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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19123/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Una società aveva intrattenuto sin dal 1985 un conto corrente bancario presso la banca poi convenuta. Deduceva che, nel corso del rapporto, le fossero stati addebitati interessi ultralegali capitalizzati trimestralmente, commissioni di massimo scoperto e variazioni di valuta non pattuite. Chiedeva la rideterminazione del saldo e la restituzione degli importi indebitamente addebitati. La banca eccepiva, tra l’altro, la prescrizione decennale delle pretese restitutorie relative ai pagamenti anteriori a una certa data. Il Tribunale aveva ritenuto non provata l’apertura di credito, qualificato come solutorie le rimesse e dichiarato prescritte le pretese anteriori a luglio 1999, accogliendo solo in parte la domanda. In appello la società sosteneva che tutte le rimesse fossero ripristinatorie e che, anche in pendenza del rapporto, avesse interesse a contestare gli addebiti illegittimi e a ottenere la rideterminazione del saldo; la corte territoriale, invece, aveva ritenuto difettare l’interesse a impugnare la statuizione sulla prescrizione perché il conto era ancora aperto. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato cinque censure: violazione delle norme sul recesso e sul conto corrente, violazione degli artt. 1852 e 2033 c.c., nullità per difetto di interesse all’impugnazione, violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova sulla prescrizione e nullità per CTU esplorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la terza censura, assorbendo tutte le altre. Ha affermato che il correntista ha interesse a impugnare la statuizione che dichiara prescritto il credito restitutorio, facendo valere la natura ripristinatoria delle rimesse, anche se il conto non è ancora chiuso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1855 c.c.

    Richiamato nel motivo come norma sul recesso dal conto corrente; la Corte non ne sviluppa l’interpretazione perché il motivo accolto riguarda il diverso profilo dell’interesse ad impugnare.

  • art. 120-bis d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato nel motivo come norma sul recesso dal rapporto bancario; non è oggetto della ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la questione resta assorbita.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per dedotta insufficienza dell’appello incidentale; la censura non è esaminata nel merito.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato nel motivo in tema di conto corrente e saldo; non è decisivo nella motivazione di accoglimento.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato quale base della ripetizione dell’indebito; la Corte non si pronuncia sul punto perché assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme agli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. per il tema dell’interesse ad agire/impugnare; la Corte valorizza il principio di interesse ex art. 100 c.p.c.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo; la Corte ribadisce la necessità dell’interesse a impugnare ma lo ritiene sussistente.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte afferma che l’interesse ad impugnare va valutato in base all’utilità giuridica che l’accoglimento del gravame può arrecare; nel caso concreto è sussistente perché la declaratoria di prescrizione pregiudica la futura tutela restitutoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione; la questione è assorbita dall’accoglimento della censura sull’interesse a impugnare.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla CTU; la Corte non esamina la doglianza per assorbimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla CTU esplorativa; censura assorbita.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d’ufficio; censura assorbita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • In materia di conto corrente bancario, il correntista ha interesse ad agire o a impugnare anche prima della chiusura del rapporto per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole illegittime e la rettifica del saldo parziale, quando ciò comporti un’utilità giuridica attuale e concreta.
  • L’interesse ad impugnare sussiste quando la statuizione di primo grado, se passata in giudicato, pregiudicherebbe in modo stabile la possibilità di ottenere in futuro la restituzione di somme indebitamente addebitate.
  • La natura ripristinatoria delle rimesse esclude che la mera pendenza del rapporto elimini l’interesse del cliente a contestare gli addebiti illegittimi e a chiedere la rideterminazione del saldo.
  • Quando una censura di ricorso è fondata su un punto preliminare e decisivo, le ulteriori doglianze restano assorbite e non richiedono esame.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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