimamente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.
Richiamato quale parametro generale di motivazione dell’atto amministrativo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il vizio denunciato per la dedotta violazione di legge sulla motivazione dell’avviso.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il vizio denunciato per la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; se si contesta la motivazione di un avviso tributario occorre trascriverne le parti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 111 Cost.
Serve a fondare il sindacato sulla motivazione della decisione giudiziaria e il requisito del minimo costituzionale.
art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato dagli eredi per sostenere la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative.
art. 7 della legge n. 689 del 1981
Le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi; la morte dell’autore della violazione estingue l’obbligazione sanzionatoria.
Il decesso può essere documentato anche in cassazione ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, anche senza rispondere espressamente a ogni argomento difensivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di difetto di motivazione di un avviso tributario è inammissibile se il ricorso non è autosufficiente e non riproduce o allega il contenuto dell’atto amministrativo rilevante ai fini del controllo di legittimità.
- La motivazione dell’avviso di accertamento o rettifica in materia tributaria è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente an e quantum, senza che sia necessario un particolare dettaglio se gli elementi identificativi del debito siano comprensibili.
- In cassazione è denunciabile solo la motivazione assente, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sindacabile il semplice difetto di sufficienza o di completezza argomentativa della sentenza di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare espressamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione concisa che consenta di comprendere le rationes decidendi principali, con implicita reiezione delle censure incompatibili o recessive.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi; il decesso dell’autore della violazione determina l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in sede di legittimità, se il fatto è documentato.
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