Cassazione Civile, Ordinanza n. 19110/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Una società committente aveva stipulato con una società appaltatrice un contratto di appalto per il completamento di unità immobiliari ancora al grezzo, con termine di ultimazione fissato a una data determinata e corrispettivo in parte in denaro e in parte in immobile. Durante l'esecuzione dei lavori si erano verificati ritardi, l'appaltatrice aveva poi fallito e la committente aveva chiesto l'ammissione al passivo per un credito risarcitorio, dedotto per mancata ultimazione nei termini, vizi delle opere, minori ricavi di vendita per ritardo nella consegna, maggiori oneri finanziari e danno all'immagine. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione; il tribunale, pur ritenendo applicabile la disciplina invocata, aveva escluso la prova dell'inadempimento e del nesso causale. La ricorrente ha censurato, in sintesi: l'erronea qualificazione della domanda, perché il risarcimento non presupporrebbe necessariamente una previa risoluzione; l'illogicità della motivazione sul punto della prova, poiché il consulente aveva rilevato l'impossibilità di distinguere le opere eseguite dalla fallita da quelle successive; la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse al debitore/fallimento provare l'esatto adempimento; l'omesso esame di fatti decisivi relativi al ritardo, all'avanzamento dei lavori, alla diminuzione dei prezzi di vendita e alle ulteriori voci di danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Macerata in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il tribunale avesse invertito il riparto dell'onere della prova, pretendendo dalla committente la dimostrazione dell'inadempimento dell'appaltatrice, mentre, a fronte dell'allegazione di inadempimento posta a base della domanda risarcitoria, spettava al debitore/fallimento provare l'esatto adempimento. Ha inoltre rilevato una motivazione contraddittoria, perché il giudice di merito aveva valorizzato l'incapacità del c.t.u. di distinguere le opere eseguite dalla fallita da quelle successive, con ciò implicitamente riconoscendo la mancata ultimazione dei lavori, pur negando poi la prova dell'inadempimento. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda attenendosi al corretto criterio di riparto probatorio.
Norme richiamate
richiamato dal tribunale come disciplina applicabile in via generale anche al contratto di appalto, ma la decisione di merito è stata poi risolta sul diverso piano della prova dell'inadempimento e del danno.
la Corte ribadisce che il creditore che agisce per risoluzione e risarcimento deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo costituito dall'adempimento; il tribunale ha invertito tale regola.
richiamato per affermare che azione di adempimento, risoluzione e risarcimento si collocano entro un'unica fattispecie, senza imporre all'attore un onere probatorio più gravoso sulla prova dell'inadempimento.
motivo di ricorso poi assorbito, relativo al nesso causale tra condotta e danno.
richiamato nel motivo assorbito sul regime dell'inadempimento dell'obbligazione.
richiamato nel motivo assorbito in tema di risarcibilità del danno conseguenza.
Cass., sez. un., n. 13533/01
utilizzata come principio guida sul riparto dell'onere della prova nelle azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento.
Massime di principio
- Nelle azioni contrattuali di adempimento, risoluzione o risarcimento, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento della controparte; incombe invece sul debitore provare l'esatto adempimento, quale fatto estintivo della pretesa.
- L'azione di risoluzione e quella risarcitoria non richiedono, per il solo fatto di essere proposte, una prova più ampia di quella necessaria per l'azione di adempimento: il titolo contrattuale resta l'elemento costitutivo centrale della domanda.
- È viziata per contraddittorietà la motivazione che, da un lato, valorizza elementi incompatibili con il completamento dell'opera o con l'esatto adempimento e, dall'altro, nega comunque la prova dell'inadempimento sulla base dei medesimi dati istruttori.
- Se il giudice di merito applica un riparto dell'onere della prova contrario all'art. 2697 c.c., la decisione è censurabile in cassazione e va rinnovato l'esame della domanda alla luce del corretto criterio probatorio.
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