Cassazione Civile, Ordinanza n. 19127/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso, per gli anni 1990-1992, del 90% delle imposte versate da un soggetto che aveva percepito redditi collegati a un'attività svolta in forma societaria e, secondo la prospettazione dell'Amministrazione, anche da lavoro autonomo. Dopo una sentenza di merito passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto al rimborso, il contribuente ha promosso giudizio di ottemperanza perché l'Ufficio aveva eseguito solo in parte il pagamento. La CTR, ritenendo non opponibile in quella sede lo ius superveniens introdotto dalla normativa sopravvenuta sui rimborsi per il sisma Sicilia 1990, ha nominato un commissario ad acta per garantire l'integrale attuazione del giudicato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dal D.L. n. 91/2017, e dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, sostenendo che la sopravvenienza normativa avrebbe imposto la riduzione del rimborso al 50% o il suo diniego per esaurimento delle risorse; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 62 bis e 70, comma 10, D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., per avere il giudice dell'ottemperanza concesso al commissario ad acta un termine di sessanta giorni ritenuto troppo breve.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alla necessità di verificare, in sede di ottemperanza, la compatibilità del rimborso con la disciplina UE sugli aiuti di Stato e con l'eventuale applicazione del regime de minimis, cassando sul punto la decisione impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, per un nuovo esame. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sul termine assegnato al commissario ad acta. La Corte ha però escluso che la normativa sopravvenuta comporti una falcidia sostanziale del credito già accertato con giudicato, affermando che le questioni sulle modalità di pagamento e sulle eventuali procedure contabili rilevano in fase esecutiva/di ottemperanza. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito verifichi se, nel caso concreto, il rimborso richiesto integri un aiuto individuale legittimo ai sensi della disciplina europea e, in caso positivo, proceda alla completa attuazione del giudicato secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato per la dedotta violazione di legge sostanziale relativa alla disciplina dei rimborsi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio denunciato per la dedotta nullità della sentenza per asserita violazione di norme processuali e costituzionali
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
la Corte lo interpreta come disciplina delle modalità e dei limiti procedurali di erogazione dei rimborsi, non come norma che estingue o riduce in modo sostanziale il diritto già accertato
art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017
norma sopravvenuta che disciplina i limiti di stanziamento e la riduzione percentuale dei rimborsi, operante sul piano esecutivo e non sul titolo
richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e delle risorse stanziate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
fonte originaria del beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990
art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992
norma che disciplina il giudizio tributario di ottemperanza, nel quale il giudice deve assicurare l'attuazione del giudicato
art. 62 bis D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dall'Agenzia in relazione al termine per l'eventuale sospensione, ma la censura è ritenuta infondata per mancata dimostrazione dei presupposti
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul termine assegnato al commissario; la Corte non ravvisa violazione
art. 108, par. 3, TFUE
richiamato per il profilo degli aiuti di Stato e della necessità di compatibilità con il mercato interno
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
la soluzione è letta in modo coerente con la tutela del patrimonio e con il principio di giusto equilibrio
art. 14, comma 2, D.L. n. 669 del 1996, conv. in L. n. 30 del 1997
richiamato quale base per lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, strumento utilizzabile per dare esecuzione al giudicato in caso di incapienza dei fondi
D.M. 1 ottobre 2002
richiamato con riguardo alle modalità e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento
D.M. 24 giugno 2015
richiamato con riguardo alle modalità e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice deve garantire la piena esecuzione del giudicato e non può considerare automaticamente satisfattiva un'erogazione solo parziale se il titolo giudiziale riconosce un credito integrale.
- Le sopravvenienze normative che introducono limiti di capienza o riduzioni percentuali nei rimborsi fiscali non incidono sul titolo sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato, ma regolano le modalità di esecuzione e la scansione contabile del pagamento.
- In presenza di insufficienza delle risorse stanziate, il giudice dell'ottemperanza deve attivare gli strumenti di contabilità pubblica previsti per l'esecuzione del giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- La disciplina dei rimborsi per il sisma Sicilia 1990 deve essere letta in modo compatibile con il diritto dell'Unione: il giudice di merito deve verificare se il concreto rimborso integri un aiuto di Stato illegittimo o se ricorrano i presupposti del regime de minimis.
- La censura relativa ai termini assegnati al commissario ad acta è infondata se la parte non allega e dimostra i presupposti processuali richiesti per contestare utilmente la misura adottata dal giudice dell'ottemperanza.
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