Cassazione Civile, Ordinanza n. 19117/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il giudizio nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un ex dipendente di una società poi fallita, che aveva chiesto l'ammissione in privilegio di crediti derivanti dal rapporto di lavoro. Il giudice delegato aveva ammesso il credito per TFR ma aveva escluso un importo di euro 18.633,91 richiesto a titolo di lavoro straordinario prestato dal giugno 2009 fino al licenziamento del 2014, ritenendo non provata la pretesa. Il tribunale, decidendo sull'opposizione ex art. 98 l. fall., aveva rigettato la domanda ritenendo nullo il ricorso introduttivo per mancata indicazione e produzione del CCNL applicabile e per omessa indicazione dell'oggetto sociale della fallita, con conseguente impossibilità di individuare la disciplina applicabile. Con il ricorso per cassazione, il creditore ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio e dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il tribunale rilevato d'ufficio la questione della nullità senza provocare il contraddittorio; 2) violazione dell'art. 99, comma 2, n. 3, l. fall., sostenendo che erano stati allegati i fatti costitutivi del credito, la qualifica di dipendente, le mansioni di autista, il periodo e l'orario di straordinario, oltre ai documenti e alla prova testimoniale; 3) violazione degli artt. 125 e 132 c.p.c., contestando che il CCNL fosse elemento essenziale della domanda e ribadendo che il credito era stato quantificato sulla base di buste paga, ordini di servizio e documenti di trasporto; 4) violazione dell'art. 421 c.p.c., per il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la questione relativa alla nullità dell'atto introduttivo per difetto di edictio actionis è questione di esclusiva rilevanza processuale e quindi poteva essere rilevata d'ufficio senza previa interlocuzione delle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo manifestamente errata la decisione di merito nella parte in cui aveva dichiarato nullo il ricorso solo perché mancava l'indicazione o la produzione del CCNL. La Corte ha precisato che l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo, quando il lavoratore chieda conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda né ne determina la nullità; il CCNL è semmai un elemento di prova. Nel caso concreto, la domanda era stata sufficientemente specificata con l'allegazione del rapporto di lavoro, delle mansioni, del periodo di straordinario e della documentazione prodotta; inoltre il curatore era rimasto contumace e non aveva contestato l'esistenza o il contenuto del CCNL. Per tali ragioni il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Agrigento in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della domanda e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma che regola l'opposizione allo stato passivo, utilizzata quale base del giudizio di merito impugnato
art. 99, comma 2, n. 3, l. fall.
richiede l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento dell'opposizione, ma non impone necessariamente la produzione del CCNL come elemento essenziale della domanda
art. 101, comma 2, c.p.c.
non si applica alle questioni di esclusiva rilevanza processuale, che possono essere rilevate d'ufficio senza previa rimessione al contraddittorio
art. 164, comma 5, c.p.c.
richiamato dal tribunale per escludere una sanatoria della nullità con effetti retroattivi, ma la Corte non condivide l'impostazione decisiva del merito
art. 421 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro; il motivo relativo è stato assorbito
art. 125 c.p.c.
invocato per contestare la ritenuta insufficienza dell'atto introduttivo
art. 132 c.p.c.
invocato per contestare la ritenuta insufficienza dell'atto introduttivo
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al principio del contraddittorio e del giusto processo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la nullità dell'atto introduttivo per difetto di specificazione della domanda può essere rilevata d'ufficio se attiene a profili esclusivamente processuali, senza necessità di attivare previamente il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
- L'omessa indicazione o produzione del contratto collettivo nazionale di lavoro non comporta, di per sé, la nullità della domanda di insinuazione o opposizione quando il credito retributivo sia comunque individuato nei suoi elementi essenziali mediante allegazioni fattuali e documenti.
- Il contratto collettivo, ove rilevante, opera come elemento di prova e non come requisito costitutivo dell'oggetto della domanda; se non è prodotto e la controparte contesta il relativo contenuto, la domanda può essere respinta nel merito, non dichiarata nulla.
- Quando la domanda sia sufficientemente specificata per rapporto di lavoro, mansioni, periodo e titolo del credito, il giudice deve esaminarne la fondatezza sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, senza arrestarsi a formalismi sulla veste dell'atto.
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