Cassazione Civile, Ordinanza n. 26814/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente nei confronti dell'ente pubblico datore di lavoro volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'accensione, sin dalla data di assunzione, del contratto di assicurazione previsto da una convenzione stipulata dall'ente con l'INA, con conseguente attribuzione della medesima posizione riconosciuta agli altri dipendenti. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che il trattamento collegato alle polizze individuali alimentate da premi in parte a carico dell'ente e in parte dei lavoratori non avesse natura di previdenza integrativa, ma costituisse beneficio accessorio del rapporto di lavoro. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione di norme costituzionali, civilistiche e speciali sulla previdenza integrativa, sostenendo che il trattamento dovesse essere ricondotto all'art. 38 Cost. e quindi qualificato come forma di previdenza complementare, con accantonamento dei versamenti datoriali e non come beneficio immediato; (2) violazione della disciplina collettiva e delle norme sull'onere della prova, deducendo che l'evoluzione dei contratti collettivi e l'attivazione di un diverso regime di previdenza complementare avrebbero escluso la pretesa azionata; (3) violazione del principio di parità di trattamento nel pubblico impiego, sostenendo che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è rimesso alla legge e alla contrattazione collettiva; (4) violazione della disciplina sul fondo integrativo e sull'iscrizione facoltativa, contestando la condanna all'accensione delle polizze dalla data di assunzione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. In particolare, ha affermato che l'ente ricorrente non aveva dimostrato la tempestività dell'impugnazione, poiché, pur dando atto della notificazione, non aveva depositato regolarmente la relata di notifica del ricorso per cassazione come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La copia prodotta della relata telematica era una copia cartacea priva di asseverazione di conformità, mentre, in presenza di controparte rimasta intimata, tale deposito autenticato era indispensabile per consentire la verifica della tempestività. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
art. 38 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il trattamento dovesse essere qualificato come forma integrativa di previdenza, con funzione differita al cessare del rapporto o in caso di invalidità
citato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei fondi o trattamenti di previdenza integrativa
art. 14, comma 2, l. n. 70/1975
citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 7 d.lgs. n. 124/1993
citato dal ricorrente nel complesso delle norme sulla previdenza complementare
art. 9 ter d.lgs. n. 124/1993
citato dal ricorrente nel complesso delle norme sulla previdenza complementare
art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993
richiamato sia come parametro della censura sulla disciplina previdenziale sia per contestare l'accensione delle polizze dalla data di assunzione in contrasto con il carattere facoltativo dell'iscrizione al fondo integrativo
art. 39, comma 2, l. n. 379/1955
citato dal ricorrente tra le norme invocate
citato dal ricorrente tra le norme invocate
art. 48 bis d.P.R. n. 917/1986
citato dal ricorrente tra le norme invocate
art. 4 l. n. 297/1992
citato dal ricorrente tra le norme invocate
DPCM 2 marzo 2001
citato dal ricorrente nel quadro della disciplina del trattamento previdenziale
artt. 53 CCNL comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
richiamati dal ricorrente per sostenere che l'evoluzione della contrattazione collettiva avrebbe introdotto un diverso regime di previdenza complementare
art. 76 CCNL area dirigenza del medesimo comparto
richiamato dal ricorrente per la medesima censura sulla disciplina collettiva sopravvenuta
Accordo Quadro 4 ottobre 2012
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina collettiva sopravvenuta
citato dal ricorrente nella censura sull'onere della prova
citati dal ricorrente nella censura sulla valutazione della prova
richiamati dal ricorrente nella doglianza sul principio di parità di trattamento nel pubblico impiego
art. 46 d.P.R. n. 411/1976
richiamato dal ricorrente nella stessa doglianza
artt. 2 e 3, commi 3, 3-bis e 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamati dal ricorrente per sostenere che il trattamento economico pubblico è rimesso alla legge e alla contrattazione collettiva
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
interpretato nel senso che impone il deposito della relata di notifica del ricorso per cassazione, necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994
richiamato per affermare che, se si deposita una copia analogica di atto digitale, occorre un documento autenticato nelle forme speciali previste dalla norma
richiamato per escludere che la relata di notifica sia acquisibile tramite trasmissione del fascicolo d'ufficio, trattandosi di atto di parte successivo alla pronuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso deve risultare documentalmente attraverso il deposito della relata di notificazione; se tale documentazione manca o è prodotta in forma non autenticata, il ricorso è improcedibile quando la verifica non possa essere compiuta aliunde.
- Quando il ricorso è notificato in copia analogica di atto digitale, occorre l'asseverazione di conformità o altra autenticazione prevista dalla legge; in difetto, la copia non è idonea a provare la rituale notificazione ai fini dell'art. 369 c.p.c.
- Se la controparte resta intimata, il ricorrente mantiene integralmente l'onere di depositare la documentazione attestante la notificazione del ricorso, non operando i temperamenti connessi alla costituzione del resistente.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione non è presunta per il solo fatto che il ricorso sia stato notificato oltre un certo termine dalla pubblicazione della sentenza, ma richiede la prova documentale del perfezionamento della notificazione.
- La disciplina del trattamento accessorio collegato al rapporto di lavoro pubblico e quella della previdenza complementare devono essere distinte in base alla funzione concreta del beneficio, ma nel caso deciso tale questione non è stata esaminata nel merito per la preclusione processuale.
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