Cassazione Civile, Ordinanza n. 19116/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
In un giudizio di divorzio, la Corte d'appello aveva confermato la decisione del tribunale che riconosceva all'ex moglie un assegno divorzile mensile di euro 1.200, ritenendo rilevanti la situazione economica delle parti, la durata del matrimonio, il contributo dato da ciascuno alla vita familiare e i criteri elaborati dalla giurisprudenza più recente in tema di assegno divorzile. L'ex marito ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., sostenendo che nel rito camerale d'appello in materia di divorzio dovessero comunque applicarsi le regole sulle comparse conclusionali e memorie. Con il secondo ha dedotto omesso esame, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato deduzioni già svolte in appello circa gli acquisti immobiliari effettuati anche con denaro proprio e per eredità, i trasferimenti immobiliari disposti in sede di separazione a favore della famiglia, il patrimonio dell'ex moglie, nonché i rispettivi redditi e oneri economici. Con il terzo ha invocato la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che i fatti allegati nei precedenti gradi erano rimasti incontestati e dovevano quindi essere posti a fondamento della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei procedimenti contenziosi svolti con rito camerale, come l'appello in materia di divorzio, devono essere garantiti difesa e contraddittorio, ma non si applicano le disposizioni del processo ordinario di cognizione richiamate dall'art. 190 c.p.c.; pertanto è inconferente il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite relativa al rito ordinario. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché formulato ancora nei termini, non più deducibili, di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, invece che come omesso esame di un fatto decisivo, oltre che per difetto di autosufficienza e per l'inidoneità delle memorie autorizzate a introdurre nuovi elementi nel thema decidendum; il terzo perché anch'esso privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato in quale atto della controparte o del processo il fatto asseritamente pacifico fosse stato provato o non contestato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le disposizioni sulle comparse conclusionali e memorie non si applicano ai procedimenti contenziosi svolti con rito camerale, come l'appello in materia di divorzio.
La deduzione della mancata considerazione di un fatto pacifico richiede l'assolvimento dell'onere di autosufficienza, indicando come e dove la circostanza sia stata provata o ritenuta non contestata.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La resistente ha depositato memoria nel procedimento camerale di legittimità.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 4, dodicesimo comma, L. 1 dicembre 1970, n. 898
L'appello in materia di divorzio è trattato con rito camerale.
Massime di principio
- Nei procedimenti contenziosi trattati con rito camerale, il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa non comporta l'applicazione delle regole del processo ordinario di cognizione sulle comparse conclusionali e sui termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio motivazionale è deducibile, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; è inammissibile la mera censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La censura di omesso esame di un fatto o di violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede specifica autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente dove il fatto sia stato dedotto, provato o non contestato negli atti di merito.
- Le memorie autorizzate in appello non possono introdurre nuovi fatti nel thema decidendum, ma solo meglio illustrare argomentazioni già svolte nei precedenti atti difensivi.
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