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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19102/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce dall'esclusione di un socio da una cooperativa edilizia incaricata di costruire e assegnare case economiche e popolari. Il consiglio di amministrazione aveva deliberato l'esclusione per inadempimento dell'obbligo di versare somme dovute alla cooperativa. Il socio aveva impugnato la delibera, contestando la validità dell'avvio del procedimento espulsivo, l'esistenza e l'ammontare del debito, la prova dei pagamenti e l'idoneità di una presunta quietanza. La cooperativa, a sua volta, aveva ottenuto in primo grado anche la condanna del socio al rilascio dell'alloggio occupato senza titolo e al risarcimento del danno. In cassazione il ricorrente ha dedotto: difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia dovesse spettare al giudice amministrativo in materia di edilizia popolare; violazione di norme processuali e sostanziali per non avere il giudice rilevato tale difetto e per avere ritenuto non contestato e provato il debito; violazione dell'art. 2697 c.c. per l'asserita errata ripartizione dell'onere della prova; violazione delle norme speciali sull'edilizia popolare e sulla posizione del prenotatario, sostenendo che la cooperativa non potesse ottenere il rilascio dell'alloggio ma soltanto la decadenza del socio moroso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, in particolare, il motivo sulla giurisdizione perché formulato in modo generico e comunque tardivo, non risultando la questione riproposta in appello, con conseguente giudicato implicito sulla giurisdizione. Ha poi escluso che i motivi investissero un errore di diritto: in realtà miravano a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove e del materiale documentale, attività riservata al giudice di merito. Quanto al principio di non contestazione, la Corte ha ribadito che esso riguarda i fatti storici e non la valutazione dell'idoneità delle prove. Quanto all'art. 2697 c.c., ha precisato che la violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e anche alle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 103 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165

    richiamato dal ricorrente per sostenere la devoluzione della controversia al giudice amministrativo in materia di edilizia popolare; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha ribadito che, nella vicenda, la giurisdizione resta del giudice ordinario perché si controvertono diritti soggettivi del socio

  • artt. 33-35 d.lgs. n. 80/1998

    invocati per il riparto di giurisdizione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e tardività

  • art. 53, lett. e), d.lgs. n. 112/1998

    richiamato a sostegno della tesi sulla giurisdizione amministrativa; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a superare il giudicato implicito sulla giurisdizione

  • art. 2704 c.c.

    richiamato per contestare l'acquisizione/valutazione di un documento relativo all'asserita assegnazione dell'alloggio; censura ritenuta inammissibile

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare l'esame di un documento prodotto in appello; il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte ha affermato che il ricorso è inammissibile se non specifica adeguatamente il contenuto della critica e i fatti processuali rilevanti, in ossequio al principio di autosufficienza

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla deduzione della giurisdizione in cassazione; la questione non può essere proposta se si è formato il giudicato implicito

  • art. 1455 c.c.

    invocato insieme agli artt. 114, 115 e 116 c.p.c.; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare i fatti

  • art. 114 c.p.c.

    richiamo ritenuto incongruo perché la decisione non era resa secondo equità richiesta dalle parti

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non la valutazione dell'idoneità delle prove; la sua violazione è deducibile solo se il giudice lo disattende espressamente o utilizza prove non introdotte

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice disattende la regola della libera valutazione delle prove, non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è ravvisabile solo quando l'onere probatorio sia stato posto a carico di una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per dedurre il vizio di giurisdizione; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura nei termini prospettati

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione di legge; la Corte ha chiarito che il motivo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per le denunciate violazioni processuali; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio idoneo a integrare la censura

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'omesso esame di un punto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura comunque inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito

  • art. 131 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165

    richiamato in tema di Commissione di vigilanza e riparto di giurisdizione; la Corte ha escluso che la controversia ricadesse nella sfera amministrativa

  • art. 109 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165

    richiamato nel quarto motivo sulla posizione del socio/prenotatario e sul rilascio dell'alloggio; censura ritenuta inammissibile

  • art. 13

    menzionato solo nel dispositivo finale in relazione ai presupposti per il contributo unificato; dal testo fornito non emerge altro

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si denuncia un error in procedendo o un difetto di giurisdizione, la censura deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare chiaramente i fatti processuali e il contenuto esatto del vizio dedotto, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La questione di giurisdizione non può essere proposta per la prima volta in cassazione se il giudice di primo grado ha deciso nel merito e la parte non ha riproposto la questione in appello: in tal caso si forma giudicato implicito sulla giurisdizione.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. riguarda i fatti storici non contestati o l'utilizzo di prove non introdotte, non la valutazione della loro attendibilità o sufficienza; non è quindi deducibile per contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice nega la regola della libera valutazione delle prove o attribuisce efficacia legale a elementi che non l'hanno, non quando si lamenta una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata; non lo è quando la doglianza, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati dalla controparte e non sulle conclusioni inferenziali tratte dalla valutazione dei documenti o sulla loro efficacia dimostrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProveImpugnazioni
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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