Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26814/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente nei confronti dell'ente pubblico datore di lavoro volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'accensione, sin dalla data di assunzione, del contratto di assicurazione previsto da una convenzione stipulata dall'ente con l'INA, con conseguente attribuzione della medesima posizione riconosciuta agli altri dipendenti. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che il trattamento collegato alle polizze individuali alimentate da premi in parte a carico dell'ente e in parte dei lavoratori non avesse natura di previdenza integrativa, ma costituisse beneficio accessorio del rapporto di lavoro. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione di norme costituzionali, civilistiche e speciali sulla previdenza integrativa, sostenendo che il trattamento dovesse essere ricondotto all'art. 38 Cost. e quindi qualificato come forma di previdenza complementare, con accantonamento dei versamenti datoriali e non come beneficio immediato; (2) violazione della disciplina collettiva e delle norme sull'onere della prova, deducendo che l'evoluzione dei contratti collettivi e l'attivazione di un diverso regime di previdenza complementare avrebbero escluso la pretesa azionata; (3) violazione del principio di parità di trattamento nel pubblico impiego, sostenendo che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è rimesso alla legge e alla contrattazione collettiva; (4) violazione della disciplina sul fondo integrativo e sull'iscrizione facoltativa, contestando la condanna all'accensione delle polizze dalla data di assunzione.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. In particolare, ha affermato che l'ente ricorrente non aveva dimostrato la tempestività dell'impugnazione, poiché, pur dando atto della notificazione, non aveva depositato regolarmente la relata di notifica del ricorso per cassazione come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La copia prodotta della relata telematica era una copia cartacea priva di asseverazione di conformità, mentre, in presenza di controparte rimasta intimata, tale deposito autenticato era indispensabile per consentire la verifica della tempestività. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 38 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il trattamento dovesse essere qualificato come forma integrativa di previdenza, con funzione differita al cessare del rapporto o in caso di invalidità

  • art. 2117 c.c.

    citato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei fondi o trattamenti di previdenza integrativa

  • art. 14, comma 2, l. n. 70/1975

    citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 7 d.lgs. n. 124/1993

    citato dal ricorrente nel complesso delle norme sulla previdenza complementare

  • art. 9 ter d.lgs. n. 124/1993

    citato dal ricorrente nel complesso delle norme sulla previdenza complementare

  • art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993

    richiamato sia come parametro della censura sulla disciplina previdenziale sia per contestare l'accensione delle polizze dalla data di assunzione in contrasto con il carattere facoltativo dell'iscrizione al fondo integrativo

  • art. 39, comma 2, l. n. 379/1955

    citato dal ricorrente tra le norme invocate

  • art. 64, l. n. 144/1999

    citato dal ricorrente tra le norme invocate

  • art. 48 bis d.P.R. n. 917/1986

    citato dal ricorrente tra le norme invocate

  • art. 4 l. n. 297/1992

    citato dal ricorrente tra le norme invocate

  • DPCM 2 marzo 2001

    citato dal ricorrente nel quadro della disciplina del trattamento previdenziale

  • artt. 53 CCNL comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

    richiamati dal ricorrente per sostenere che l'evoluzione della contrattazione collettiva avrebbe introdotto un diverso regime di previdenza complementare

  • art. 76 CCNL area dirigenza del medesimo comparto

    richiamato dal ricorrente per la medesima censura sulla disciplina collettiva sopravvenuta

  • Accordo Quadro 4 ottobre 2012

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina collettiva sopravvenuta

  • art. 2697 c.c.

    citato dal ricorrente nella censura sull'onere della prova

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    citati dal ricorrente nella censura sulla valutazione della prova

  • artt. 26 e 31 l. n. 70/1975

    richiamati dal ricorrente nella doglianza sul principio di parità di trattamento nel pubblico impiego

  • art. 46 d.P.R. n. 411/1976

    richiamato dal ricorrente nella stessa doglianza

  • artt. 2 e 3, commi 3, 3-bis e 45 d.lgs. n. 165/2001

    richiamati dal ricorrente per sostenere che il trattamento economico pubblico è rimesso alla legge e alla contrattazione collettiva

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    interpretato nel senso che impone il deposito della relata di notifica del ricorso per cassazione, necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994

    richiamato per affermare che, se si deposita una copia analogica di atto digitale, occorre un documento autenticato nelle forme speciali previste dalla norma

  • art. 168, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere che la relata di notifica sia acquisibile tramite trasmissione del fascicolo d'ufficio, trattandosi di atto di parte successivo alla pronuncia

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso deve risultare documentalmente attraverso il deposito della relata di notificazione; se tale documentazione manca o è prodotta in forma non autenticata, il ricorso è improcedibile quando la verifica non possa essere compiuta aliunde.
  • Quando il ricorso è notificato in copia analogica di atto digitale, occorre l'asseverazione di conformità o altra autenticazione prevista dalla legge; in difetto, la copia non è idonea a provare la rituale notificazione ai fini dell'art. 369 c.p.c.
  • Se la controparte resta intimata, il ricorrente mantiene integralmente l'onere di depositare la documentazione attestante la notificazione del ricorso, non operando i temperamenti connessi alla costituzione del resistente.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione non è presunta per il solo fatto che il ricorso sia stato notificato oltre un certo termine dalla pubblicazione della sentenza, ma richiede la prova documentale del perfezionamento della notificazione.
  • La disciplina del trattamento accessorio collegato al rapporto di lavoro pubblico e quella della previdenza complementare devono essere distinte in base alla funzione concreta del beneficio, ma nel caso deciso tale questione non è stata esaminata nel merito per la preclusione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRPensioni
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.