Cassazione Civile, Ordinanza n. 19104/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una cliente, di obbligazioni dello Stato argentino ('Argentina 2002 7,125%') per un valore nominale di euro 26.487,14, eseguito il 10 febbraio 2000. Gli eredi dell'investitrice hanno agito chiedendo la restituzione delle somme investite e il risarcimento del danno, deducendo in via principale la nullità dell'ordine di acquisto e, in subordine, la risoluzione per inadempimento del contratto di intermediazione finanziaria. La Corte d'appello aveva negato la nullità del contratto quadro stipulato nel 1997 per mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta e aveva ritenuto assolti gli obblighi informativi dell'intermediario sulla base di avvertenze generiche ('titolo a rischio') e della dichiarazione testimoniale secondo cui alla cliente era stato spiegato che a maggior rendimento corrispondeva maggior rischio e che, in caso di mancato pagamento a scadenza, si sarebbe potuto perdere l'intero capitale. Con il primo motivo di ricorso gli eredi hanno denunciato violazione della disciplina sull'intermediazione finanziaria, sostenendo che l'obbligo di adeguamento del contratto quadro introdotto dalla regolamentazione Consob fosse norma imperativa e che il suo mancato rispetto determinasse nullità sopravvenuta del contratto e invalidità derivata degli ordini eseguiti. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza, affermando che la banca non poteva limitarsi a formule generiche sul rischio, ma doveva fornire informazioni specifiche sulla situazione dell'emittente, sulle prospettive di solvibilità e sul grado effettivo di rischio, anche alla luce dei dati di mercato e del rating, così da consentire una scelta consapevole su titoli esteri e altamente rischiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che il mancato adeguamento del contratto quadro alla sopravvenuta disciplina Consob non comportasse nullità sopravvenuta, perché la normativa richiamata prevedeva obblighi comportamentali dell'intermediario e non un vizio genetico o sopravvenuto del contratto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'obbligo di informazione attiva richiede informazioni specifiche, concrete e aggiornate sulla singola operazione e, nel caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, impone di rappresentare il grado di rischio di insolvenza dell'emittente, sulla base delle condizioni dello stesso e delle sue prospettive future, eventualmente anche mediante il ricorso ai rating. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998
I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti... Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo
La norma disciplina la forma scritta del contratto quadro e la nullità per inosservanza della forma, ma non introduce nullità sopravvenute per il mancato adeguamento del contratto già validamente stipulato in epoca anteriore.
art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998
agire nell'interesse dei clienti; acquisire da questi ultimi le informazioni necessarie ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati
Impone all'intermediario doveri di diligenza e informazione nell'interesse del cliente, rilevanti anche durante l'esecuzione del rapporto.
art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998
prima della stipulazione... gli intermediari... devono... chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza...; ... non possono effettuare o consigliare operazioni... se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione
L'obbligo informativo è attivo e non può ridursi a formule generiche; richiede informazioni specifiche sulla singola operazione e sulla sua rischiosità concreta, anche rispetto all'adeguatezza dell'operazione.
art. 29 reg. Consob n. 11522 del 1998
gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare... operazioni non adeguate...; ... quando ricevono... disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione
Se l'operazione è ritenuta non adeguata, l'intermediario deve avvertire il cliente delle ragioni dell'inadeguatezza; l'esecuzione è consentita solo nel rispetto delle forme previste e con esplicito richiamo alle avvertenze.
art. 36 reg. Consob n. 10943 del 1997
entro il 1° luglio 1998 gli intermediari avrebbero dovuto adeguare i contratti relativi ai servizi di investimento già in essere alle norme introdotte dal d.lgs. n. 415 del 1996
È norma di comportamento che impone l'adeguamento dei contratti già in essere, ma non prevede la nullità sopravvenuta del contratto quadro non adeguato.
art. 6 l. n. 1 del 1991
devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto...
Era la disciplina applicabile al momento della stipula del contratto quadro; la Corte la richiama per evidenziare la validità originaria del contratto stipulato nel 1997.
art. 18 d.lgs. n. 415 del 1996
In caso d'inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo
Viene richiamato come passaggio normativo che ha introdotto espressamente la nullità per inosservanza della forma prescritta, senza però incidere retroattivamente sui contratti validamente conclusi prima della sua entrata in vigore.
art. 67 d.lgs. n. 415 del 1996
È richiamato per la disciplina transitoria che ha fatto continuare ad applicare la legge previgente fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo.
art. 70 reg. Consob n. 11522 del 1998
Stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari e il periodo di utilizzabilità del previgente regolamento, rilevante per individuare la disciplina applicabile al momento dell'ordine di acquisto.
Massime di principio
- Nel settore dell'intermediazione finanziaria, la sopravvenienza di nuove regole sui contenuti del contratto quadro non determina, di per sé, la nullità dei contratti validamente stipulati sotto la disciplina previgente, salvo espressa previsione normativa.
- La nullità per contrarietà a norme imperative presuppone la violazione di norme che incidono sulla validità del contratto; la violazione di norme che regolano il comportamento delle parti può dar luogo, semmai, a responsabilità o ad altri rimedi, ma non automaticamente a nullità.
- Gli obblighi informativi dell'intermediario non possono essere assolti con avvertenze generiche sul rischio dell'investimento: devono riguardare la specifica operazione, la natura del titolo, i rischi concreti e le implicazioni dell'acquisto nel momento in cui esso viene compiuto.
- Quando si acquistano obbligazioni di uno Stato straniero, l'informazione dovuta deve includere dati idonei a rappresentare il grado di rischio di insolvenza dell'emittente, alla luce delle condizioni attuali e delle prospettive future, potendo rilevare anche gli indici di rating disponibili al momento dell'operazione.
- L'eventuale giudizio di adeguatezza non esaurisce l'obbligo informativo: l'intermediario deve comunque fornire al cliente tutte le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole di investimento o disinvestimento.
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