Cassazione Civile, Ordinanza n. 14280/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto azione di reintegrazione nel possesso lamentando che il Comune avesse compiuto uno spoglio, consistente nell’apposizione di segnaletica e paletti dissuasori su un’area da essi posseduta. In appello la domanda era stata respinta perché la condotta del Comune era stata ritenuta non una mera attività materiale, ma l’esecuzione di due provvedimenti amministrativi adottati ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice della strada, quindi espressione di potere autoritativo sulla viabilità e sulla sosta. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: violazione degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ricondotto lo spoglio ai provvedimenti amministrativi; omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l’area non sarebbe stata parte della strada oggetto dei provvedimenti; violazione degli artt. 34 d.lgs. 80/1998 e 53 d.P.R. 327/2001 per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi di spoglio materiale della p.a.; motivazione solo per relationem; violazione dell’art. 116 c.p.c. per travisamento o mancata valutazione delle prove circa l’inclusione dell’area nella strada interessata dai provvedimenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la controversia fosse devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la condotta contestata al Comune risultava direttamente attuativa di provvedimenti amministrativi adottati nell’esercizio di poteri autoritativi di regolamentazione della viabilità. Ha quindi applicato il principio per cui, in materia possessoria, quando il comportamento della pubblica amministrazione sia riconducibile a un provvedimento formale, la tutela non spetta al giudice ordinario. La Corte ha inoltre affermato che il ricorso era inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., essendo la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite; l’inammissibilità del primo motivo ha precluso l’esame degli altri, che erano peraltro di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per l’azione di reintegrazione nel possesso; la Corte non entra nel merito perché ritiene la domanda devoluta alla giurisdizione amministrativa in ragione della riconducibilità della condotta a provvedimenti autoritativi.
Richiamato dai ricorrenti in tema di procedimento possessori; la sua deduzione non supera il rilievo preliminare sulla giurisdizione.
Usato come parametro di denuncia delle violazioni di legge dedotte nei motivi di ricorso.
Usato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo resta assorbito/inammissibile per la questione di giurisdizione.
La Corte applica la norma ritenendo inammissibile il ricorso perché la decisione impugnata si è conformata alla giurisprudenza consolidata di legittimità.
La sezione semplice può trattare la questione poiché su di essa si sono già pronunciate le Sezioni Unite.
Richiamato come base dei provvedimenti amministrativi di regolamentazione della viabilità che hanno dato origine alla condotta contestata.
Richiamato come base dei provvedimenti amministrativi di regolamentazione della viabilità e della sosta.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi di spoglio materiale della p.a.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi della giurisdizione ordinaria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di tutela possessoria contro la pubblica amministrazione, la giurisdizione va individuata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale delle domande.
- Quando la condotta della pubblica amministrazione che incide sul possesso è riconducibile all’esecuzione di un provvedimento amministrativo formale, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche se si deduce un pregiudizio possessori o e anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento.
- La giurisdizione del giudice ordinario per lo spoglio materiale della p.a. resta configurabile solo se la lesione del possesso derivi da una mera attività di fatto non direttamente collegata a un provvedimento autoritativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata si sia conformata a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorso non offra elementi idonei a mutarlo.
- Le censure che investono il merito della ricostruzione fattuale restano precluse quando la questione preliminare di giurisdizione conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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